§ 5.1.110 - L.R. 12 novembre 2007, n. 20.
Interventi in favore dei soggetti affetti da dislessia e da altre difficoltà specifiche di apprendimento


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:12/11/2007
Numero:20


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Campagna di sensibilizzazione
Art. 3.  Formazione degli insegnanti e degli operatori sanitari
Art. 4.  Contributi agli Enti Locali
Art. 5.  Sistema sanitario regionale
Art. 6.  Attività lavorativa e sociale
Art. 7.  Concorsi pubblici regionali.
Art. 8.  Clausola valutativa
Art. 9.  Norma finanziaria
Art. 10.  Pubblicazione


§ 5.1.110 - L.R. 12 novembre 2007, n. 20.

Interventi in favore dei soggetti affetti da dislessia e da altre difficoltà specifiche di apprendimento

(B.U. 23 novembre 2007, n. 54)

 

Art. 1. Finalità

1. La presente legge detta norme in materia di interventi in favore dei soggetti affetti da dislessia e da altre difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) quali la disgrafia, la disortografia e la discalculia, con l’obiettivo di raccordare famiglie, scuola e servizi sanitari al fine di predisporre un sistema di diagnosi precoce e di riabilitazione, nonché migliori condizioni di apprendimento scolastico ed adeguata attenzione da parte dell’intera comunità regionale.

 

     Art. 2. Campagna di sensibilizzazione

1. La Regione Basilicata promuove ogni anno una campagna di sensibilizzazione alla problematica delle difficoltà specifiche di apprendimento indirizzata alle famiglie, alla scuola, al mondo del lavoro, alle realtà sanitarie, all’associazionismo.

2. Particolare attenzione viene rivolta ai genitori per sensibilizzarli e prepararli nei confronti delle problematiche legate alle DSA, incrementando anche la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante tutto l’arco scolastico.

3. L’organizzazione e la gestione delle relative iniziative sono demandate al Dipartimento Regionale alla Sicurezza e Solidarietà Sociale sulla base di apposito programma.

4. La programmazione, proposta con delibera di Giunta Regionale, è approvata dal Consiglio Regionale entro il mese di ottobre dell’anno precedente a quello di riferimento.

 

     Art. 3. Formazione degli insegnanti e degli operatori sanitari

1. E’ fatto obbligo alla programmazione regionale nel settore della formazione la previsione di specifici interventi per la formazione e l’aggiornamento degli insegnanti e degli operatori scolastici sulle problematiche proprie degli studenti con difficoltà specifiche di apprendimento, in collegamento con esperienze innovative italiane ed estere e con centri di ricerca universitari, nonché con associazioni ed istituzioni educative, onde favorire l’adozione di percorsi educativi individualizzati, l’applicazione di adeguate strategie didattiche, l’uso di soluzioni dispensative e compensative nel corso dei cicli d’istruzione.

2. Nell’ambito della formazione del personale sanitario iniziative specifiche vengono predisposte per la formazione e l’aggiornamento di operatori dei servizi sanitari regionali preposti alla diagnosi e alla riabilitazione di soggetti con DSA.

 

     Art. 4. Contributi agli Enti Locali [1]

1. La Regione Basilicata, nell’ambito della sua programmazione sul diritto allo studio, destina ogni anno specifici contributi agli Enti Locali, che abbiano segnalato la presenza di soggetti con diagnosi accertata, onde favorire l’acquisto nelle scuole di strumenti informatici dotati di videoscrittura con correttore ortografico e sintesi vocale e di altri strumenti alternativi, informatici o tecnologici, per facilitare i percorsi didattici degli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento.

2. Ulteriori contributi vengono devoluti da altri interventi regionali alle famiglie con soggetti affetti da DSA per l’acquisto degli stessi strumenti, destinati allo studio quotidiano a casa.

 

     Art. 5. Sistema sanitario regionale

1. La Regione Basilicata adotta tutte le misure necessarie per adeguare il proprio sistema sanitario alle problematiche delle difficoltà specifiche di apprendimento, dotando i servizi di neuropsichiatria infantile di personale adeguato e qualificato e predisponendo una campagna di screening e monitoraggio su tutto il territorio regionale.

2. Il Dipartimento Interaziendale di Neuropsichiatria per l’età evolutiva di cui alla DGR n. 1830/2004 è competente, anche in collaborazione con altre strutture, per qualsiasi intervento di diagnosi e riabilitazione dei soggetti affetti da difficoltà specifiche di apprendimento.

3. Il Dipartimento coordina la propria azione con le famiglie, le istituzioni scolastiche e le associazioni interessate, onde favorire una diagnosi precoce sin dalla scuola dell’infanzia e la predisposizione degli interventi necessari.

 

     Art. 6. Attività lavorativa e sociale

1. La Regione Basilicata si adopera perché alle persone con DSA vengano assicurate uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità in ambito sociale e professionale.

 

     Art. 7. Concorsi pubblici regionali.

1. A tutti i soggetti affetti da disturbi specifici di apprendimento (DSA) nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti dalla Regione e dai suoi enti strumentali deve essere assicurata la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, ovvero di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per l’espletamento delle medesime prove e deve essere data adeguata pubblicità nel bando di concorso.

2. Il concorrente affetto da DSA deve produrre con la domanda di partecipazione una certificazione medica di struttura pubblica che accerti l’esistenza del disturbo.

 

     Art. 8. Clausola valutativa

1. La Giunta Regionale presenta, entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, apposita relazione al Consiglio Regionale sugli esiti dei provvedimenti intrapresi al fine della valutazione dell’efficacia e dell’attuazione della presente legge.

 

     Art. 9. Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati in € 100.000,00, si provvede con le risorse individuate nella legge di approvazione del Bilancio regionale 2008.

 

     Art. 10. Pubblicazione

1. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] Articolo abrogato dall'art. 18 della L.R. 4 dicembre 2018, n. 50.