§ 5.1.105 – L.R. 28 aprile 2006, n. 5.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 gennaio 1997 n. 1 “Adeguamento dell’indennità di residenza fissata dalla legge 8 marzo 1968 n. 221 in [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:28/04/2006
Numero:5


Sommario
Art. 1.      1. Il comma 1 dell’articolo 1 della L.R. n. 1 del 3 gennaio 1997 risulta così riformulato:
Art. 2.      L’adeguamento delle indennità di cui al precedente articolo 1 opera a far data dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 3.      1. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 5.1.105 – L.R. 28 aprile 2006, n. 5.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 gennaio 1997 n. 1 “Adeguamento dell’indennità di residenza fissata dalla legge 8 marzo 1968 n. 221 in favore dei farmacisti rurali”.

(B.U. 5 maggio 2006, n. 24).

 

     Art. 1.

     1. Il comma 1 dell’articolo 1 della L.R. n. 1 del 3 gennaio 1997 risulta così riformulato:

     “A decorrere dal 1° gennaio 1996 l’indennità di residenza, prevista dall’art. 2 della Legge 8 marzo 1968, n.221 e a norma della Legge 5 marzo 1973 n.40, per i titolari, i direttori responsabili e i gestori provvisori di farmacie rurali ubicate in comuni, frazioni, località e agglomerati rurali con popolazione fino a 3.000 abitanti, è la seguente:

     E. 1.807,60 nei Comuni – Frazioni – Località o agglomerati rurali fino a 1.000 abitanti;

     E. 1.549,37 nei Comuni – Frazioni – Località o agglomerati rurali fino a 2.000 abitanti;

     E. 1291,14 nei Comuni – Frazioni – Località o agglomerati rurali fino a 3.000 abitanti.”

     2. Il comma 3 dell’articolo 1 della L.R. n. 1 del 3 gennaio 1997 risulta così riformulato:

     “L’indennità suddetta, prevista in base al numero degli abitanti, viene integrata con una indennità, stabilita in base al volume di affari annuo lordo, rilevabile dalle distinte contabili dei farmaci, dispensati nell’anno precedente, a carico del SSN, come di seguito indicato:

     a) E. 6.000 fino ad E. 150.000 di volume di affari;

     b) E. 4.500 fino ad E. 180.000 di volume di affari;

     c) E. 3.000 fino ad E. 220.000 di volume di affari;

     d) qualora concorrano le sottolencate condizioni:

     numero di abitanti inferiore a 1.000;

     volume di affari inferiori ad E. 150.000 annuo viene attribuita una ulteriore indennità di E. 516,34.”

 

     Art. 2.

     L’adeguamento delle indennità di cui al precedente articolo 1 opera a far data dall’entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 3.

     1. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.