§ 5.1.77 - L.R. 27 marzo 2000, n. 22.
Provvidenze a favore di soggetti residenti in Basilicata, sottoposti a trapianto di organi in Italia.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:27/03/2000
Numero:22


Sommario
Art. 1.  Oggetto e finalità.
Art. 2.  Rimborsi.
Art.  2 bis.
Art. 3.  Modalità e termini per il rimborso.
Art. 4.  Disposizioni transitorie.
Art. 5.  Disposizioni finanziarie.
Art. 6.  Abrogazioni.
Art. 7.  Pubblicazione.


§ 5.1.77 - L.R. 27 marzo 2000, n. 22.

Provvidenze a favore di soggetti residenti in Basilicata, sottoposti a trapianto di organi in Italia.

(B.U. 4 aprile 2000, n. 22).

 

Art. 1. Oggetto e finalità.

     1. La Regione Basilicata tutela il diritto alla salute dei cittadini residenti, affetti da patologie che necessitano di trapianto di organi e tessuti.

     2. I cittadini residenti nella Regione Basilicata possono ottenere il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute in Italia per sottoporsi a interventi di trapianto di organi e tessuti, alle condizioni e secondo le modalità della presente legge.

 

     Art. 2. Rimborsi.

     1. Per le finalità di cui all'art. 1, l'Azienda Sanitaria U.S.L. di residenza del cittadino in attesa di trapianto, o che ha già effettuato il trapianto dal 1 gennaio 2000, rimborsa all'assistito le spese sostenute per:

     a) gli esami preliminari all'intervento;

     b) l'intervento di trapianto;

     c) i controlli successivi, nonché quelli derivanti dalle complicanze dell’intervento stesso, se non effettuabili in Regione [1];

     d) l'eventuale espianto.

     1 bis. Ai fini del rimborso delle spese per “esami preliminari all’intervento” di cui al punto a), del precedente comma 1, si devono intendere gli esami e gli accertamenti previsti per l’effettuazione dell’intervento chirurgico che di norma si effettuano in regime di ricovero e sono finalizzati alla valutazione del paziente. Il rimborso è limitato ad un controllo pretrapianto, salvo casi eccezionali adeguatamente motivati e documentati. E’ previsto il rimborso delle spese sostenute per il ricovero finalizzato all’inserimento nelle liste d’attesa [2].

     1 ter. I controlli successivi o derivanti da complicanze di cui al punto c), del precedente comma 1, sono ammessi al rimborso se intervenuti:

     • nei primi sei mesi successivi all’intervento;

     • dopo i sei mesi dall’intervento limitatamente a quattro controlli annui salvo i casi derivanti da comprovate esigenze cliniche debitamente certificate dalla struttura che ha eseguito l’intervento [3].

     1 quater. I controlli post-trapianto, strettamente connessi con la patologia dell’organo che è stato trapiantato, possono essere eseguiti in strutture sanitarie regionali senza limitazioni di numero [4].

     1 quinquies. I pazienti sottoposti a trapianto di cornea possono ricevere il rimborso per un solo controllo post-trapianto, salvo che per eventuali complicanze debitamente documentate [5].

     2. L’Azienda Sanitaria di competenza, previo parere favorevole della Commissione Regionale di cui al successivo art. 3, comma 3, rimborsa al paziente, anche per l’eventuale accompagnatore, purchè adeguatamente documentate [6]:

     a) le spese sostenute per il viaggio, compreso il mezzo aereo.

     Se il viaggio è effettuato con mezzo privato viene corrisposto un rimborso pari ad 1/5 del costo, vigente nel tempo, della benzina super per ogni chilometro percorso, calcolando la distanza viaria più breve, tra il luogo di residenza dell'assistito e quello dove è ubicata la struttura sanitaria, nonché le spese sostenute per il pedaggio autostradale.

     Il predetto rimborso delle spese sostenute per il viaggio effettuato con mezzo privato, pari ad 1/5 del costo della benzina, può essere concesso solo quando supportato da idonea documentazione probatoria;

     b) le spese di soggiorno, sostenute nella località sede della struttura sanitaria. [7]

     2 bis. Al fine dell’ottenimento del rimborso, l’accompagnatore è consentito:

     • per tutti i pazienti minorenni e per tutti i controlli effettuati secondo quanto stabilito ai commi precedenti;

     • in tutti i casi di legge in cui è previsto l’accompagnamento;

     • per tutti i pazienti per i controlli effettuati nei primi sei mesi dal trapianto;

     In tutti gli altri casi il rimborso per l’eventuale accompagnatore è subordinato a comprovate esigenze cliniche che devono essere debitamente certificate dalla struttura sanitaria. [8]

     3. Le spese di soggiorno sono rimborsate fino ad un massimo di L. 300.000 giornaliere per vitto e alloggio e fino ad una cifra complessiva massima di L. 12.000.000.

     Sono corrisposte a titolo di rimborso forfettario, per l'accompagnatore, qualora non in possesso della documentazione giustificativa di cui all'art. 2, le spese di vitto e alloggio nella misura di L. 100.000 giornaliere, limitatamente al periodo di degenza del paziente accompagnato.

     4. Il rimborso forfettario nella misura di cui al comma precedente è corrisposto anche al paziente per periodi di soggiorno pre e post-ricovero nella località ove ha sede la struttura sanitaria presso la quale è avvenuto il trapianto, qualora ciò sia necessario per particolari e documentate esigenze di carattere terapeutico.

 

     Art. 2 bis. [9]

     Al fine di facilitare le attività di trapianto, l'Azienda Sanitaria USL di residenza rimborsa, con le stesse modalità e negli stessi termini previsti dall'art. 2, le spese sostenute dal cittadino che effettua la donazione da vivente di organi, cellule e tessuti.

 

     Art. 3. Modalità e termini per il rimborso.

     1. Al fine di ottenere il rimborso ai sensi dell'art. 2 della presente legge, l'interessato deve farne richiesta alla Azienda Sanitaria U.S.L. di appartenenza, allegando la relativa documentazione giustificativa delle spese sostenute.

     2. L’Azienda Sanitaria di competenza, previo parere favorevole della Commissione Regionale di cui al successivo comma 3, articolo 3, provvede a rimborsare le spese sostenute dal paziente, anche per l’eventuale accompagnatore, entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta [10].

     2 bis. Nel caso di reiezione parziale o totale dell’istanza di rimborso l’interessato può proporre, entro 30 giorni dalla notifica di tale comunicazione, richiesta di riesame alla Commissione regionale di appello composta da:

     a) Il responsabile del centro di riferimento regionale per i trapianti, con funzione di presidente;

     b) Il dirigente dell’Ufficio che si occupa della materia, del Dipartimento competente in materia di sanità, componente;

     c) Un dirigente o funzionario medico del Dipartimento regionale competente in materia di sanità, componente.

     Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell’Ufficio regionale competente per materia.

     Alla seduta della Commissione partecipa un rappresentante dell’Azienda Sanitaria di residenza del cittadino, senza diritto di voto.

     Le decisioni sono assunte a maggioranza e sono definitive. [11]

     3. E’ istituita una Commissione Regionale con il compito di esprimere il parere sulle richieste di rimborso di cui alla legge regionale 27.03.2000,n. 22, composta da:

a) Il Responsabile del Centro di riferimento regionale per i trapianti, con funzioni di presidente;

b) Il dirigente dell’Ufficio competente in materia, del Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona e alla Comunità;

c) Un funzionario dell’Ufficio competente in materia, del Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona e alla Comunità [12].

 

     Art. 4. Disposizioni transitorie.

     1. A tutti i cittadini residenti in Basilicata sottoposti a trapianti di organi e tessuti a partire dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 5/92 e fino al 31 dicembre 1999 che non abbiano ottenuto i contributi previsti dalla legge 10 febbraio 1992 n. 5 o altri contributi pubblici, è riconosciuto un contributo una tantum di lire cinquemilioni a parziale copertura delle spese sostenute per se stessi e per gli eventuali accompagnatori.

     2. Tale contributo spetta anche agli eventuali eredi del trapiantato deceduto.

     3. Per ottenere il contributo, l'avente diritto deve presentare domanda al Dipartimento Sicurezza Sociale della Regione Basilicata entro e non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge allegando la documentazione sanitaria relativa al trapianto rilasciata dalla struttura sanitaria interessata.

     4. L'ottenimento del contributo di cui al presente articolo impedisce l'ottenimento dei rimborsi di cui all'art. 2 della presente legge.

 

     Art. 5. Disposizioni finanziarie.

     1. Per la concessione dei rimborsi di cui all'art. 2 e all'art. 4 della presente legge è autorizzata per l'anno 2000 la spesa di L. 200 milioni; per gli anni successivi l'entità dello stanziamento sarà stabilita con le leggi di approvazione dei rispettivi Bilanci.

     2. Alla copertura degli oneri derivanti dalla autorizzazione di spesa di cui al comma precedente si provvede con le seguenti variazioni da apportare al Bilancio 2000 in termini di competenza e di cassa:

     In aumento

     - Cap. 3242 (di nuova istituzione) "Contributi per le spese di viaggio, di soggiorno e di accompagnamento di soggetti sottoposti a trapianto di organi e tessuti", L. 200.000.000

     In diminuzione

     - Cap. 7465 "Fondo globale per le funzioni normali" (spesa corrente), L. 200.000.000

 

     Art. 6. Abrogazioni.

     Sono abrogate le norme della Legge Regionale 10 febbraio 1992 n. 5.

 

     Art. 7. Pubblicazione.

     La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] Lettera così sostituita dall'art. 35 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 42.

[2] Comma aggiunto dall’art. 38 della L.R. 2 febbraio 2004, n. 1.

[3] Comma aggiunto dall’art. 38 della L.R. 2 febbraio 2004, n. 1.

[4] Comma aggiunto dall’art. 38 della L.R. 2 febbraio 2004, n. 1.

[5] Comma aggiunto dall’art. 38 della L.R. 2 febbraio 2004, n. 1.

[6] Alinea così sostituito dall'art. 35 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 42.

[7] Comma così modificato dall’art. 38 della L.R. 2 febbraio 2004, n. 1.

[8] Comma aggiunto dall’art. 38 della L.R. 2 febbraio 2004, n. 1.

[9] Articolo aggiunto dall'art. 18 della L.R. 4 agosto 2006, n. 18.

[10] Comma così sostituito dall'art. 35 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 42.

[11] Comma aggiunto dall’art. 38 della L.R. 2 febbraio 2004, n. 1.

[12] Comma aggiunto dall'art. 35 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 42.