§ 5.1.54 - L.R. 15 aprile 1992, n. 11.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 14.8.1984 n. 26. Modifiche ed integrazioni alle LL.RR. 18.12.1981 n. 54, 16.11.1982 n. 36 e 6.1.1983 n. 1 in [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:15/04/1992
Numero:11


Sommario
Art. 1.      Ai componenti delle commissioni sanitarie, di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990 n. 295, viene corrisposto un gettone di presenza di L. 20.000 per ogni giornata di seduta ed un [...]
Art. 2.      Le Unità Sanitarie Locali provvedono a stipulare, con un idoneo istituto assicurativo, una polizza a copertura di eventuali infortuni subiti dai componenti le predette commissioni sanitarie [...]
Art. 3.      E' abrogato il tredicesimo comma dell'art. 3 della L.R. 14 agosto 1984 n. 26, che ha modificato l'art. 20 nella L.R. 6 gennaio 1983, n. 1.
Art. 4.      I compensi previsti dal precedente articolo 1 sono a carico dei bilanci delle Unità Sanitarie Locali medesime, con esclusione della parte eccedente la misura fissata dalla normativa statale che [...]
Art. 5.      La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.


§ 5.1.54 - L.R. 15 aprile 1992, n. 11.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 14.8.1984 n. 26. Modifiche ed integrazioni alle LL.RR. 18.12.1981 n. 54, 16.11.1982 n. 36 e 6.1.1983 n. 1 in materia di prevenzione, igiene e sanità pubblica.

 

Art. 1.

     Ai componenti delle commissioni sanitarie, di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990 n. 295, viene corrisposto un gettone di presenza di L. 20.000 per ogni giornata di seduta ed un compenso di L. 10.000 per ogni visita effettuata.

     L'importo dei compensi previsti nel presente articolo è aggiornato ogni tre anni con deliberazione della Giunta Regionale, in relazione all'aumento del costo della vita secondo l'indice ISTAT.

 

     Art. 2.

     Le Unità Sanitarie Locali provvedono a stipulare, con un idoneo istituto assicurativo, una polizza a copertura di eventuali infortuni subiti dai componenti le predette commissioni sanitarie nell'espletamento delle visite domiciliari.

 

     Art. 3.

     E' abrogato il tredicesimo comma dell'art. 3 della L.R. 14 agosto 1984 n. 26, che ha modificato l'art. 20 nella L.R. 6 gennaio 1983, n. 1.

 

     Art. 4.

     I compensi previsti dal precedente articolo 1 sono a carico dei bilanci delle Unità Sanitarie Locali medesime, con esclusione della parte eccedente la misura fissata dalla normativa statale che farà carico al bilancio regionale.

     Al premio annuo della polizza infortuni, disposto dal precedente articolo 2, si fa fronte con la quota regionale destinata al finanziamento del Servizio Sanitario, di cui al cap. 4005 del bilancio regionale.

 

     La spesa derivante dalla parte eccedente i compensi delle commissioni sanitarie fa carico al cap. 4190 dello stesso bilancio ed allo stesso o corrispondente capitolo per gli esercizi successivi.

 

     Art. 5.

     La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.