§ 5.1.43 - L.R. 23 maggio 1989, n. 13.
Istituzione dell'ente regionale Centro di riferimento Oncologico della Regione Basilicata con sede presso lo stabilimento ospedaliero di Rionero in Vulture.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:23/05/1989
Numero:13


Sommario
Art. 1.      Con la presente legge è istituito, con sede presso lo stabilimento ospedaliero di Rionero in Vulture, l'ente regionale denominato "Centro di riferimento Oncologico della Regione Basilicata".
Art. 2.      L'Ente ha come scopo la realizzazione e l'organizzazione completa di un presidio sanitario, strutturato su base ospedaliera, idoneo ad assicurare, per l'intero territorio regionale, gli [...]
Art. 3.      L'Ente si avvale di personale comandato, in servizio di ruolo presso la Regione, gli enti locali e le unità sanitarie locali della Regione nei seguenti limiti:
Art. 4.      Per la completa e rapida realizzazione del centro, il Presidente della Giunta Regionale nomina, con proprio decreto, un Commissario, eletto dal Consiglio regionale
Art. 5.      L'Ente, nel rispetto della legislazione vigente, può avvalersi della consulenza di tecnici esperti nel campo oncologico e della organizzazione sanitaria nonché della consulenza di enti ed [...]
Art. 6.      Le deliberazioni dell'ente sono sottoposte a controllo regionale secondo la normativa stabilita con la L.R. n. 11 del 14.3.1988 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 7.      Al completamento degli interventi di cui all'art. 2, l'Ente viene soppresso con decreto del Presidente della Giunta Regionale su conforme deliberazione della stessa e, ove non sia intervenuto il [...]
Art. 8.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 25 miliardi per il triennio 1989/1991, si provvede ove non intervengano appositi finanziamenti, con le disponibilità [...]
Art. 9.      La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.


§ 5.1.43 - L.R. 23 maggio 1989, n. 13.

Istituzione dell'ente regionale Centro di riferimento Oncologico della Regione Basilicata con sede presso lo stabilimento ospedaliero di Rionero in Vulture.

 

Art. 1.

     Con la presente legge è istituito, con sede presso lo stabilimento ospedaliero di Rionero in Vulture, l'ente regionale denominato "Centro di riferimento Oncologico della Regione Basilicata".

 

     Art. 2.

     L'Ente ha come scopo la realizzazione e l'organizzazione completa di un presidio sanitario, strutturato su base ospedaliera, idoneo ad assicurare, per l'intero territorio regionale, gli interventi sanitari in materia di prevenzione, di ricovero e cura degli infermi, di riabilitazione e di ricerca in campo oncologico.

     Il Presidente della Giunta Regionale con proprio decreto approva la convenzione tra l'ente regionale, il Comune di Rionero e l'USL competente per territorio per la messa a disposizione del Centro di Riferimento Oncologico dei beni immobili e mobili assegnati allo stabilimento ospedaliero di Rionero in Vulture.

     La convenzione regola anche i rapporti con gli organi di gestione della U.S.L. alla quale resta affidata l'attività di ricovero e cura ai sensi del vigente ordinamento.

 

     Art. 3.

     L'Ente si avvale di personale comandato, in servizio di ruolo presso la Regione, gli enti locali e le unità sanitarie locali della Regione nei seguenti limiti:

 

 

a. personale di X livello regionale o equiparato        n. 2 unità

b. personale di VIII livello regionale o equiparato     n. 2 unità

c. personale di VI livello regionale o equiparato       n. 2 unità

d. personale di IV livello regionale o equiparato       n. 2 unità

 

 

     Art. 4.

     Per la completa e rapida realizzazione del centro, il Presidente della Giunta Regionale nomina, con proprio decreto, un Commissario, eletto dal Consiglio regionale [1].

     Al Commissario spetta un'indennità pari al 15% dell'indennità prevista per i Consiglieri regionali, oltre al trattamento di missione ed al rimborso spese in base alla vigente legislazione.

     Il Commissario nomina fra il personale di X livello il segretario dell'Ente.

 

     Art. 5.

     L'Ente, nel rispetto della legislazione vigente, può avvalersi della consulenza di tecnici esperti nel campo oncologico e della organizzazione sanitaria nonché della consulenza di enti ed istituzioni sanitarie.

     L'Ente si avvale della consulenza tecnico-scientifica dell'Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori di Milano nell'ambito della convenzione stipulata il 15.1.1988 tra l'Istituto e la Regione Basilicata.

 

     Art. 6.

     Le deliberazioni dell'ente sono sottoposte a controllo regionale secondo la normativa stabilita con la L.R. n. 11 del 14.3.1988 e successive modificazioni ed integrazioni.

     L'alta vigilanza spetta alla Giunta Regionale.

     Il Commissario presenta semestralmente, alla Giunta Regionale una relazione sull'andamento della gestione, che sarà comunicata al Consiglio Regionale.

 

     Art. 7.

     Al completamento degli interventi di cui all'art. 2, l'Ente viene soppresso con decreto del Presidente della Giunta Regionale su conforme deliberazione della stessa e, ove non sia intervenuto il riconoscimento di istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, ovvero non sia stata costituita l'Azienda Ospedaliera con personalità giuridica ai sensi della vigente normativa, la struttura organizzativa viene riconsegnata all'U.S.L. competente per territorio.

 

     Art. 8.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 25 miliardi per il triennio 1989/1991, si provvede ove non intervengano appositi finanziamenti, con le disponibilità derivanti dal "Fondo Sanitario Nazionale-spese in conto capitale".

     Per l'anno 1989 la spesa 2 miliardi farà carico al cap. 4006 del bilancio corrente.

     Per gli anni successivi la spesa farà carico allo stesso o corrispondente capitolo.

 

     Art. 9.

     La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 20 luglio 1993, n. 40.