§ 5.1.42 - L.R. 18 maggio 1988, n. 20.
Disciplina delle case di cura private - recepimento del D.P.C.M. 27.6.1986.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:18/05/1988
Numero:20


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e finalità della legge).
Art. 2.  (Recepimento atto statale di indirizzo e coordinamento).
Art. 3.  (Competenze degli organi regionali).
Art. 4.  (Conferma delle autorizzazioni).
Art. 5.  (Vigilanza).
Art. 6.  (Termini per l'adeguamento).
Art. 7.  (Deroghe alle caratteristiche strutturali e dimensionali).
Art. 8.  (Abrogazione di norme precedenti).


§ 5.1.42 - L.R. 18 maggio 1988, n. 20.

Disciplina delle case di cura private - recepimento del D.P.C.M. 27.6.1986.

 

Art. 1. (Oggetto e finalità della legge).

     In riferimento all'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 la presente legge disciplina la progettazione, la costruzione e la trasformazione, l'apertura e lo svolgimento dell'attività istituzionale delle case di cura private nonché la vigilanza sulla loro attività.

 

     Art. 2. (Recepimento atto statale di indirizzo e coordinamento).

     I requisiti minimi di strutturazione, di dotazione strumentale e di qualificazione funzionale del personale delle case di cura private sono fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 Giugno 1986 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 3. (Competenze degli organi regionali).

     Tutte le competenze assegnate dal D.P.C.M. del 27 giugno 1986 ai "competenti organi regionali" devono intendersi attribuite alla Giunta Regionale.

 

     Art. 4. (Conferma delle autorizzazioni).

     Le autorizzazioni alla costruzione, all'ampliamento, alla trasformazione, all'apertura e all'esercizio rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono soggette a conferma.

     Per ottenere la conferma le case di cura devono inoltrare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, specifica istanza alla Regione e, per conoscenza, alla Unità Sanitaria Locale competente per territorio, corredata di copia autentica della autorizzazione precedente e degli atti e documenti utili a dimostrare il possesso dei requisiti o il programma per l'adeguamento della struttura alle prescrizioni della presente legge entro il termine di cui al successivo articolo 6.

     La Giunta Regionale sentita la Unità Sanitaria Locale interessata, dispone la conferma o la sospensione o il diniego dell'autorizzazione.

 

     Art. 5. (Vigilanza).

     Le unità Sanitarie Locali esercitano la vigilanza sulle case di cura private ubicate nel proprio comprensorio segnalando alla Regione per i provvedimenti di competenza, le irregolarità riscontrate.

     I titolari ed i Direttori Sanitari delle case di cura private hanno l'obbligo di segnalare alla U.S.L. competente per territorio e all'Amministrazione regionale ogni modifica eventualmente intervenuta nella casa di cura rispetto alla situazione esistente al momento

dell'autorizzazione e di fornire ogni notizia necessaria per l'esercizio della vigilanza.

 

     Art. 6. (Termini per l'adeguamento).

     L'adeguamento delle case di cura private alle prescrizioni di requisiti minimi previsti dalla presente legge deve essere effettuato non oltre il 31.12.1989, termine massimo fissato dal D.P.C.M. 27.6.1986.

 

     Art. 7. (Deroghe alle caratteristiche strutturali e dimensionali).

     Per le case di cura private in esercizio la Giunta Regionale potrà autorizzare deroghe nei limiti ed alle condizioni fissate dall'articolo 39 del D.P.C.M. 27 giugno 1986 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 8. (Abrogazione di norme precedenti).

     E' abrogata qualsiasi altra norma regionale incompatibile con la presente legge.