§ 5.1.30 - L.R. 21 giugno 1984, n. 18.
Integrazione alla L.R. 6-11-1979, n. 41 recante norme per la dialisi domiciliare.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:21/06/1984
Numero:18


Sommario
Art. unico.      La misura del contributo di cui al primo comma dell'art. 14 della L.R. n. 41 del 6-11-1979 è determinata annualmente dalla Giunta regionale sulla base dei conti effettivi sostenuti dai [...]


§ 5.1.30 - L.R. 21 giugno 1984, n. 18.

Integrazione alla L.R. 6-11-1979, n. 41 recante norme per la dialisi domiciliare.

 

Art. unico.

     La misura del contributo di cui al primo comma dell'art. 14 della L.R. n. 41 del 6-11-1979 è determinata annualmente dalla Giunta regionale sulla base dei conti effettivi sostenuti dai nefropatici per le spese di funzionamento delle attrezzature.

     Per l'anno 1984 la misura del contributo è fissata in lire centomila mensili.

     Al finanziamento della spesa si provvederà con le disponibilità di cui al capitolo 4105 del bilancio di previsione del 1984 ed al corrispondente capitolo degli esercizi successivi.