§ 4.4.72 - L.R. 21 gennaio 2003, n. 5.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 27 marzo 2000, n. 21 Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:21/01/2003
Numero:5


Sommario
Art. 1.      1. Il comma 2, dell’art. 1 della L.R. 27 marzo 2000 n. 21 è sostituito dal seguente
Art. 2.      1. L’espressione “Ufficio Foreste e Tutela del Territorio”, ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: “Struttura competente in materia di tutela del patrimonio forestale”
Art. 3.      All’art. 4 sono apportate le seguenti modificazioni


§ 4.4.72 - L.R. 21 gennaio 2003, n. 5.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 27 marzo 2000, n. 21 Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale.

(B.U. 22 gennaio 2003, n. 6).

 

Art. 1.

     1. Il comma 2, dell’art. 1 della L.R. 27 marzo 2000 n. 21 è sostituito dal seguente:

     “2. Per il raggiungimento delle predette finalità la Regione, in attuazione dell’art. 9, del D.P.R. 24 Luglio 1977 n. 616 e dell’art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n. 112, istituisce il Servizio Volontario delle Guardie ecologiche”.

 

     Art. 2.

     1. L’espressione “Ufficio Foreste e Tutela del Territorio”, ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: “Struttura competente in materia di tutela del patrimonio forestale”.

 

     Art. 3.

     All’art. 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Gli interessati, per acquisire il titolo di GEV, devono produrre istanza alla struttura regionale interessata entro i termini stabiliti annualmente da apposito bando, da pubblicarsi entro il 31 marzo di ogni anno”;

     b) Il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. La Commissione è composta, garantendo possibilmente il principio di pari opportunità stabilito dall’art. 57, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da:

     a) il Dirigente Regionale della struttura competente in materia di tutela del patrimonio forestale, con funzioni di Presidente;

     b) un Funzionario di Pubblica Sicurezza designato dal Prefetto;

     c) un Funzionario del Corpo Forestale dello Stato designato dal Coordinamento Regionale del C.F.S.;

     d) un Dirigente o Funzionario del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità;

     e) un Dirigente o Funzionario regionale esperto in discipline giuridiche;

     f) un Dirigente o Funzionario del Dipartimento Ambiente e Territorio;

     g) un Dirigente o Funzionario del Dipartimento Sicurezza e Solidarietà Sociale.

     Le funzioni di Segreteria della Commissione sono assicurate dalla Struttura competente in materia di tutela del Patrimonio Forestale.”

 

     Art. 4.

     1. Il comma 2 dell’art. 6 della L.R. 27 marzo 2000 n. 21 è sostituito dal seguente:

     “2. La Guardia Ecologica Volontaria è ammessa all’esercizio delle sue funzioni dopo aver prestato giuramento innanzi al Sindaco ai sensi dell’art. 231 del Decreto Legislativo n. 51 del 19.02.1998”.

 

Art. 5.

     1. Il comma 3 dell’art. 10 della L.R. 27 marzo 2000 n. 21 è soppresso.

 

Art. 6.

     1. La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.