Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 05/04/2000 |
Numero: | 30 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Campo di applicazione. |
Art. 3. Regime autorizzatorio. |
Art. 4. Istruttoria. |
Art. 5. Piani Comunali. |
Art. 6. Autocontrollo. |
Art. 7. Vigilanza e controllo. |
Art. 8. Catasto Regionale. |
Art. 9. Norma transitoria. |
Art. 10. Sanzioni. |
Art. 11. Pubblicazione. |
§ 4.4.59 - L.R. 5 aprile 2000, n. 30.
Normativa regionale in materia di prevenzione dell'inquinamento da campi elettromagnetici.
(B.U. 10 aprile 2000, n. 25).
Art. 1. Finalità.
La Regione Basilicata, al fine di salvaguardare l'ambiente e tutelare la popolazione dai possibili rischi sanitari, derivanti dall'esposizione a campi elettromagnetici, con la presente disciplina l'installazione e la modifica degli impianti per telecomunicazioni, nel rispetto della normativa Statale in materia.
Art. 2. Campo di applicazione.
Fatte salve le attribuzioni dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sono disciplinate dalla presente legge tutte le sorgenti che generano radiazioni non ionizzanti, utilizzati in impianti di teleradiocomunicazioni, con frequenza compresa fra 100 KHz e 300 GHz e con potenza efficace massima al punto di emissione superiore a 5 W.
Art. 3. Regime autorizzatorio.
L'installazione di impianti per teleradiocomunicazioni di cui al precedente art. 2 è subordinata ad autorizzazione regionale rilasciata dal Responsabile del Servizio Regionale competente.
Allo stesso regime sono assoggettati gli impianti esistenti per i quali si richiede una modifica tale da determinare il superamento dei limiti di cui all'art. 2 della potenza massima immessa in antenna.
La domanda di autorizzazione, in carta legale, prodotta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impianto, deve essere indirizzata alla Regione Basilicata - Dipartimento Sicurezza Sociale e Politiche Ambientali.
Essa deve essere corredata della documentazione, da produrre in triplice copia, riportata nell'allegato 1 della presente legge.
Art. 4. Istruttoria.
La istruttoria tecnica e amministrativa è espletata dal Dipartimento Regionale Sicurezza Sociale e Politiche Ambientali, che acquisisce il preventivo parere del Comune interessato per quanto attiene gli aspetti urbanistici, ed il parere radioprotezionistico dell'ARPAB.
Sulla base delle informazioni e della documentazione allegati all'istanza, l'organismo deputato al rilascio del parere
radioprotezionistico verifica il rispetto dei limiti di esposizione fissati dall'art. 3 e dei valori fissati dall'art. 4, 2 comma del D.M. n. 381/98, precisando i limiti da non superare per ogni installazione nel contesto di tutti gli impianti esistenti nella zona prescelta.
La Regione si pronuncia sulla domanda entro 60 giorni dalla presentazione della stessa ovvero, nel caso in cui ritenga di invitare il richiedente ad apportare modifiche al progetto, entro trenta giorni dalla presentazione di dette modifiche.
Art. 5. Piani Comunali.
Ogni Comune, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, deve individuare uno o più siti al di fuori di zone altamente urbanizzate dove localizzare e concentrare gli impianti di
teleradiocomunicazioni già installati e di futura installazione, predisponendo anche il relativo piano di trasferimento per gli impianti già in funzione. La scelta di tali siti deve essere effettuata tenendo conto di criteri improntati al principio della tutela sanitaria, ambientale paesaggistica e architettonica.
I piani devono essere trasmessi alla Regione Basilicata - Dipartimento Sicurezza Sociale e Politiche Ambientali.
Gli oneri relativi al trasferimento degli impianti già in funzione saranno a carico dei titolari degli impianti stessi.
Gli impianti soggetti alle disposizioni del presente articolo sono quelli per cui è prescritta l'autorizzazione ai sensi della presente legge e comunque sono quelli per cui il trasferimento sia tecnicamente attuabile.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso di impianti di stazioni riguardanti il Sistema Sanitario Regionale dell’Emergenza/Urgenza “118”, con potenza efficace massima al punto di emissione non superiore a 20 Watt, nonché di stazioni di radioamatore e nel caso di impianti di pubblica sicurezza e comunque in numero non superiore alla effettiva ed accertata esigenza e necessità [1].
Art. 6. Autocontrollo.
E' posto a carico del titolare di ciascun impianto di
teleradiocomunicazione presente sul territorio regionale di effettuare semestralmente autocontrolli dell'inquinamento elettromagnetico prodotto dal proprio impianto, tenendo conto delle modalità di esecuzione delle misure riportate nell'allegato 2 della presente legge.
Le risultanze saranno confrontate con i valori trasmessi in fase progettuale.
Riscontrato un potenziamento dell'impianto rispetto al progetto autorizzato, l'autorità regionale procede alla diffida assegnando il termine di 30 giorni per eliminare le irregolarità.
Art. 7. Vigilanza e controllo.
La vigilanza tecnica e il controllo sono esercitati dall'ARPAB.
Il controllo sul territorio viene effettuato a vista e sperimentalmente rilevando i limiti massimi di esposizione fissati dal D.M. n. 381/98 previo blocco delle apparecchiature di produzione di segnale nelle condizioni di massima potenza emessa in antenna.
In caso di superamento dei limiti di esposizione e dei valori individuati dall'art. 3 e dall'art. 4, 2 comma, del D.M. n. 381/98 ai titolari o ai legali rappresentanti degli impianti viene assegnato alla Regione Basilicata il termine di 30 gg. per la regolarizzazione dell'impianto.
Scaduto il suddetto termine senza che si sia provveduto in merito, nei successivi 30 giorni si procede alla revoca dell'autorizzazione.
Art. 8. Catasto Regionale.
Entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge verrà istituito il catasto regionale delle fonti fisse di radiazioni non ionizzanti nel quale saranno censiti tutti gli impianti di
teleradiocomunicazioni presenti sul territorio regionale.
Il Dipartimento Regionale Sicurezza Sociale e Politiche Ambientali è incaricato della tenuta e del relativo annuale aggiornamento pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
Art. 9. Norma transitoria.
I titolari o i legali rappresentanti degli impianti di teleradiocomunicazioni indicati all'art. 2 che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano già operanti nel territorio regionale, devono, entro 6 mesi dalla suddetta legge, richiedere la prescritta autorizzazione regionale con l'obbligo comunque di ottemperare entro tale termine al rispetto dei limiti massimi di esposizione fissati dal D.M. n. 381/98 art. 3 e art. 4, 2 comma.
Art. 10. Sanzioni.
L'installazione e la modifica degli impianti di cui all'art. 2 della presente legge, senza la prescritta autorizzazione o in difformità dalla stessa, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa a carico del titolare da L. 1.000.000 a L. 10.000.000 nonché rispettivamente la demolizione o la riduzione a conformità delle opere realizzate.
Art. 11. Pubblicazione.
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.
Allegato 1
DOCUMENTAZIONE
Alla domanda di cui all'art. 3 della presente legge il titolare o il legale rappresentante dell'impianto deve allegare, in triplice copia, la seguente documentazione debitamente firmata:
1) Progetto dettagliato dell'installazione che contenga:
- I dati catastali e o geografici per identificare con precisione il luogo ove è previsto l'insediamento dell'impianto.
- Le planimetrie regionali della zona in scala 1:25000 o 1:10000 e catastali in scala 1:2000 o 1:4000.
- Gli elaborati grafici del sito previsto per l'insediamento ante operam e post operam con la struttura dell'impianto prospetto e pianta e l'indicazione della sua recinzione.
- La documentazione fotografica dei luoghi circostanti inquadrati dal punto di installazione delle antenne con orientamento coerente alla direzione di puntamento delle antenne.
- Le altezze relative dal centro geometrico del sistema radiante delle antenne rispetto agli edifici o aree accessibili circostanti.
- Le misure previste per rendere inaccessibile l'impianto ai non addetti.
- La mappa in scala 1:1000 degli edifici circostanti la stazione radio-base per un raggio di 300 metri con quota relativa alla linea di gronda e al centro elettrico dell'antenna.
2) Costruttore, tipo e modello della sorgente nel suo complesso e dei suoi componenti specificando le caratteristiche tecniche:
- La banda di frequenza o, per gli impianti di teleradiocomunicazioni, la banda operativa-intervallo di frequenza, nella quale opererà l'impianto.
- Il numero di trasmettitori per cella e numero di celle.
- La potenza nominale in uscita per singolo trasmettitore espressa in W.
- La potenza al connettore di antenna per ogni radiante espressa in W.
- La potenza nominale irradiata per ogni singola portante radio nella direzione di massima irradiazione (ERP).
- La direzione di puntamento delle antenne rispetto al Nord geografico.
- I diagrammi di irradiazione rispetto al piano verticale ed orizzontale.
- La dimensione degli elementi radianti.
- Il guadagno.
- Il Tilt elettrico o meccanico.
- L'altezza dal centro elettrico dell'antenna da terra (HCE).
3) Studio dell'impianto in relazione ai luoghi circostanti per il rispetto dei valori limite di campo elettromagnetico:
- I calcoli teorici di campo elettromagnetico prodotto dall'impianto (sia da installare che esistente) relativi alle distanze dal centro elettrico dell'antenna;
- la relazione tecnica firmata da un esperto nel settore, contenente:
Le valutazioni del fondo elettromagnetico (sia per gli impianti da installare che per quelli esistenti).
Le valutazioni dell'inquinamento elettromagnetico prodotto dall'impianto (in ipotesi di impianto esistente).
Le suddette valutazioni dovranno essere effettuate mediante le misure previste nell'allegato B del D.M. n. 381/98 e tenendo conto delle modalità di esecuzione di cui all'allegato 2 della presente legge e
specificatamente:
Le misure di campo elettromagnetico in banda larga dovranno essere effettuate nei punti significativi. Questi dovranno essere scelti discriminando le situazioni di maggiore rischio: nei palazzi antistanti la direzione di massimo irraggiamento e su quelli che intercettano le onde laterali.
Le misure dovranno essere condotte tenendo conto del piano quotato e delle distanze degli edifici rispetto al centro elettrico dell'antenna.
Le misure di campo elettrico in banda stretta devono essere effettuate nel caso in cui venga superato il 50% del valore del limite o misura di cautela tenendo conto delle modalità contenute nell'all. 2.
Le eventuali misure di minimizzazione della esposizione adottate in sede di progettazione dal concessionario.
4) Per i sistemi direttivi, fermo restando quanto prescritto ai precedenti punti 1 e 3, la documentazione da produrre relativamente al punto 2 è la seguente:
- Tipo e modello di antenna
- Banda di emissione
- Dimensioni dell'antenna
- Guadagno
- Diagrammi di irradiazione rispetto al piano verticale e orizzontale
- Direzione di puntamento dell'antenna rispetto al nord geografico
- Potenza al Tx
- Tilt elettrico o meccanico
- Altezza dal centro elettrico dell'antenna da terra (HCE)
Allegato 2
MODALITA' D'ESECUZIONE DELLE MISURE
- Le misure vanno effettuate ordinariamente in banda larga, e nel caso in cui venga superato il 50% del valore del limite o misura di cautela dovrà essere effettuata un'analisi in banda stretta dei segnali presenti. A causa delle dimensioni non trascurabili delle antenne (ad esempio 1,2 m x 0,4 m per le biconiche, dai 10 ai 40 cm per i dipoli in mezz'onda e circa 0,4 m x 0,5 m per le log periodiche) è sufficiente un solo punto di misura a 1,5 m di altezza.
- Le misure in banda stretta dei campi elettromagnetici devono essere eseguiti secondo le norme C.E.I. ed in mancanza di queste devono essere eseguite secondo le norme di buona tecnica, emesse in materia dagli organismi internazionali, oppure indicate da Enti o associazioni anche stranieri, di riconosciuta competenza.
- I livelli del campo elettrico, magnetico e della densità di potenza devono essere mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo temporale di sei minuti. Per quanto riguarda le misure, il requisito della media spaziale richiede che vengano effettuate più misure nel punto d'indagine, almeno due corrispondenti alla testa e al tronco, quindi ad una altezza di 1,90 m e 1, 10 m. Ognuna di queste dovrà essere a sua volta il risultato della media temporale su sei minuti. Se la differenza tra le due misure è maggiore del 25% del valore più elevato tra le due (maggiore quindi dell'incertezza di quella misura) è opportuno effettuarne una terza a 1,50 m da terra, per poi effettuare una media dei tre risultati. Il punto di indagine viene individuato attraverso una prima serie di misure nell'area in esame al fine di rilevare il punto di massima esposizione.
- Per la verifica dei limiti di Tab. 1 (Decreto Ministero dell'Ambiente n. 381) le misure andranno effettuate nei luoghi accessibili alla popolazione ritenuti a maggior rischio, mentre per la verifica dei valori di cautela di cui all'art. 4 andranno effettuate in primo luogo in corrispondenza degli edifici di maggiore altezza e in prossimità delle direzioni di massimo irraggiamento delle antenne considerate ed in corrispondenza di ricettori particolarmente sensibili quali ad esempio edifici destinati all'infanzia, scuole, ospedali.
- Le misure devono essere condotte lontano da corpi metallici per evitare il più possibile riflessioni.
- L'operatore si deve trovare ad una distanza di almeno tre metri dallo strumento.
- Lo strumento deve essere collocato sull'apposito cavalletto ad un'altezza dipendente dalla particolare situazione.
- Le misure in ambienti esterni devono essere effettuate nella direzione di massimo irraggiamento comunicata precedente dagli Enti gestori, anche in corrispondenza di edifici abitati. Per le abitazioni situate al secondo piano si utilizzeranno aste appositamente fornite dalla casa costruttrice dello strumento. Per abitazioni situate in posizioni intermedie il sensore verrà calato giù con una fibra ottica.
- Al fine di valutare l'adeguatezza degli strumenti di misura si ritiene utile citare, tra le altre, le norme tecniche ANSI che richiedono che gli strumenti utilizzati siano isotropi entro 1 dB ed abbiano un fattore di calibrazione noto con un'incertezza massima di 2 dB, e le norme ISO 45000 e ISO 9000, che raccomandano che gli strumenti utilizzati siano tarati e riferibili. Si ricorda a tale proposito che con la legge 273/91 è stato istituito il Servizio Italiano di Taratura (SIT), il quale pertanto costituisce il riferimento nazionale.
[1] Comma così modificato dall’art. 32 della