Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 04/09/1986 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 11. (Istituzione del catasto regionale dei rifiuti e degli impianti di smaltimento). |
Art. 12. |
Art. 13. (Coordinamento). |
§ 4.4.12 - L.R. 4 settembre 1986, n. 22. [1]
Norme integrative e di attuazione della normativa statale in materia di smaltimento dei rifiuti.
Artt. 1. - 10. [1]
Art. 11. (Istituzione del catasto regionale dei rifiuti e degli impianti di smaltimento).
In attuazione del disposto dell'art. 6, primo comma, lettera e) del
Obiettivi del catasto sono:
a) raccogliere e codificare tutti i dati relativi ai rifiuti ed agli impianti di smaltimento ed organizzare in forma unitaria la gestione dei dati stessi;
b) seguire il movimento territoriale dei rifiuti ed individuarne la destinazione, al fine di agevolarne il controllo;
c) verificare il rispetto del processo autorizzativo, ai sensi della normativa vigente:
d) garantire un adeguato flusso informativo in merito a tipologia, quantità e provenienza dei rifiuti, anche al fine della predisposizione dei piani regionali di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti;
e) raccogliere i dati relativi al riutilizzo, alla rigenerazione, al recupero e al riciclo dei rifiuti.
Le organizzazioni ambientalistiche rappresentative possono accedere, a domanda, ai dati del catasto regionale. Le modalità di accesso sono disciplinate dalla Giunta regionale.
Le schede tipo per la rilevazione dei dati di cui al disposto dell'art. 3, ultimo comma, e dell'art. 1 1 ultimo comma, del D.P.R. n. 915/82, sono approvati dalla Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Sono tenuti alla compilazione dei modelli di cui al comma precedente e alla trasmissione contemporanea alla Regione, al Comune, e alla Provincia competenti per territorio, entro il mese di febbraio di ciascun anno, tutti i soggetti che producono e smaltiscono i rifiuti di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 915/82.
Art. 13. (Coordinamento).
Al fine di assicurare il coordinamento e la verifica delle funzioni concernenti l'attuazione della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, d'intesa con gli Assessori competenti, promuove periodicamente e comunque almeno una volta ogni anno incontri e/o conferenze regionali cui sono invitati a partecipare i rappresentanti delle amministrazioni provinciali, comunali, delle Unità Sanitarie Locali e delle associazioni e/o organizzazioni più rappresentative a livello regionale di difesa dell'ambiente.
Artt. 14. - 28. [1]
[1] Legge abrogata dall'art. 45 della
[1] Legge abrogata dall'art. 45 della
[1] Legge abrogata dall'art. 45 della
[1] Legge abrogata dall'art. 45 della