§ 4.4.10 - L.R. 16 aprile 1984, n. 9.
Norme per la protezione del bacino idrominerario del Vulture.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:16/04/1984
Numero:9


Sommario
Art. 1.  (Finalità della legge).
Art. 2.  (Divieto esecuzione opere nell'area del bacino).
Art. 3.  (Autorizzazione esecuzione opere).
Art. 4.  (Strumenti urbanistici).
Art. 5.  (Obbligo della denuncia degli scarichi e delle perforazioni).
Art. 6.  (Vigilanza).
Art. 7.  (Provvedimenti per opere difformi).
Art. 8.  (Sanzioni).
Art. 9.  (Regolamento per la esecuzione della legge).


§ 4.4.10 - L.R. 16 aprile 1984, n. 9.

Norme per la protezione del bacino idrominerario del Vulture.

 

Art. 1. (Finalità della legge). [1]

     1. La presente legge ha come scopo la protezione delle sorgenti di acque minerali e termali del bacino idrominerario del Vulture così come individuato dalla cartografia “Carta della vulnerabilità” e relativo “Atlante Carta della vulnerabilità” allegati alla D.G.R. 17 dicembre 2001, n. 2665.

 

     Art. 2. (Divieto esecuzione opere nell'area del bacino).

     Per il conseguimento del fine di cui all'art. 1 è vietato a chiunque, nel territorio dei comuni indicati nel precedente articolo, di fare scavi, perforazioni, trivellazioni, pozzi o di manomettere, comunque, il sottosuolo per alcun motivo, nonché di effettuare scarichi di qualsiasi natura e origine, pubblici e privati, diretti e indiretti, in acque superficiali o sotterranee, sia pubbliche che private, in fognatura, sul suolo o nel sottosuolo.

 

     Art. 3. (Autorizzazione esecuzione opere).

     Il Presidente della Giunta regionale può, su motivata istanza, autorizzare l'esecuzione di opere previste nel precedente art. 2, ivi incluse le opere approvate con concessione edilizia comunale.

     Il provvedimento autorizzativo non potrà essere rilasciato senza il parere dell'Ufficio regionale competente in materia di acque minerali e termali e, nel caso degli scarichi di cui all'art. 2, anche dell'Ufficio di Igiene del Dipartimento Sicurezza Sociale.

 

     Art. 4. (Strumenti urbanistici).

     Nella elaborazione di nuovi strumenti urbanistici e delle loro varianti dovranno essere tenute in particolare considerazione le esigenze di protezione delle aree già accordate in concessione mineraria per lo sfruttamento delle acque minerali e termali in relazione alla localizzazione degli insediamenti residenziali e produttivi.

 

     Art. 5. (Obbligo della denuncia degli scarichi e delle perforazioni).

     Tutte le opere di cui al precedente art. 2 (pozzi, perforazioni, scavi, scarichi, ecc.) già esistenti nei territori delimitati a norma dell'art. 1, alla data di entrata in vigore della presente legge, debbono essere denunciate, a cura del proprietario o dei responsabili legali delle aziende, entro novanta giorni dalla predetta data.

     La denuncia, contenente una relazione tecnica e idonea illustrazione grafica, deve essere presentata alla Regione Basilicata - Dipartimento Attività Produttive - e, in copia, anche al Dipartimento Sicurezza Sociale nel caso degli scarichi di cui all'art. 2.

     Sono esclusi dalla denuncia gli scarichi che avvengono in fognature comunali; per dette opere i comuni dovranno presentare denuncia nei tempi e nei modi della presente legge.

 

     Art. 6. (Vigilanza).

     La vigilanza su quanto previsto dal provvedimento di autorizzazione, monche nella avvenuta denuncia di cui all'art. 5, è esercitata dal Presidente della Giunta regionale tramite dipendenti della Regione appositamente delegati.

     Il personale di cui al comma precedente ha facoltà di procedere a sopralluoghi, prelievi, rilevamenti nei luoghi e negli edifici ove si eseguono o sono state eseguite o debbono eseguirsi le opere citate nel precedente art. 2.

     I proprietari o gli amministratori dei condomini ovvero i direttori responsabili delle imprese, o chi ne fa le veci, sono invitati anche in via breve, a procedere alle operazioni di controllo facendosi eventualmente assistere da un consulente tecnico, semprechè la sua reperibilità non sia di ostacolo all'inizio delle operazioni.

     Delle operazioni di controllo e di prelievo viene redatto apposito verbale sottoscritto dal personale addetto alla vigilanza; in esso si darà anche atto delle osservazioni degli interessati.

 

     Art. 7. (Provvedimenti per opere difformi).

     Qualora le opere denunciate di cui al precedente art. 5 vengano riscontrate non conformi alle previsioni normative, il Presidente della Giunta regionale può, con proprio provvedimento, ordinare l'esecuzione entro un dato termine delle opere necessarie per la protezione igienico- sanitaria del patrimonio idrominerario.

 

     Art. 8. (Sanzioni).

     E' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 2.000 e non superiore a 20.000 euro chiunque:

     a) ometta la denuncia prescritta dall'art. 5;

     b) non si attenga, nell'effettuazione di lavori non abusivi, alle prescrizioni di autorizzazione o ai provvedimenti per opere difformi di cui all'art. 7;

     c) effettui opere specificate all'art. 2 senza l'autorizzazione voluta dall'art. 3;

     d) violi, comunque, le norme della presente legge [2].

     Qualora il soggetto esecutore di opere determina compromissione igienico-sanitaria della situazione idrogeologica è tenuto alla riduzione in pristino della stessa oppure, ove ciò non sia possibile, a porvi rimedio secondo le prescrizioni stabilite dal Presidente della Giunta regionale. In tale ipotesi il Presidente della Giunta può ordinare al trasgressore, di effettuare, entro un congruo termine, i lavori ritenuti necessari e, in difetto, provvede alla esecuzione diretta con addebito delle spese necessarie all'inadempiente.

     La determinazione dell'ammontare delle sanzioni pecuniarie, di cui alla presente legge, e la loro irrogazione spettano al Presidente della Giunta regionale, che provvede con propria ordinanza. Nella determinazione dell'ammontare della sanzione pecuniaria sarà tenuto conto della gravità della violazione, di eventuali recidive e di ogni altra rilevante circostanza.

     Per la riscossione delle somme dovute per le violazioni delle norme della presente legge e delle spese per l'esecuzione d'ufficio si osservano, in quanto applicabili le disposizioni del R.D. 14 aprile 1910, n. 639 e successive modificazioni e integrazioni.

     Le somme riscosse a seguito dell'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo saranno introitate nel bilancio della Regione.

 

     Art. 9. (Regolamento per la esecuzione della legge).

     Il Consiglio regionale provvederà ad emanare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il relativo regolamento di attuazione.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 55 della L.R. 27 gennaio 2015, n. 4.

[2] Comma così modificato dall'art. 55 della L.R. 27 gennaio 2015, n. 4.