§ 4.2.2 - L.R. 4 maggio 1973, n. 9.
Norme per la concessione di contributi trentacinquennali per opere stradali, impianti di pubblica illuminazione, opere igienico-sanitarie, acquedotti e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:04/05/1973
Numero:9


Sommario
Art. 1.      Fino a che la materia delle viabilità, acquedotti e lavori pubblici, di cui al D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 non sarà organicamente disciplinata con la legge regionale, si applicano, in quanto [...]
Art. 2.      Per la realizzazione delle opere comprese nei programmi di intervento in materia di opere pubbliche, approvati dal Consiglio regionale, da eseguire con il beneficio dei contributi [...]
Art. 3.      Il Presidente della Giunta, su approvazione dell'Assessore ai LL.PP., sentito il parere degli organi tecnico-amministrativi dell'Assessorato competente, su conforme parere della Giunta, con [...]
Art. 4.      Il Presidente della Giunta, su richiesta dell'Ente interessato, è autorizzato a devolvere i contributi già concessi, per opere diverse da quelle programmate, sentito il Consiglio regionale.
Art. 5.      Le gare per l'aggiudicazione dei lavori, esperite nei modi previsti dalle disposizioni delle vigenti leggi dello Stato ed andate deserte, possono essere rinnovate, previa autorizzazione del [...]
Art. 6.      Le opere comprese nei programmi approvati saranno eseguite a cura degli Enti interessati dopo l'approvazione dei progetti esecutivi e la concessione dei relativi contributi.
Art. 7.      L'approvazione dei progetti delle opere da eseguire con i benefici di cui alla presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.
Art. 8.      Il collaudo delle opere di cui alla presente legge è disposto dal Presidente della Giunta o, per delega di questi, dall'Assessorato competente.
Art. 9.      I Comuni e gli Enti interessati che beneficiano dei contributi ai sensi dei precedenti articoli, per procurarsi i mezzi necessari alla esecuzione delle opere, sono autorizzati a contrarre mutui [...]


§ 4.2.2 - L.R. 4 maggio 1973, n. 9.

Norme per la concessione di contributi trentacinquennali per opere stradali, impianti di pubblica illuminazione, opere igienico-sanitarie, acquedotti e fognature.

 

Art. 1.

     Fino a che la materia delle viabilità, acquedotti e lavori pubblici, di cui al D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 non sarà organicamente disciplinata con la legge regionale, si applicano, in quanto compatibili e salvo quanto stabilito dalla presente legge, le disposizioni delle vigenti leggi dello Stato.

     Si intendono sostituiti, nell'ambito delle funzioni trasferite dallo Stato alle Regioni, ai sensi del citato D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, gli organi centrali e periferici dello Stato con gli organi della Regione in tutti i casi in cui le disposizioni vigenti in materia facciano riferimento a funzioni amministrative degli organi e degli uffici centrali e periferici dello Stato.

 

     Art. 2.

     Per la realizzazione delle opere comprese nei programmi di intervento in materia di opere pubbliche, approvati dal Consiglio regionale, da eseguire con il beneficio dei contributi trentacinquennali, il Presidente della Giunta, su conforme parere della Giunta, è autorizzato a concedere i contributi stessi in base alle disposizioni contenute nella legge 3 agosto 1949, n. 589 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 3.

     Il Presidente della Giunta, su approvazione dell'Assessore ai LL.PP., sentito il parere degli organi tecnico-amministrativi dell'Assessorato competente, su conforme parere della Giunta, con proprio decreto approva i progetti e la concessione dei contributi assegnati ai sensi del precedente art. 2.

 

     Art. 4.

     Il Presidente della Giunta, su richiesta dell'Ente interessato, è autorizzato a devolvere i contributi già concessi, per opere diverse da quelle programmate, sentito il Consiglio regionale.

 

     Art. 5.

     Le gare per l'aggiudicazione dei lavori, esperite nei modi previsti dalle disposizioni delle vigenti leggi dello Stato ed andate deserte, possono essere rinnovate, previa autorizzazione del Presidente della Giunta, con ammissione di offerte in aumento sui prezzi di capitolato, in base alle leggi statali in vigore.

     Il Presidente della Giunta è autorizzato a disporre la concessione del contributo integrativo sulla maggiore spesa, derivante dalla gara in aumento, entro i limiti degli stanziamenti di bilancio dell'esercizio in corso, utilizzando anche, sentita la Giunta, i contributi relativi ad opere per la cui realizzazione non vengano presentati gli elaborati entro i termini prescritti.

 

     Art. 6.

     Le opere comprese nei programmi approvati saranno eseguite a cura degli Enti interessati dopo l'approvazione dei progetti esecutivi e la concessione dei relativi contributi.

     L'Assessorato ai Lavori Pubblici, a mezzo dei propri funzionari, esercita la vigilanza sulle opere ammesse a contributo, accerta, ove occorra, lo stato dei lavori, cura che gli stessi siano eseguiti in conformità dei progetti approvati e che le contabilità siano tenute secondo le norme vigenti.

 

     Art. 7.

     L'approvazione dei progetti delle opere da eseguire con i benefici di cui alla presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

 

     Art. 8.

     Il collaudo delle opere di cui alla presente legge è disposto dal Presidente della Giunta o, per delega di questi, dall'Assessorato competente.

     La omologazione del certificato di collaudo ed il decreto di determinazione definitiva del contributo spettano al Presidente della Giunta o. per delega di questi, all'Assessore al ramo.

 

     Art. 9.

     I Comuni e gli Enti interessati che beneficiano dei contributi ai sensi dei precedenti articoli, per procurarsi i mezzi necessari alla esecuzione delle opere, sono autorizzati a contrarre mutui con la Cassa DD.PP. o con altri Istituti di Credito nei limiti di

spesa risultanti dai preventivi debitamente approvati.