§ 4.1.16 - L.R. 17 aprile 1987, n. 9.
Disciplina urbanistica dei servizi religiosi.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:17/04/1987
Numero:9


Sommario
Art. 1.      La presente legge regionale disciplina i rapporti fra insediamenti residenziali e attrezzature religiose, in sede di formazione degli strumenti urbanistici di competenza degli Enti Locali, ai [...]
Art. 2.      Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, secondo comma lettera b) del D.L. 2-4-1968 n. 1444, sono classificate attrezzature di interesse comune di tipo religioso:
Art. 3.      Fermo restando il disposto dell'art. 3, secondo comma lettera b) del D.L. 24-4-1968 n. 1444, in sede di formazione o di revisione degli strumenti urbanistici, i Comuni assicurano una dotazione [...]
Art. 4.      Qualora gli strumenti urbanistici generali vigenti non risultino conformi alle prescrizioni della presente legge, il Comune, di propria iniziativa od entro sei mesi dalle eventuali richieste [...]
Art. 5.      L'Ordinario Diocesano per la Chiesa Cattolica e/o il Rappresentante di altra confessione religiosa ancorché riconosciuta e che abbia una presenza organizzata nell'ambito del territorio comunale [...]
Art. 6.      La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.1.16 - L.R. 17 aprile 1987, n. 9.

Disciplina urbanistica dei servizi religiosi.

 

Art. 1.

     La presente legge regionale disciplina i rapporti fra insediamenti residenziali e attrezzature religiose, in sede di formazione degli strumenti urbanistici di competenza degli Enti Locali, ai sensi e per gli effetti della legge urbanistica 17-8-1942 n. 1150 e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 2.

     Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, secondo comma lettera b) del D.L. 2-4-1968 n. 1444, sono classificate attrezzature di interesse comune di tipo religioso:

     a) gli immobili destinati al culto anche se articolati in più edifici;

     b) gli immobili destinati all'abitazione dei ministri di culto e del personale di servizio;

     c) gli immobili adibiti, all'esercizio di ministero pastorale, ad attività educative, culturali, sociali, ricreative, di ristoro, che non abbiano fini di lucro.

     In relazione alle disposizioni dell'art. 4 della legge 29-9-1964, n. 847 e successive modifiche, le attrezzature di cui al precedente comma costituiscono opere di urbanizzazione secondarie ad ogni effetto.

 

     Art. 3.

     Fermo restando il disposto dell'art. 3, secondo comma lettera b) del D.L. 24-4-1968 n. 1444, in sede di formazione o di revisione degli strumenti urbanistici, i Comuni assicurano una dotazione di aree riservate alle attrezzature religiose in misura adeguata all'espletamento del servizio religioso, comunque non inferiore al 40% di quella prevista per attrezzature di interesse comune.

     A tal fine i Comuni, sentito l'ordinario Diocesano competente territorialmente, per la Chiesa Cattolica, e/o su domanda dei Rappresentanti delle altre confessioni religiose riconosciute a norma di legge e che abbiano una presenza organizzata nell'ambito dei Comuni stessi definiscono le specifiche destinazioni d'uso e le norme tecniche di attuazione.

     Al computo delle aree per le attrezzature religiose, si procede secondo le modalità stabilite dal D.I. 2-4-1968, n. 1444.

 

     Art. 4.

     Qualora gli strumenti urbanistici generali vigenti non risultino conformi alle prescrizioni della presente legge, il Comune, di propria iniziativa od entro sei mesi dalle eventuali richieste delle competenti autorità religiose, ne adegua le prescrizioni secondo le procedure ed i criteri di cui al precedente art. 3.

     La relativa variante allo strumento urbanistico generale, ove vengono prescelte aree già destinate da questo a servizi pubblici è definitivamente approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione non soggetta alla pubblicazione di cui all'art. 9 della legge 17-8-1942 n. 1150 e successive modificazioni; negli altri casi la variante segue l'ordinario procedimento di formazione previsto dalla legge.

 

     Art. 5.

     L'Ordinario Diocesano per la Chiesa Cattolica e/o il Rappresentante di altra confessione religiosa ancorché riconosciuta e che abbia una presenza organizzata nell'ambito del territorio comunale trasmettono entro il 31 ottobre di ogni anno le proposte motivate degli interventi, con il presumibile importo della spesa occorrente.

     Su tale spesa i Comuni assicurano un contributo non inferiore al 10 per cento dei contributi per urbanizzazione secondaria loro dovuti.

     Solo in presenza di più richieste, il contributo sarà elargito in proporzione alla consistenza delle confessioni richiedenti.

     I contributi di cui al precedente comma sono determinati in base alle concessioni edilizie onerose nell'anno precedente anche relativamente all'edilizia convenzionata, senza tener conto degli scomputi che i titolari delle concessioni abbiano eventualmente ottenuto per la esecuzione diretta di opere di urbanizzazione secondaria e per la concessione delle relative aree.

     I contributi entro tre anni dal loro versamento, sono utilizzati per la realizzazione di nuove attrezzature di cui al precedente art. 2 e per gli interventi di straordinaria manutenzione, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione e ampliamento di quelle esistenti nell'ambito del territorio del Comune che ha effettuato il versamento.

     Sempre entro la data del 31 ottobre di ogni anno, le competenti Autorità religiose trasmettono al comune una analitica relazione sulla utilizzazione delle somme percepite.

     E' in facoltà delle competenti autorità religiose di regolare i rapporti con il Comune attraverso apposite convenzioni nel caso in cui il Comune stesso o i soggetti attuativi dei piani urbanistici provvedano alla realizzazione diretta dei lavori o delle opere di cui al precedente art. 2.

     Le somme non utilizzate sono recuperate dal Comune maggiorate degli interessi computati al tasso riconosciuto dal Tesoriere per le giacenze ordinarie.

 

     Art. 6.

     La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla a farla osservare come legge della Regione Basilicata.