§ 3.6.14 - L.R. 25 luglio 1997, n. 36.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 13.4.1996, n. 22 di modifiche ed integrazioni alla L.R. 2.3.1990, n. 7. Ordinamento e disciplina del sistema [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 formazione professionale
Data:25/07/1997
Numero:36


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3.      1. E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 5 della L.R. 22/1996
Art. 4.      1. E' abrogato l'art. 6 della L.R. 22/1996, fatte salve la realizzazione delle sue finalità e la utilizzazione degli elenchi in esso contemplati limitatamente all'esaurimento delle attività [...]
Art. 5.      1. Le azioni formative di cui all'art. 21, secondo comma, lettera d) della legge regionale 2.3.1990, n. 7, possono essere effettuate anche mediante apposita convenzione con le associazioni di [...]
Art. 6.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo [...]


§ 3.6.14 - L.R. 25 luglio 1997, n. 36. [1]

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 13.4.1996, n. 22 di modifiche ed integrazioni alla L.R. 2.3.1990, n. 7. Ordinamento e disciplina del sistema formativo regionale.

 

     Art. 1. [2]

 

     Art. 2. [3]

 

     Art. 3.

     1. E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 5 della L.R. 22/1996.

 

     Art. 4.

     1. E' abrogato l'art. 6 della L.R. 22/1996, fatte salve la realizzazione delle sue finalità e la utilizzazione degli elenchi in esso contemplati limitatamente all'esaurimento delle attività previste nel piano di formazione professionale per l'anno 1996.

 

     Art. 5.

     1. Le azioni formative di cui all'art. 21, secondo comma, lettera d) della legge regionale 2.3.1990, n. 7, possono essere effettuate anche mediante apposita convenzione con le associazioni di categoria.

 

     Art. 6.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

 


[1] Abrogata dall’art. 40 della L.R. 11 dicembre 2003, n. 33.

[2] Sostituisce l'art. 2 della L.R. 13 aprile 1996, n. 22.

[3] Integra l'art. 4 della L.R. 13 aprile 1996, n. 22.