§ 3.5.23 - L.R. 16 agosto 1994, n. 34.
Modifiche alla L.R. 1-8-1988, n. 27 relativa a: "Disciplina degli organi amministrativi di tutela dell'Artigianato nella Regione Basilicata".


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 artigianato e industria
Data:16/08/1994
Numero:34


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Il punto 9 dell'art. 6 della L.R. 1° agosto 1988, n. 27 è soppresso.
Art. 5.      Le elezioni sono ritenute valide indipendentemente dal numero degli artigiani che vi prendono parte.
Art. 6.  (Costituzione eccezionale e provvisoria delle Commissioni Provinciali dell'Artigianato - CC.PP.A.).
Art. 7.      L'art. 25 della L.R. 1-8-1988, n. 27 è soppresso.
Art. 8.      La presente Legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 3.5.23 - L.R. 16 agosto 1994, n. 34. [1]

Modifiche alla L.R. 1-8-1988, n. 27 relativa a: "Disciplina degli organi amministrativi di tutela dell'Artigianato nella Regione Basilicata".

 

Art. 1. [2]

 

     Art. 2.

     Il punto 9 dell'art. 6 della L.R. 1° agosto 1988, n. 27 è soppresso.

 

     Artt. 3. - 4. [3]

 

     Art. 5.

     Le elezioni sono ritenute valide indipendentemente dal numero degli artigiani che vi prendono parte.

 

     Art. 6. (Costituzione eccezionale e provvisoria delle Commissioni Provinciali dell'Artigianato - CC.PP.A.).

     Il Presidente della Giunta Regionale, in attesa dello svolgimento delle elezioni, in via eccezionale e provvisoria, costituisce, con proprio decreto, le Commissioni Provinciali per l'Artigianato e nomina i componenti previsti dal terzo comma dell'art. 10 della Legge 443/85, sulla base di designazioni delle organizzazioni sindacali artigiane più rappresentative a livello provinciale, in misura proporzionale al numero dei propri associati.

     Le Commissioni di cui al comma precedente cesseranno da ogni funzione con l'insediamento delle Commissioni elette ai sensi della presente legge.

     Il Presidente della Giunta Regionale, dopo l'espletamento delle elezioni e la proclamazione degli eletti, provvede, con proprio decreto, alla ricostituzione delle Commissioni Provinciali e Regionali per l'Artigianato nonché alla contestuale dichiarazione di decadenza degli organismi costituiti con le modalità eccezionali e provvisorie di cui al comma 1 del presente articolo.

 

     Art. 7.

     L'art. 25 della L.R. 1-8-1988, n. 27 è soppresso.

     E' soppressa, altresì, ogni altra norma legislativa regionale in contrasto con la presente legge.

 

     Art. 8.

     La presente Legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 30 della L.R. 1 marzo 2005, n. 22.

[2] Sostituisce l'art. 3 della L.R. 16 agosto 1994, n. 34.

[3] Sostituisce rispettivamente gli artt. 13 e 17 della L.R. 16 agosto 1994, n. 34.