Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.2 bonifica, flora, fauna e forestazione |
Data: | 27/01/1996 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. A copertura dei disavanzi di esercizio che non consentono di chiudere i bilanci in pareggio, i Consorzi di Bonifica, sulla base di propri piani di risanamento finanziario e limitatamente agli [...] |
Art. 2. Per la nomina del primo Consiglio Consortile, e solo relativamente ad esso, hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti i consorziati che risultino regolarmente iscritti nel ruolo [...] |
Art. 3. La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 3.2.14 - L.R. 27 gennaio 1996, n. 5.
Deroga alla L.R. 28.2.1995 n. 22 in tema di contrazione dei mutui di indebitamento da parte dei Consorzi di Bonifica limitatamente agli esercizi finanziari 1995-96 - Norma eccezionale sulla elezione del primo Consiglio Consortile.
A copertura dei disavanzi di esercizio che non consentono di chiudere i bilanci in pareggio, i Consorzi di Bonifica, sulla base di propri piani di risanamento finanziario e limitatamente agli esercizi finanziari 1995 e 1996 hanno facoltà, in deroga a quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 27 della
L'esercizio della relativa facoltà è subordinato alla previa autorizzazione, concessa con provvedimento di Giunta Regionale, finalizzata a verificare se le modalità ed i tempi di cui al piano di risanamento finanziario sono funzionali all'effettivo risanamento economico del Consorzio.
La presente disposizione di legge ha efficacia temporale limitata sino al 31.12.1996.
A decorrere dal 1° gennaio 1997 la norma derogata riprende piena vigenza ed imperatività.
Per la nomina del primo Consiglio Consortile, e solo relativamente ad esso, hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti i consorziati che risultino regolarmente iscritti nel ruolo ordinario di contribuenza - anno 1996 - del Consorzio e che siano in regola con il pagamento dei contributi.
La presente norma transitoria, dall'entrata in vigore della Legge e sino all'insediamento del primo Consiglio Consortile, deroga espressamente a tutte le disposizioni della
La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come Legge della Regione Basilicata.