Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.1 agricoltura e zootecnia |
Data: | 28/07/2008 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. 1. All’articolo 3 (Uffici Regionali) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi |
Art. 2. 1. All’articolo 4 (Inventario, Carta degli Usi Civici, Certificazioni), comma 3, le parole “L. 100.000” sono sostituite con le parole “Euro 20,00” |
Art. 3. 1. Il comma 6 dell’articolo 6 (Istruttori, periti e delegati tecnici. Definizioni, loro funzioni e competenze) della L.R. 57/2000 è così sostituito |
Art. 4. 1. All’articolo 7 (Accertamenti, verifiche ed oneri conseguenti) sono apportate le seguenti modifiche |
Art. 5. 1. Il comma 1 dell’articolo 9 (Affrancazione dei livelli) della L.R. 12.9.2000, n.57, è così sostituito |
Art. 6. Pubblicazione |
§ 3.1.145 - L.R. 28 luglio 2008, n. 15.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 12.09.2000, n. 57 e successive modificazioni (Usi civici e loro gestione in attuazione della L.1766/1927 e R.D. n.332/1928).
(B.U. 1 agosto 2008, n. 31)
1. All’articolo 3 (Uffici Regionali) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:
“3. Sono esclusi dalla competenza regionale di cui al comma 1 i procedimenti amministrativi di cancellazione e di conservazione degli antichi livelli, riportati o meno sui catasti UTE derivanti da valide procedure di ripartizione anteriori all’entrata in vigore della
4. Le procedure amministrative di cui al comma 3 sono di competenza dei Comuni nel cui territorio sono ricompresi i terreni e possono essere attivate anche su istanza dell’interessato.”
1. All’articolo 4 (Inventario, Carta degli Usi Civici, Certificazioni), comma 3, le parole “L. 100.000” sono sostituite con le parole “Euro 20,00”.
1. Il comma 6 dell’articolo 6 (Istruttori, periti e delegati tecnici. Definizioni, loro funzioni e competenze) della
“6. Agli istruttori sono riconosciute le competenze economiche spettanti ai Consulenti Tecnici per le operazioni eseguite su disposizione della Autorità Giudiziaria sulla base delle tariffe vigenti. Ai periti e ai delegati tecnici sono corrisposti i compensi economici specifici che la Giunta Regionale approva con apposito atto.”.
1. All’articolo 7 (Accertamenti, verifiche ed oneri conseguenti) sono apportate le seguenti modifiche:
a) Dopo il comma 1 dell’articolo 7 della
“1/bis – Il Comune che ancora non ha provveduto a chiedere la nomina del Perito, dovrà farlo entro 18 mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della presente modifica alla
b) Al comma 3 dell’articolo 7, le parole “20% della spesa prevista e comunque, fino a un massimo di 15 milioni” sono sostituite con le parole “40% e fino ad un massimo di €. 20.000,00 per ogni perito e/o istruttore incaricato.”
c) Dopo il comma 3, dell’articolo 7 della
“3/bis – Saranno penalizzati i periti/istruttori e i Comuni che non si attengono alle disposizioni della presente legge; i primi, con l’arretramento all’ultimo posto nell’elenco regionale dei periti e nelle relative graduatorie; i Comuni, fatta salva l’applicazione dell’articolo 10 della
1. Il comma 1 dell’articolo 9 (Affrancazione dei livelli) della L.R. 12.9.2000, n.57, è così sostituito:
“1. Fatte salve le norme del codice civile, gli antichi livelli già, comunque, costituiti su terre civiche, riportati o meno sui catasti dell’U.T.E., purchè non derivanti dalle quotizzazioni di cui alla
Art. 6. Pubblicazione
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.