Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.1 agricoltura e zootecnia |
Data: | 21/11/2001 |
Numero: | 40 |
Sommario |
Art. 1. (Abrogazioni). |
Art. 2. (Disciplina transitoria). |
Art. 3. (Pubblicazione). |
§ 3.1.100 - L.R. 21 novembre 2001, n. 40.
Abrogazione di Leggi Regionali in materia agricola.
(B.U. 23 novembre 2001, n. 76).
Art. 1. (Abrogazioni).
1. Poiché non rispondenti ai requisiti fissati dagli Orientamenti Comunitari in Agricoltura di cui alla Comunicazione della CE 2000/C 28/02, pubblicata sulla GUCE C28/2 dell'1.2.2000, sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
l)
m)
2. Gli articoli 14, 17, 18, 20, 22 e 24 della
Art. 2. (Disciplina transitoria).
1. Gli interventi già realizzati dai beneficiari dei contributi o approvati dalla Regione al momento dell'entrata in vigore della presente legge saranno portati a termine, a cura del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale, nel rispetto delle procedure e delle condizioni previste in ciascuna legge di settore, fatto salvo il vincolo di destinazione di cui agli articoli 18 e 20 della
2. Nell’arco temporale di validità del vincolo di destinazione, di cui al precedente comma, l’azienda agrituristica come definita dal provvedimento di finanziamento può essere concessa in affitto ai soggetti iscritti nell’elenco degli operatori agrituristici. Il locatore resta unico responsabile, nei confronti della Regione Basilicata, rispetto ad eventuali inadempimenti dell’affittuario, che determinino la revoca dei contributi [1].
Art. 3. (Pubblicazione).
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.
[1] Comma aggiunto dall’art. 1 della