§ 3.1.79 - L.R. 13 luglio 1998, n. 21.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 17 del 6.4.1993: "Istituzione dei servizi di sviluppo agricolo in Basilicata", alla L.R. n. 35 del 16.11.1982: [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e zootecnia
Data:13/07/1998
Numero:21


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16.      Gli articoli 10 e 11 della legge regionale 6 aprile 1993, n. 17 sono abrogati
Art. 17.      (Omissis)
Art. 18. 
Art. 19.      L'art. 2 della L.R. n. 35/82 è abrogato
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24. 
Art. 25. 
Art. 26. 
Art. 27.      Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Amministratore Unico
Art. 28.      1. Il sistema organizzativo dell'ALSIA, affidato alla responsabilità del Direttore di cui all'art. 15 della L.R. n. 38/96, è costituito dalla Direzione e dall'Ufficio Provinciale di Potenza; [...]
Art. 29      1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministratore Unico dell'Agenzia propone alla Giunta regionale l'approvazione di un Regolamento relativo al funzionamento [...]
Art. 30.  Norma transitoria.
Art. 31.      Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge
Art. 32.      La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della [...]


§ 3.1.79 - L.R. 13 luglio 1998, n. 21.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 17 del 6.4.1993: "Istituzione dei servizi di sviluppo agricolo in Basilicata", alla L.R. n. 35 del 16.11.1982: "Gestione delle Aziende Agricole Sperimentali Dimostrative" ed alla L.R. n. 38 del 7.8.1996 "Riorganizzazione dell'Attività Amministrativa in Agricoltura. Scioglimento dell'Ente di Sviluppo Agricolo in Basilicata (ESAB) ed istituzione dell'Agenzia Lucana di Sviluppo ed Innovazione in Agricoltura (ALSIA)".

(B.U. 17 luglio 1998, n. 41).

 

     Art. 1. [1]

 

     Art. 2. [2]

 

     Art. 3. [3]

 

     Art. 4. [4]

 

     Art. 5. [5]

 

     Art. 6. [6]

 

     Art. 7. [7]

 

     Art. 8. [8]

 

     Art. 9. [9]

 

     Art. 10. [10]

 

     Art. 11. [11]

 

     Art. 12. [12]

 

     Art. 13. [13]

 

     Art. 14. [14]

 

     Art. 15. [15]

 

     Art. 16.

     Gli articoli 10 e 11 della legge regionale 6 aprile 1993, n. 17 sono abrogati.

     (Omissis) [16].

     (Omissis) [17].

 

     Art. 17.

     (Omissis) [18].

     (Omissis) [19].

     (Omissis) [20].

     (Omissis) [21].

     (Omissis) [22].

     L'art. 22 della L.R. n. 17/93 è abrogato.

     (Omissis) [23].

 

     Art. 18. [24]

 

     Art. 19.

     L'art. 2 della L.R. n. 35/82 è abrogato.

 

          Art. 20. [25]

 

     Art. 21. [26]

 

     Art. 22. [27]

 

     Art. 23. [28]

 

     Art. 24. [29]

 

     Art. 25. [30]

 

     Art. 26. [31]

 

     Art. 27.

     Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Amministratore Unico:

     a) riceve dall'Assessore all'Agricoltura e Foreste il conto della gestione delle singole Aziende relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato;

     b) prende in consegna dall'Assessore all'Agricoltura e Foreste, sulla base di appositi inventari, i libri e gli altri documenti delle singole aziende;

     c) riceve, a titolo gratuito, dall'Assessore all'Agricoltura e Foreste per l'espletamento delle attività, i beni mobili delle aziende costituite da attrezzature e strumentazioni d'ufficio e d'azienda;

     d) riceve in comodato dall'Assessore all'Agricoltura e Foreste i terreni e gli immobili su di essi ubicati delle diverse aziende.

 

     Art. 28.

     1. Il sistema organizzativo dell'ALSIA, affidato alla responsabilità del Direttore di cui all'art. 15 della L.R. n. 38/96, è costituito dalla Direzione e dall'Ufficio Provinciale di Potenza; all'interno della Direzione sono costituiti gli Uffici denominati Aree. Le aree si dividono in aree di linea, che raffigurano la completa missione dell'ALSIA, e in aree di staff strumentali alle aree di linea.

     2. La gestione amministrativa, tecnica e finanziaria delle aree spetta ai dirigenti che l'assicurano nell'osservanza degli atti normativi e programmatori, nonché delle direttive dell'Amministratore unico e del Direttore dell'ALSIA.

     3. Nell'ambito dell'Agenzia possono essere costituite posizioni dirigenziali individuali, riferite a compiti rilevanti di studio, ricerca, di verifica nonché di consulenza ed assistenza all'Amministratore Unico.

     4. Le competenze e le funzioni degli uffici e le relazioni tra loro sono definite con provvedimento dell'Amministratore Unico, sentito il Direttore dell'Agenzia.

     5. Gli Uffici si articolano secondo quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 12/96.

     6. Sulla base dei compiti e della struttura amministrativa come definita con la presente legge, il ruolo organico del personale dell'ALSIA è il seguente:

 

 

Qualifica funzionale                  Livello       Dotazione n.

 

Dirigente                                                     11

Funzionario                            VIII                   45

Istruttore direttivo                    VII                   40

Istruttore                              VI                    60

Collab. Professionale                    V                    --

Esecutore                               IV                    25

Operatore                               III                    3

Ausiliario                              II                     1

                                       Totale                 185

 

 

     Art. 29

     1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministratore Unico dell'Agenzia propone alla Giunta regionale l'approvazione di un Regolamento relativo al funzionamento dell'Agenzia.

 

     Art. 30. Norma transitoria.

     L'Amministratore Unico, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Comitato Tecnico Scientifico dell'ALSIA di cui alla legge regionale 38/96 decadono con l'entrata in vigore della presente legge e saranno nominati nel rispetto delle procedure previste dalla legislazione regionale vigente.

 

     Art. 31.

     Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.

 

     Art. 32.

     La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 


[1] Aggiunge le lettere d) ed e) all'art. 1 della L.R. 7 agosto 1996, n. 38.

[2] Modifica il comma 4, art. 2 e il comma 1, art. 3 della L.R. 7 agosto 1996, n. 38.

[3] Aggiunge le lettere p), q), r) ed s) al comma 1, modifica il comma 2 ed inserisce il comma 3 all'art. 4 della L.R. 7 agosto 1996, n. 38.

[4] Articolo modificato dall'art. 18 della L.R. 16 agosto 2001, n. 29. Aggiunge i commi 4, 5, 6 e 7 all'art. 6 della L.R. 7 agosto 1996, n. 38.

[5] Sostituisce il comma 1, art. 7 della L.R. 7 agosto 1996, n. 38.

[6] Aggiunge le lettere c) e d) al comma 9, art. 8 della L.R. 7 agosto 1996, n. 38.

[7] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 7 agosto 1996, n. 38, come sostituito dall'art. 17 della L.R. 16 agosto 2001, n. 29. Il presente articolo sostituiva il comma 5, art. 9 della L.R. 7 agosto 1996, n. 38.

[8] Sostituisce la lettera d) del comma 2, art. 13 della L.R. 7 agosto 1996, n. 38.

[9] Sostituisce il comma 4, art. 15 della L.R. 7 agosto 1996, n. 38, e la lettera a) del comma 7, art. 15 della medesima legge 38/1996.

[10] Sostituisce l'art. 16 della L.R. 7 agosto 1996, n. 38.

[11] Sostituisce l'art. 18 della L.R. 7 agosto 1996, n. 38.

[12] Modifica il comma 4, art. 19 della L.R. 7 agosto 1996, n. 38.

[13] Modifica l'art. 20 della L.R. 7 agosto 1996, n. 38.

[14] Sostituisce il comma 2, art. 22 della L.R. 7 agosto 1996, n. 38.

[15] Modifica il comma 2, art. 1, l'art. 3, il comma 2, art. 4, e il comma 2, art. 8 della L.R. 6 aprile 1993, n. 17. Sostituisce inoltre l'art. 2 della medesima legge 17/1993.

[16] Sostituisce l'art. 12 della L.R. 6 aprile 1993, n. 17.

[17] Sostituisce l'art. 13 della L.R. 6 aprile 1993, n. 17.

[18] Sostituisce il comma 1, art. 15 della L.R. 6 aprile 1993, n. 17.

[19] Sostituisce l'art. 16 della L.R. 6 aprile 1993, n. 17.

[20] Modifica il comma 1, art. 17 della L.R. 6 aprile 1993, n. 17.

[21] Sostituisce l'art. 20 della L.R. 6 aprile 1993, n. 17.

[22] Modifica l'art. 21 della L.R. 6 aprile 1993, n. 17.

[23] Sostituisce l'art. 23 della L.R. 6 aprile 1993, n. 17.

[24] Sostituisce l'art. 1 della L.R. 16 novembre 1982, n. 35.

[25] Modifica il comma 2, art. 3 della L.R. 16 novembre 1982, n. 35.

[26] Modifica i commi 1 e 2, art. 5 della L.R. 16 novembre 1982, n. 35.

[27] Modifica il comma 1, art. 6 della L.R. 16 novembre 1982, n. 35.

[28] Modifica i commi 1 e 2, art. 7 della L.R. 16 novembre 1982, n. 35.

[29] Sostituisce l'art. 8 della L.R. 16 novembre 1982, n. 35.

[30] Modifica l'art. 9 della L.R. 16 novembre 1982, n. 35.

[31] Il presente articolo riporta quanto segue: