§ 3.1.69 - L.R. 2 marzo 1994, n. 12.
Norme per la utilizzazione in agricoltura dei fanghi di depurazione provenienti da insediamenti civili e produttivi.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e zootecnia
Data:02/03/1994
Numero:12


Sommario
Art. 1.  (Finalità e principi generali).
Art. 2.  (Spandimento in agricoltura dei fanghi di depurazione).
Art. 3.  (Limiti di accettabilità).
Art. 4.  (Autorizzazione e notifica).
Art. 5.  (Prescrizioni).
Art. 6.  (Tutela delle falde).
Art. 7.  (Obblighi).
Art. 8.  (Pubblicazione).


§ 3.1.69 - L.R. 2 marzo 1994, n. 12.

Norme per la utilizzazione in agricoltura dei fanghi di depurazione provenienti da insediamenti civili e produttivi.

 

Art. 1. (Finalità e principi generali).

     1. Lo smaltimento, in suolo adibito ad uso agricolo, di rifiuti speciali come definiti dal D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, art. 2, comma 4, punti 1 e 5, in particolare fanghi trattati derivanti dalla depurazione degli affluenti, è consentito esclusivamente nel caso in cui questa pratica non comporti effetti nocivi sul suolo, nelle acque, sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo e nel contempo siano utili a produrre un effetto fertilizzante e/o ammendante e correttivo sul terreno.

 

     Art. 2. (Spandimento in agricoltura dei fanghi di depurazione).

     1. L'autorizzazione allo spandimento sul suolo adibito ad uso agricolo dei fanghi derivanti dalla depurazione degli effluenti, ai sensi del D.P.R. 915/1982 e dell'art. 6, punto 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 99, è rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento Ambiente su richiesta dell'interessato formulata sulla apposita modulistica allegata alla presente.

 

     Art. 3. (Limiti di accettabilità).

     1. Ai sensi dell'art. 6, comma 2 del d.lgs. 99/1992, gli allegati 1A e 1B del citato decreto sono integrati come da tabelle I e II allegate alla presente legge.

 

     Art. 4. (Autorizzazione e notifica).

     1. Ai fini dell'ottenimento della autorizzazione allo spandimento in agricoltura dei fanghi derivanti dalla depurazione, il soggetto interessato è tenuto a fornire, all'atto della richiesta, tutte le indicazioni di cui all'art. 9, comma 2, del d.lgs. 99/1992, nonché le analisi e la individuazione dei terreni sui quali intende svolgere l'attività, come previsto dall'art. 10, comma 1 del medesimo decreto e in considerazione del disposto di cui all'art. 6, punto 4 dello stesso decreto.

     2. Con il provvedimento di autorizzazione vengono specificate le prescrizioni relative allo svolgimento dell'attività autorizzata, in ordine alle distanze di rispetto e per la protezione igienica degli addetti ai sensi dell'art. 6, punti 3 e 6 del d.lgs. 99/1992.

     3. La autorizzazione, di cui ai precedenti commi 1 e 2, è rilasciata per un periodo massimo di cinque anni.

 

     Art. 5. (Prescrizioni).

     1. Oltre a quanto già previsto dall'art. 4 del d.lgs. 99/1992 è vietato lo smaltimento dei fanghi di depurazione:

     a) ad una distanza inferiore a cinquecento metri dai centri abitati e dai corsi d'acqua;

     b) ad una distanza inferiore a cento metri da case singole;

     c) nell'area del Parco Nazionale del Pollino;

     d) nell'area del Bacino Idrominerario del Vulture e della Calda di Latronico;

     e) nelle aree protette riconosciute ai sensi delle leggi nazionali e regionali;

     f) nelle aree limitrofe a sorgenti e pozzi ad uso potabile, vincolate anche ai sensi del vigente piano regolatore delle acque di cui al D.P.R. 236/1988:

     g) nei terreni destinati a colture protette da serre o tunnel, fragola compresi;

     h) nei terreni destinati a bosco, vigneti ortaggi;

     i) nei terreni incolti;

     l) nei terreni sabbiosi o ciottolosi;

     m) nei terreni coltivati, cinque giorni prima della irrigazione.

     2. Tutto il personale che viene a contatto con i fanghi di cui alla presente normativa, dalla produzione alla applicazione al terreno, deve essere protetto almeno da vaccinazione contro il tetano ed il tifo.

     3. Devono essere altresì rispettate tutte le norme igienico-sanitarie e di sicurezza secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.

 

     Art. 6. (Tutela delle falde).

     1. Qualora i fanghi per i quali è richiesta la autorizzazione all'utilizzo o allo smaltimento in agricoltura contengono sostanze pericolose di cui agli allegati al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132, la autorizzazione di cui alla presente legge è rilasciata ai sensi e nel rispetto delle condizioni di cui al citato decreto.

 

     Art. 7. (Obblighi).

     1. I fanghi trattati, per i quali ai sensi della presente legge viene autorizzato l'utilizzo in agricoltura, restano integralmente assoggettati alle vigenti disposizioni sullo smaltimento dei rifiuti fino al momento del loro conferimento all'utilizzatore o smaltitore autorizzato ai sensi della presente legge.

     2. In particolare i produttori di fanghi di cui al precedente comma e coloro che effettuano attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e trattamento restano assoggettati agli obblighi di cui all'art. 3 del decreto legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito con modifiche nella legge 9 novembre 1988, n. 475, concernenti la tenuta dei registri di carico e scarico e la comunicazione annuale al catasto dei rifiuti speciali.

     3. La comunicazione di cui al precedente comma 2 costituisce ad ogni effetto adempimento dell'obbligo di cui all'art. 14 del d.lgs. 99/1992.

     4. Entro il 30 giugno di ogni anno la Regione, sulla base delle autorizzazioni rilasciate nell'anno precedente e delle comunicazioni al catasto rifiuti, trasmette al Ministero dell'Ambiente la relazione di cui all'art. 6, punto 5, del d.lgs. 99/1992.

 

     Art. 8. (Pubblicazione).

     1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

 

 

Allegato di cui all'art. 2 - Modulistica per la richiesta di autorizzazione

        allo spandimento dei fanghi di depurazione in agricoltura.

 

                                Alla Regione Basilicata [1]

                                Dipartimento Ambiente

                                Uff. Sicurezza Sociale ed Igiene

                                Via Anzio, 75

                                85100 POTENZA

 

     Il sottoscritto ............................ nato a .........

residente in .....................................................

                           C H I E D E

di essere autorizzato per conto proprio/in conto terzi [2] ed in

qualità di .......................................................

all'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura, i quali

presentano e rispettano quanto previsto e prescritto agli artt. 2

e 3 del d.lgs. 99/92 e della L.R. ... /94.

     Al fine di ottenere l'autorizzazione, dichiara quanto segue:

     a) la tipologia dei fanghi è la seguente:

     .............................................................

     b) i fanghi hanno subito il seguente trattamento:

     .............................................................

     c) le colture destinate all'impiego dei fanghi sono:

     .............................................................

     d) le aree su cui saranno utilizzati i fanghi sono:

     .............................................................

     come da allegato cartografico in scala 1:10.000

     e) le caratteristiche dell'impianto sono:

     .............................................................

     .............................................................

     esso è ubicato in:

     .............................................................

     f) i mezzi impiegati sono:

     .............................................................

     .............................................................

     le cui caratteristiche sono:

     .............................................................

     g) di aver effettuato analisi preventivi dei terreni ai sensi

dell'art. 10 del d.lgs. 99/92.

     Dichiara inoltre che saranno rispettate tutte le condizioni

di cui al d.lgs. 99/92 e alla L.R. ... /94.

 

                                                       In fede [3]

 

 

     Si allegano le analisi e l'individuazione dei terreni sui quali intende svolgere l'attività, come previsto dall'art. 10 comma 1 del d.lgs. 99/92 (All. IIA).

 

     1) Su carta legale;

     2) Depennare la voce che non interessa;

     3) Firma autenticata.

 

 

 

                                 TABELLA I

 

Valori limite assimilabili per le concentrazioni di metalli pesanti e di

   altri parametri dei fanghi a momento del loro impiego in agricoltura.

 

    ELEMENTO                              VALORE LIMITE

Arsenico                              max    5 mg/kg secco

Cromo III                             max  300 mg/kg secco

Cromo VI                              max   10 mg/kg secco

Cadmio                                max    5 mg/kg secco

Mercurio                              max    5 mg/kg secco

Nichel                                max  150 mg/kg secco

Piombo                                max  300 mg/kg secco

Rame                                  max  500 mg/kg secco

Zinco                                 max 1000 mg/kg secco

Boro                                  max   30 mg/kg secco

Selenio                               max    5 mg/kg secco

Salinità [*]                          max    200 meq/100 g

Salmonelle                            max     1000 MPN/gss

Rapporto C/n                          max    25% sul secco

Carbonio organico                     min.   20% sul secco

P tot                                 min.  0,4% sul secco

N tot                                 min.  1,5% sul secco

 

max = valore massimo

min. = valore minimo

[*] Metodo per la determinazione della Salinità

 

 

     Generalità.

     Il contenuto di sali di un fango è correlato con la conducibilità elettrica della sospensione di fango in acqua.

     La misura si effettua sul fango come tale, per il calcolo si deve tenere conto del contenuto d'acqua del campione.

 

     Apparecchiatura.

     Conduttimetro con compressore di temperatura [25 C].

 

     Procedura.

     Si pesa una quantità di fango come tale da 10 a 20 g in un contenitore chiuso della capacità di 200 ml, si aggiunge acqua distillata in rapporto solido liquido 1:5.

     La sospensione viene agitata meccanicamente per 20'.

     Si lascia riposare per 30'.

     Se il liquido surnatante è sufficientemente limpido si misura direttamente la conducibilità, altrimenti si filtra e si determina la conducibilità sul filtrato.

     La salinità si ricava indirettamente tenendo conto che una conducibilità di 1MS/cs corrisponde a circa 12,5 meq/L di sali.

 

Salinità (Meq/g t.q.) = C x 1,25 V

 

dove:

C = Conducibilità specifica (mS/cs)

V = Volume di acqua distillata aggiunta (ml)

P = peso del fango tal quale (g)

 

     In questo modo si ottiene la salinità sul tal quale (t.q.), per ottenere la salinità sul secco (s.s.) si deve tenere conto dell'umidità totale (U) del campione di fango, ed utilizzare un opportuno fattore di correzione (F).

 

Salinità (meq/g s.s.) = C x 1,25 x F

 

dove:

F = 100 - U x P

    ---

    100

U = Umidità totale del campione (% del tal quale) = (P-Ps)/P x 100 Ps = Peso costante del campione di fango dopo riscaldamento a 105 C

 

 

 

                                TABELLA II

 

Valori limite per le concentrazioni di metalli pesanti assimilabili [**]

            nei terreni sui quali vengono distribuiti i fanghi.

 

ELEMENTO                            VALORE LIMITE DEL METALLO

                                       PESANTE ASSIMILABILE

Arsenico                                   1 mg/kg secco

Cromo totale                               6 mg/kg secco

Cadmio                                   0,5 mg/kg secco

Mercurio                                 0,1 mg/kg secco

Nichel                                    25 mg/kg secco

Piombo                                    25 mg/kg secco

Rame                                      30 mg/kg secco

Zinco                                     50 mg/kg secco

Boro                                      15 mg/kg secco

Selenio                                    3 mg/kg secco

 

[**] Per la determinazione dei metalli assimilabili è opportuno adottare il

metodo Lindsay di seguito riportato per i terreni con ph maggiore di 7; per

i terreni con ph minore di 7 è opportuno adottare le metodiche della

Società Italiana Scienza del Suolo (S.I.S.S.).

 

 

Metodo Lindsay

 

     Soluzione esternante.

     A base di DTPA Acido (Dietilentriamminopentacotico) 0,005M, CaCL2 (cloruro di calcio) 0,01M, TEA (Trietanolammina) 0,1M, a pH 7,3 + 0,005. Sciogliere 14,92 g di trietanolammina (TEA) in 900 ml di acqua distillata in un beaker da 1000 ml. Addizionare 1,97 di acido

dietilentriamminopentacotico (DTPA), 1,47 g di cloruro di calcio (CaCL2,2H20) e solubizzare.

     Portare il pH della soluzione esattamente a 7,3 + / -0,05 mediante aggiunta di HC 1:1 v/v.

     Travasare quantitativamente in un matraccio tarato da 1000 ml e portare a volume con acqua distillata.

     Tappare ed omogeneizzare.

 

     Procedura di estrazione.

     Aggiungere il reattivo così preparato al terreno in rapporto 3:1 [1 terreno] in un recipiente di polietilene con controtappo.

     Agitare in agitatore orizzontale per 2 ore. Filtrare su whatman n. 42.

     Il filtrato viene letto all'assorbimento atomivo Zn, Cu, Ni, Cd, Pb.