Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.1 agricoltura e zootecnia |
Data: | 02/03/1994 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità e principi generali). |
Art. 2. (Spandimento in agricoltura dei fanghi di depurazione). |
Art. 3. (Limiti di accettabilità). |
Art. 4. (Autorizzazione e notifica). |
Art. 5. (Prescrizioni). |
Art. 6. (Tutela delle falde). |
Art. 7. (Obblighi). |
Art. 8. (Pubblicazione). |
§ 3.1.69 - L.R. 2 marzo 1994, n. 12.
Norme per la utilizzazione in agricoltura dei fanghi di depurazione provenienti da insediamenti civili e produttivi.
Art. 1. (Finalità e principi generali).
1. Lo smaltimento, in suolo adibito ad uso agricolo, di rifiuti speciali come definiti dal
Art. 2. (Spandimento in agricoltura dei fanghi di depurazione).
1. L'autorizzazione allo spandimento sul suolo adibito ad uso agricolo dei fanghi derivanti dalla depurazione degli effluenti, ai sensi del
Art. 3. (Limiti di accettabilità).
1. Ai sensi dell'art. 6, comma 2 del
Art. 4. (Autorizzazione e notifica).
1. Ai fini dell'ottenimento della autorizzazione allo spandimento in agricoltura dei fanghi derivanti dalla depurazione, il soggetto interessato è tenuto a fornire, all'atto della richiesta, tutte le indicazioni di cui all'art. 9, comma 2, del
2. Con il provvedimento di autorizzazione vengono specificate le prescrizioni relative allo svolgimento dell'attività autorizzata, in ordine alle distanze di rispetto e per la protezione igienica degli addetti ai sensi dell'art. 6, punti 3 e 6 del
3. La autorizzazione, di cui ai precedenti commi 1 e 2, è rilasciata per un periodo massimo di cinque anni.
Art. 5. (Prescrizioni).
1. Oltre a quanto già previsto dall'art. 4 del
a) ad una distanza inferiore a cinquecento metri dai centri abitati e dai corsi d'acqua;
b) ad una distanza inferiore a cento metri da case singole;
c) nell'area del Parco Nazionale del Pollino;
d) nell'area del Bacino Idrominerario del Vulture e della Calda di Latronico;
e) nelle aree protette riconosciute ai sensi delle leggi nazionali e regionali;
f) nelle aree limitrofe a sorgenti e pozzi ad uso potabile, vincolate anche ai sensi del vigente piano regolatore delle acque di cui al
g) nei terreni destinati a colture protette da serre o tunnel, fragola compresi;
h) nei terreni destinati a bosco, vigneti ortaggi;
i) nei terreni incolti;
l) nei terreni sabbiosi o ciottolosi;
m) nei terreni coltivati, cinque giorni prima della irrigazione.
2. Tutto il personale che viene a contatto con i fanghi di cui alla presente normativa, dalla produzione alla applicazione al terreno, deve essere protetto almeno da vaccinazione contro il tetano ed il tifo.
3. Devono essere altresì rispettate tutte le norme igienico-sanitarie e di sicurezza secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.
Art. 6. (Tutela delle falde).
1. Qualora i fanghi per i quali è richiesta la autorizzazione all'utilizzo o allo smaltimento in agricoltura contengono sostanze pericolose di cui agli allegati al
Art. 7. (Obblighi).
1. I fanghi trattati, per i quali ai sensi della presente legge viene autorizzato l'utilizzo in agricoltura, restano integralmente assoggettati alle vigenti disposizioni sullo smaltimento dei rifiuti fino al momento del loro conferimento all'utilizzatore o smaltitore autorizzato ai sensi della presente legge.
2. In particolare i produttori di fanghi di cui al precedente comma e coloro che effettuano attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e trattamento restano assoggettati agli obblighi di cui all'art. 3 del
3. La comunicazione di cui al precedente comma 2 costituisce ad ogni effetto adempimento dell'obbligo di cui all'art. 14 del
4. Entro il 30 giugno di ogni anno la Regione, sulla base delle autorizzazioni rilasciate nell'anno precedente e delle comunicazioni al catasto rifiuti, trasmette al Ministero dell'Ambiente la relazione di cui all'art. 6, punto 5, del
Art. 8. (Pubblicazione).
1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.
Allegato di cui all'art. 2 - Modulistica per la richiesta di autorizzazione |
allo spandimento dei fanghi di depurazione in agricoltura. |
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Alla Regione Basilicata [1] |
Dipartimento Ambiente |
Uff. Sicurezza Sociale ed Igiene |
Via Anzio, 75 |
85100 POTENZA |
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Il sottoscritto ............................ nato a ......... |
residente in ..................................................... |
C H I E D E |
di essere autorizzato per conto proprio/in conto terzi [2] ed in |
qualità di ....................................................... |
all'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura, i quali |
presentano e rispettano quanto previsto e prescritto agli artt. 2 |
e 3 del d.lgs. 99/92 e della L.R. ... /94. |
Al fine di ottenere l'autorizzazione, dichiara quanto segue: |
a) la tipologia dei fanghi è la seguente: |
............................................................. |
b) i fanghi hanno subito il seguente trattamento: |
............................................................. |
c) le colture destinate all'impiego dei fanghi sono: |
............................................................. |
d) le aree su cui saranno utilizzati i fanghi sono: |
............................................................. |
come da allegato cartografico in scala 1:10.000 |
e) le caratteristiche dell'impianto sono: |
............................................................. |
............................................................. |
esso è ubicato in: |
............................................................. |
f) i mezzi impiegati sono: |
............................................................. |
............................................................. |
le cui caratteristiche sono: |
............................................................. |
g) di aver effettuato analisi preventivi dei terreni ai sensi |
dell'art. 10 del d.lgs. 99/92. |
Dichiara inoltre che saranno rispettate tutte le condizioni |
di cui al d.lgs. 99/92 e alla L.R. ... /94. |
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In fede [3] |
Si allegano le analisi e l'individuazione dei terreni sui quali intende svolgere l'attività, come previsto dall'art. 10 comma 1 del d.lgs. 99/92 (All. IIA).
1) Su carta legale;
2) Depennare la voce che non interessa;
3) Firma autenticata.
TABELLA I |
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Valori limite assimilabili per le concentrazioni di metalli pesanti e di |
altri parametri dei fanghi a momento del loro impiego in agricoltura. |
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ELEMENTO VALORE LIMITE |
Arsenico max 5 mg/kg secco |
Cromo III max 300 mg/kg secco |
Cromo VI max 10 mg/kg secco |
Cadmio max 5 mg/kg secco |
Mercurio max 5 mg/kg secco |
Nichel max 150 mg/kg secco |
Piombo max 300 mg/kg secco |
Rame max 500 mg/kg secco |
Zinco max 1000 mg/kg secco |
Boro max 30 mg/kg secco |
Selenio max 5 mg/kg secco |
Salinità [*] max 200 meq/100 g |
Salmonelle max 1000 MPN/gss |
Rapporto C/n max 25% sul secco |
Carbonio organico min. 20% sul secco |
P tot min. 0,4% sul secco |
N tot min. 1,5% sul secco |
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max = valore massimo |
min. = valore minimo |
[*] Metodo per la determinazione della Salinità |
Generalità.
Il contenuto di sali di un fango è correlato con la conducibilità elettrica della sospensione di fango in acqua.
La misura si effettua sul fango come tale, per il calcolo si deve tenere conto del contenuto d'acqua del campione.
Apparecchiatura.
Conduttimetro con compressore di temperatura [25 C].
Procedura.
Si pesa una quantità di fango come tale da 10 a 20 g in un contenitore chiuso della capacità di 200 ml, si aggiunge acqua distillata in rapporto solido liquido 1:5.
La sospensione viene agitata meccanicamente per 20'.
Si lascia riposare per 30'.
Se il liquido surnatante è sufficientemente limpido si misura direttamente la conducibilità, altrimenti si filtra e si determina la conducibilità sul filtrato.
La salinità si ricava indirettamente tenendo conto che una conducibilità di 1MS/cs corrisponde a circa 12,5 meq/L di sali.
Salinità (Meq/g t.q.) = C x 1,25 V
dove:
C = Conducibilità specifica (mS/cs)
V = Volume di acqua distillata aggiunta (ml)
P = peso del fango tal quale (g)
In questo modo si ottiene la salinità sul tal quale (t.q.), per ottenere la salinità sul secco (s.s.) si deve tenere conto dell'umidità totale (U) del campione di fango, ed utilizzare un opportuno fattore di correzione (F).
Salinità (meq/g s.s.) = C x 1,25 x F
dove:
F = 100 - U x P
---
100
U = Umidità totale del campione (% del tal quale) = (P-Ps)/P x 100 Ps = Peso costante del campione di fango dopo riscaldamento a 105 C
TABELLA II |
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Valori limite per le concentrazioni di metalli pesanti assimilabili [**] |
nei terreni sui quali vengono distribuiti i fanghi. |
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ELEMENTO VALORE LIMITE DEL METALLO |
PESANTE ASSIMILABILE |
Arsenico 1 mg/kg secco |
Cromo totale 6 mg/kg secco |
Cadmio 0,5 mg/kg secco |
Mercurio 0,1 mg/kg secco |
Nichel 25 mg/kg secco |
Piombo 25 mg/kg secco |
Rame 30 mg/kg secco |
Zinco 50 mg/kg secco |
Boro 15 mg/kg secco |
Selenio 3 mg/kg secco |
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[**] Per la determinazione dei metalli assimilabili è opportuno adottare il |
metodo Lindsay di seguito riportato per i terreni con ph maggiore di 7; per |
i terreni con ph minore di 7 è opportuno adottare le metodiche della |
Società Italiana Scienza del Suolo (S.I.S.S.). |
Metodo Lindsay
Soluzione esternante.
A base di DTPA Acido (Dietilentriamminopentacotico) 0,005M, CaCL2 (cloruro di calcio) 0,01M, TEA (Trietanolammina) 0,1M, a pH 7,3 + 0,005. Sciogliere 14,92 g di trietanolammina (TEA) in 900 ml di acqua distillata in un beaker da 1000 ml. Addizionare 1,97 di acido
dietilentriamminopentacotico (DTPA), 1,47 g di cloruro di calcio (CaCL2,2H20) e solubizzare.
Portare il pH della soluzione esattamente a 7,3 + / -0,05 mediante aggiunta di HC 1:1 v/v.
Travasare quantitativamente in un matraccio tarato da 1000 ml e portare a volume con acqua distillata.
Tappare ed omogeneizzare.
Procedura di estrazione.
Aggiungere il reattivo così preparato al terreno in rapporto 3:1 [1 terreno] in un recipiente di polietilene con controtappo.
Agitare in agitatore orizzontale per 2 ore. Filtrare su whatman n. 42.
Il filtrato viene letto all'assorbimento atomivo Zn, Cu, Ni, Cd, Pb.