§ 3.1.66 - L.R. 16 luglio 1993, n. 31.
Istituzione albo imprenditori agricoli a titolo principale.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e zootecnia
Data:16/07/1993
Numero:31


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Imprenditore agricolo a titolo principale).
Art. 3.  (Capacità professionale).
Art. 4.  (Svolgimento di attività agricola a titolo principale).
Art. 5.  (Altre figure di imprenditori agricoli a titolo principale).
Art. 6.  (Effetti dell'iscrizione all'Albo).
Art. 7.  (Cumulabilità dei benefici).
Art. 8.  (Pubblicazione).


§ 3.1.66 - L.R. 16 luglio 1993, n. 31.

Istituzione albo imprenditori agricoli a titolo principale.

 

Art. 1. (Finalità).

     La Regione, con la presente legge, istituisce l'albo degli imprenditori agricoli a titolo principale al fine di tutelare i soggetti che si dedicano professionalmente all'agricoltura.

     La tenuta dell'Albo è curata dal Dipartimento Agricoltura e Foreste, Alimentazione, Caccia e Pesca.

     Le iscrizioni, variazioni e cancellazione dell'Albo saranno disciplinate da apposito regolamento.

 

     Art. 2. (Imprenditore agricolo a titolo principale).

     Sono imprenditori agricoli a titolo principale i coltivatori diretti, i mezzadri, i coloni, i coadiuvanti familiari, gli affittuari, e tutti coloro che si dedichino in forma stabile, permanente ed organizzata alla attività agricola, alla silvicultura, all'acquicoltura, all'apicoltura, all'allevamento del bestiame ed attività connesse dirette alla trasformazione e/o alla lavorazione, conservazione, commercializzazione dei prodotti agricoli rivenienti dal diretto esercizio di tali attività, di età non inferiore ai 18 anni [1], e che abbiano i seguenti requisiti:

     a) sufficiente capacità professionale;

     b) svolgimento di attività agricola a titolo principale.

 

     Art. 3. (Capacità professionale).

     Il requisito della capacità professionale si presume quando si verifica una delle seguenti condizioni:

     a) l'imprenditore è iscritto allo SCAU;

     b) l'imprenditore è in possesso di una laurea nel settore agrario, forestale, veterinario e scienze naturali oppure di un diploma di scuola media superiore a carattere agrario ovvero di istituto professionale agrario o di altra scuola di indirizzo equivalente;

     c) l'imprenditore ha esercitato per un triennio anteriore alla data della domanda, l'attività agricola come capo d'azienda ovvero come coadiuvante familiare o come lavoratore agricolo; tali condizioni possono essere provate anche mediante dichiarazione sostitutiva di notorietà;

     d) l'imprenditore dimostra di aver partecipato a corsi di formazione professionale agricola riconosciuti dalla Regione.

     Negli altri casi la capacità professionale si accerta mediante esame - colloquio dinanzi ad una Commissione nominata dalla Giunta Regionale e composta:

     a) da un funzionario del Dipartimento Agricoltura con funzioni di presidente;

     b) da n. 4 esperti designati dalle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale aventi sede in Regione.

     Svolge il compito di segretario della Commissione un dipendente regionale.

     Le materie dell'esame - colloquio saranno preventivamente stabilite dalla Commissione.

 

     Art. 4. (Svolgimento di attività agricola a titolo principale).

     L'attività agricola è a titolo principale se ad essa è dedicato non meno del 50% del tempo di lavoro complessivo e se dalla medesima si ricava non meno del 50% del reddito globale di lavoro.

     Il calcolo del tempo di lavoro dedicato all'attività agricola, anche per conto di terzi, fa riferimento ad una settimana lavorativa di 40 ore ed è strettamente correlato all'ordinamento colturale dell'azienda.

     Per reddito globale di lavoro si intende qualunque provento derivante da attività autonoma o subordinata, compreso il reddito derivante da trattamento pensionistico di fine attività lavorativa o di vecchiaia, eccezion fatta per quello derivante da tutti gli altri trattamenti previdenziali ed assistenziali, da cariche ed incarichi pubblici o dall'espletamento di incarichi sociali presso cooperative, enti o associazioni operanti in agricoltura.

     La dimostrazione del reddito derivante dall'attività agricola deve avvenire sulla base di bilancio dell'azienda elaborato in forma elementare su apposito modello predisposto dal Dipartimento Agricoltura e Foreste.

 

     Art. 5. (Altre figure di imprenditori agricoli a titolo principale). [2]

     Sono, altresì, imprenditori agricoli a titolo principale:

     a) le imprese agricole familiari diretto-coltivatrici;

     b) le società di persone regolarmente costituite per la conduzione comune di aziende agricole, le cooperative agricole di conduzione associata e loro consorzi costituiti a norma della legislazione sulla cooperazione e le forme associate di produttori previste da leggi nazionali e regolamenti comunitari purché almeno i 2/3 dei soci siano imprenditori a titolo principale;

     c) le società di capitale a condizione che:

     - l'oggetto sociale preveda la conduzione di aziende agricole o di allevamento del bestiame;

     - il reddito derivante dall'attività agricola sia almeno pari al 50% del reddito totale rilevabile dal bilancio;

     - la persona delegata per statuto alla conduzione dell'azienda possegga la necessaria capacità di cui al precedente art. 3.

 

     Art. 6. (Effetti dell'iscrizione all'Albo).

     Gli iscritti all'Albo di cui alla presente legge sono ammessi a beneficiare delle provvidenze contributive e/o creditizie previste dalle leggi nazionali, regionali e dalla normativa comunitaria.

     Nelle more della istituzione dell'Albo e della relativa disciplina regolamentare, che saranno effettuate entro il 31 dicembre 1997, la ammissione alle provvidenze di cui al primo comma è subordinata alla dimostrazione documentale, da rendersi al Dipartimento Agricoltura e Foreste anche a mezzo di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, del possesso dei requisiti di cui alla presente legge [3].

 

     Art. 7. (Cumulabilità dei benefici).

     L'Ente di Sviluppo Agricolo di Basilicata, le Comunità Montane ed altri Enti titolari di delega nel settore potranno concedere e liquidare contributi, a qualsiasi titolo dovuti, previa acquisizione di idonea dichiarazione di cumulabilità che l'Ente Regione è tenuto a rilasciare entro 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

 

     Art. 8. (Pubblicazione).

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

 


[1] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.R. 9 settembre 1996, n. 49.

[2] Articolo così modificato dall'art. 2 della L.R. 9 settembre 1996, n. 49.

[3] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 9 settembre 1996, n. 49.