§ 2.5.26 - L.R. 1 marzo 2005, n. 23.
Istituzione e disciplina del Comitato Consultivo Regionale per la Valorizzazione degli Ordini, Collegi ed Associazioni Professionali .


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.5 consulte, commissioni, comitati
Data:01/03/2005
Numero:23


Sommario
Art. 1.  Finalità e obiettivi.
Art. 2.  Istituzione del Comitato Consultivo.
Art. 3.  Compiti attribuiti.
Art. 4.  Criteri di ammissione delle rappresentanze professionali.
Art. 5.  Composizione del Comitato Consultivo Regionale delle Professioni.
Art. 6.  Funzionamento del Comitato Consultivo Regionale delle Professioni.
Art. 7.  Pubblicazione.


§ 2.5.26 - L.R. 1 marzo 2005, n. 23.

Istituzione e disciplina del Comitato Consultivo Regionale per la Valorizzazione degli Ordini, Collegi ed Associazioni Professionali [1].

(B.U. 7 marzo 2005, n. 18).

 

Art. 1. Finalità e obiettivi.

     1. La Regione Basilicata, riconoscendo agli Ordini, Collegi ed Associazioni Professionali istituiti e disciplinati dalla legge o rappresentate nel consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) una funzione sociale ed un ruolo significativo per lo sviluppo regionale:

     a) promuove le iniziative volte a qualificare le libere professioni nell’esercizio delle loro competenze e nei rapporti con i cittadini;

     b) promuove e attua una politica di informazione e di partecipazione;

     c) [assicura il corretto e legale esercizio delle professioni, la qualità delle prestazioni ed il rispetto delle regole deontologiche] [2];

     d) agevola l’inserimento dei giovani professionisti nel mondo del lavoro;

     e) [studia le evoluzioni professionali, l’avvio e la individuazione di nuove figure professionali, mediante l’istituzione di un osservatorio permanente] [3];

     f) assicura un più stretto collegamento tra mondo imprenditoriale, accademico ed istituzionale per un proficuo impiego delle professioni.

 

     Art. 2. Istituzione del Comitato Consultivo.

     1. La Regione, per il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo1, istituisce il “Comitato Consultivo Regionale per la Valorizzazione degli Ordini, Collegi ed Associazioni Professionali”, di seguito denominato Comitato Consultivo Regionale delle Professioni.

 

     Art. 3. Compiti attribuiti.

     1. I compiti attribuiti al Comitato Consultivo Regionale delle Professioni sono:

     a) approfondire i problemi della difesa e tutela delle professioni;

     b) formulare proposte e pareri sui progetti di legge connessi alla tutela delle professioni, alla difesa dei relativi diritti ed al rapporto tra gli esercenti le professioni e gli utenti;

     c) esprimere, su richiesta, pareri su questioni attinenti lo sviluppo socio economico della Regione;

     d) suggerire azioni circa un facilitato inserimento dei giovani professionisti nel mondo del lavoro;

     e) [studiare le evoluzioni delle attività professionali, proponendo l’avvio e la istituzione di nuove figure professionali] [4].

     2. Il Comitato Consultivo redige una relazione annuale sulle attività svolte, da trasmettersi agli organi istituzionali della Regione.

 

     Art. 4. Criteri di ammissione delle rappresentanze professionali.

     1. Gli Ordini, i Collegi e le Associazioni professionali, di cui al precedente articolo 1, comma 1, istituiti e disciplinati dalle norme vigenti che intendono essere ammessi al Comitato Consultivo regionale delle professioni, devono presentare specifica richiesta alla Regione Basilicata [5].

     2. I predetti Ordini, Collegi ed Associazioni Professionali provvedono a presentare alla Regione unitamente alla richiesta idonea documentazione comprovante l’avvenuta costituzione [6].

     3. Ai fini della formazione del primo Comitato Consultivo Regionale delle Professioni sono considerati gli Ordini, i Collegi e le Associazioni Professionali operanti prima dell’entrata in vigore della Legge Regionale n. 23/2005, ferma restando la necessità della specifica richiesta di ammissione al Comitato Consultivo da presentarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge regionale [7].

 

     Art. 5. Composizione del Comitato Consultivo Regionale delle Professioni.

     1. Il Comitato Consultivo Regionale delle professioni è nominato con decreto del Presidente della Regione ed è composto da [8]:

     a) il Presidente della Regione o da un Assessore dallo stesso delegato, che la presiede [9];

     b) un rappresentante designato da ciascun Ordine, Collegio e Associazione Professionale provinciale presente in Regione;

     c) due rappresentanti designati uno dall'Università degli Studi della Basilicata ed uno dell'Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata [10];

     d) due rappresentanti designati da Istituti di ricerca di rilevanza nazionale e/o europea con sede in Regione;

     e) tre rappresentanti designati dalle Associazioni del mondo imprenditoriale maggiormente rappresentative su base regionale [11];

     f) tre rappresentanti, di cui uno di minoranza, designati dal Consiglio Regionale con voto limitato secondo la normativa vigente [12];

     g) dal Dirigente dell'Ufficio preposto allo svolgimento delle attività tecnico-amministrative e di supporto al Comitato medesimo [13].

     2. Le designazioni devono pervenire alla Regione Basilicata entro trenta giorni dalla richiesta ed il Comitato si intende validamente costituito anche senza la designazione di tutti i componenti [14].

     2 bis. I componenti del Comitato Consultivo regionale delle professioni non percepiscono alcun compenso [15].

     3. Il Dirigente generale del Dipartimento Presidenza, con proprio provvedimento, individua la struttura regionale preposta alle attività tecnico-amministrative e di supporto al Comitato, ivi compresa l'indicazione del funzionario regionale con funzioni di Segretario [16].

     4. Alle sedute possono partecipare i dirigenti o funzionari regionali o altre professionalità appositamente invitati dal presidente del Comitato [17].

 

     Art. 6. Funzionamento del Comitato Consultivo Regionale delle Professioni.

     1. Il Comitato Consultivo è nominato all’inizio di ogni legislatura e rimane in carica per tutta la sua durata e i suoi componenti possono essere riconfermati, per una sola volta.

     2. Il Comitato Consultivo predispone ed approva il disciplinare interno, riguardante il proprio funzionamento, entro due mesi dal suo insediamento [18].

 

     Art. 7. Pubblicazione.

     1. La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] Titolo così modificato dall'art. 43 della L.R. 8 agosto 2012, n. 16.

[2] Lettera abrogata dall'art. 43 della L.R. 8 agosto 2012, n. 16.

[3] Lettera abrogata dall'art. 43 della L.R. 8 agosto 2012, n. 16.

[4] Lettera abrogata dall'art. 43 della L.R. 8 agosto 2012, n. 16.

[5] Comma così sostituito dall'art. 43 della L.R. 8 agosto 2012, n. 16.

[6] Comma così modificato dall'art. 43 della L.R. 8 agosto 2012, n. 16.

[7] Comma così modificato dall'art. 43 della L.R. 8 agosto 2012, n. 16.

[8] Alinea così modificato dall'art. 43 della L.R. 8 agosto 2012, n. 16.

[9] Lettera così modificata dall'art. 43 della L.R. 8 agosto 2012, n. 16.

[10] Lettera così modificata dall'art. 43 della L.R. 8 agosto 2012, n. 16.

[11] Lettera così modificata dall'art. 43 della L.R. 8 agosto 2012, n. 16.

[12] Lettera così modificata dall'art. 43 della L.R. 8 agosto 2012, n. 16.

[13] Lettera aggiunta dall'art. 43 della L.R. 8 agosto 2012, n. 16.

[14] Comma così modificato dall'art. 43 della L.R. 8 agosto 2012, n. 16.

[15] Comma inserito dall'art. 43 della L.R. 8 agosto 2012, n. 16.

[16] Comma così sostituito dall'art. 43 della L.R. 8 agosto 2012, n. 16.

[17] Comma così modificato dall'art. 43 della L.R. 8 agosto 2012, n. 16.

[18] Comma così modificato dall'art. 43 della L.R. 8 agosto 2012, n. 16.