Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.2 enti regionali o a partecipazione regionale |
Data: | 02/02/2000 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. Istituzione della agenzia. |
Art. 2. Oggetto sociale. |
Art. 3. Capitale sociale e scelta dei soci. |
Art. 4. Conferimento e dotazioni di risorse finanziarie. |
Art. 5. Fondo chiuso. |
Art. 6. Organi societari. |
Art. 7. Direttore dell'Agenzia. |
Art. 8. Atto Costitutivo e Statuto. |
Art. 9. Norma finanziaria. |
Art. 10. Abrogazione. |
Art. 11. Pubblicazione. |
§ 2.2.32 - L.R. 2 febbraio 2000, n. 4.
Istituzione dell'Agenzia Euro Sviluppo.
(B.U. 7 febbraio 2000, n. 7).
Art. 1. Istituzione della agenzia.
1. Ai fini della promozione e dello sviluppo economico, sociale ed occupazionale della Regione Basilicata, è istituita una società per azioni, a capitale pubblico maggioritario, prevalentemente locale, denominata Agenzia Basilicata Euro Sviluppo (EUROBAS), con sede in Potenza.
2. La costituzione della società è promossa dalla Regione Basilicata ed al capitale sociale possono partecipare altri enti o soggetti pubblici, anche locali, come Province, Comuni, Camere di Commercio, Artigianato ed Industria, i Consorzi Industriali e soggetti privati, tra i quali istituzioni finanziarie, altre agenzie o soggetti, nazionali ed europei, di promozione e sviluppo.
3. La vita della società, la cui durata è fissata in almeno 20 anni, è regolata dalle norme del Codice Civile vigenti in materia di società.
Art. 2. Oggetto sociale.
1. L'Agenzia, nel quadro del processo di decentramento istituzionale ed economico ed in coerenza con gli obiettivi e le politiche di intervento della Unione Europea, promuove uno sviluppo economico regionale sostenibile attraverso:
a) il supporto alle amministrazioni pubbliche locali per l'individuazione delle risorse, la programmazione finanziaria e la progettazione di azioni di sviluppo;
b) la promozione ed il marketing del territorio per l'attuazione di investimenti e la localizzazione di nuove attività produttive in Basilicata;
c) il sostegno alla creazione di nuove imprese, alla realizzazione di joint ventures tra investitori esterni e imprenditori regionali, all'inserimento di imprese regionali in reti di cooperazione interregionale e transnazionale;
d) l'assunzione di incarichi di project management per l'attuazione di investimenti strategici di particolare rilevanza e complessità, posti in essere con il concorso di più soggetti;
e) lo svolgimento di analisi e valutazioni di fattibilità delle iniziative produttive in rapporto al contesto strutturale e infrastrutturale, alle dinamiche di mercato, alle condizioni di agibilità finanziarie, alle opportunità professionali ed occupazionali;
f) la promozione e attivazione di azioni da realizzare con risorse provenienti dall'Unione Europea, con particolare riferimento ai fondi strutturali, e da leggi nazionali e regionali;
g) l'assistenza tecnica agli strumenti di programmazione negoziata;
h) la collaborazione funzionale con l'Agenzia Sviluppo Italia e con altri soggetti qualificati operanti nel campo della promozione economica ed imprenditoriale.
2. E' affidata all'Agenzia la promozione, nei territori individuati dalla Legge Regionale n. 40/95 e successive modificazioni e integrazioni, dalle azioni di sviluppo espressamente indicate nel protocollo d'Intenti Regione-ENI, da realizzare in collaborazione con l'ENI e il concorso delle Istituzioni, delle professionalità e delle imprese locali.
3. Nello svolgimento dell'attività l'Agenzia si atterrà ai criteri di economicità di gestione e di chiara e completa rendicontazione ai soci.
4. La Regione Basilicata provvederà a trasferire all'Agenzia le proprie quote di partecipazione in società ed organizzazioni aventi finalità compatibili con l'oggetto sociale.
5. L'Agenzia potrà acquisire quote di partecipazioni al capitale di società e agenzie operanti nel campo dello sviluppo economico e della promozione di nuove imprese, con l'obiettivo di realizzare una configurazione a rete.
6. L'Agenzia partecipa con propri rappresentanti agli organismi consultivi previsti dalla programmazione economica regionale.
7. L'Agenzia agirà quale strumento operativo di supporto agli interventi di promozione delle attività produttive e delle opportunità di investimenti promosse dallo Sportello regionale di cui all'art. 16 della L.R. n. 7/99.
Art. 3. Capitale sociale e scelta dei soci.
1. Il capitale sociale dell’Agenzia è fissato al momento della costituzione della stessa [1].
2. Il 51% delle azioni sarà sottoscritto dalla Regione Basilicata. Agli altri soggetti pubblici potrà essere riservato sino ad un massimo del 20% delle azioni.
3. Le rimanenti azioni potranno essere assunte da soci privati, con qualificazione finanziaria e tecnica specifica, attraverso procedure ad evidenza pubblica, sulla base delle disposizioni del
Art. 4. Conferimento e dotazioni di risorse finanziarie.
1. La Regione Basilicata, quale azionista di maggioranza, curerà le iniziative e gli adempimenti procedurali per l'attribuzione all'Agenzia delle risorse finanziarie iniziali e per la relativa gestione, utilizzando risorse proprie a valere sul bilancio regionale e ulteriori risorse rinvenienti dallo Stato e dalla U.E..
2. Le ulteriori entrate dell'Agenzia deriveranno dalla remunerazione delle attività e dei servizi svolti a condizioni di mercato, a favore della Regione, di enti locali, di enti pubblici, di soggetti privati e di imprese.
Art. 5. Fondo chiuso.
1. L'Azienda promuove l'istituzione di un fondo chiuso, che verrà gestito con l'obiettivo di completare la gamma degli strumenti di finanziamento a favore delle imprese lucane e con l'obiettivo di mettere a disposizione dotazione di fondi e capacità imprenditoriali a sostegno di nuove iniziative produttive di imprese.
2. Il fondo sarà costituito con contributi finanziari di enti pubblici e soggetti privati, favorendo la mobilitazione dei capitali presso investitori istituzionali e privati.
Art. 6. Organi societari.
1. Il Consiglio di Amministrazione è formato da sette componenti, di cui quattro in rappresentanza dei soci pubblici, comprese le agenzie pubbliche di promozione, e tre in rappresentanza dei soci privati, ed in specifico delle imprese industriali e di servizi, delle istituzioni finanziarie e di agenzie di promozione e di finanziamento dello sviluppo nazionali ed europee, dell'azionariato diffuso.
2. Il Consiglio di Amministrazione formula i piani strategici di sviluppo, approva i programmi operativi ed i documenti contabili previsti, valuta la gestione ed i risultati conseguiti in funzione della loro coerenza con la missione aziendale.
3. Alla Regione Basilicata spetta la nomina del Presidente della Agenzia e di due membri del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente è nominato dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta; i due membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Consiglio Regionale con voto limitato.
4. Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Dei membri effettivi due sono nominati dal Consiglio Regionale con voto limitato e uno dall'Assemblea; dei membri supplenti uno è nominato dal Consiglio Regionale e uno dall'Assemblea. Il Presidente del collegio sindacale è eletto dall'Assemblea dai Soci.
Art. 7. Direttore dell'Agenzia.
1. Il Direttore dell'Agenzia è nominato dal Consiglio di Amministrazione, sulla scorta della valutazione di specifiche competenze tecnico-professionali nel campo dello sviluppo e della promozione economica e di impresa e di direzione tecnica e coordinamento di organismi privati e pubblici.
2. Il Direttore formula i programmi annuali di attività ed esercita i poteri di direzione e gestione dell'Agenzia, nei limiti di quanto previsto nello statuto sociale e di quanto attribuito dal Consiglio di Amministrazione, al quale direttamente risponde del proprio operato.
Art. 8. Atto Costitutivo e Statuto.
1. Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato a svolgere le azioni richiamate dal precedente art. 3 e a compiere tutti gli atti necessari alla costituzione ed all'avvio della società.
2. Nello Statuto sono indicate le finalità e le funzioni di cui al precedente art. 2, e sono definite, tra l'altro, le modalità di coordinamento delle attività dell'Agenzia con quelle proprie dei Dipartimenti regionali, degli altri organismi operativi regionali e sub- regionali e delle autonomie locali e funzionali.
Art. 9. Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con la quota residua dei proventi derivanti dalla dismissione della partecipazione azionaria in Acquedotto Pugliese S.p.A. o della sua valorizzazione finanziaria [2].
Art. 10. Abrogazione.
1. La
Art. 11. Pubblicazione.
1. La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.
[1] Comma così modificato dall’art. 5 della
[2] Comma così modificato dall’art. 5 della