Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.2 enti regionali o a partecipazione regionale |
Data: | 16/12/1997 |
Numero: | 52 |
Sommario |
Art. 1. La presente legge approva le modificazioni dell'Accordo fra la Regione Puglia e la Regione Basilicata per l'organizzazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, allegato alla Legge [...] |
Art. 2. Nell'articolo 6 del suddetto Accordo sono soppresse le parole: "Collegio sindacale", le quali sono così sostituite: "Collegio dei Revisori Contabili". |
Art. 3. Nell'articolo 9, comma 3, del predetto Accordo sono soppresse le parole " ed ai componenti il Collegio sindacale". |
Art. 4. L'espressione "Collegio Sindacale" contenuta nel titolo e nel corpo degli artt. 16 e 17 dell'accordo di che trattasi è sostituita con "Collegio dei revisori contabili". |
Art. 5. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 2.2.29 - L.R. 16 dicembre 1997, n. 52. [1]
Modifiche dell'accordo fra la Regione Puglia e la Regione Basilicata per l'organizzazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale.
(B.U. 21 dicembre 1997, n. 72).
La presente legge approva le modificazioni dell'Accordo fra la Regione Puglia e la Regione Basilicata per l'organizzazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, allegato alla
Nell'articolo 6 del suddetto Accordo sono soppresse le parole: "Collegio sindacale", le quali sono così sostituite: "Collegio dei Revisori Contabili".
Nell'articolo 9, comma 3, del predetto Accordo sono soppresse le parole " ed ai componenti il Collegio sindacale".
Nel citato articolo 9, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:
"Spetta ai componenti del Collegio dei Revisori contabili una indennità annua lorda in misura pari al 10% degli emolumenti del direttore generale dell'Unità Sanitaria locale sul cui territorio di competenza ha sede l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale.
Al Presidente del Collegio compete una maggiorazione pari al 20% dell' indennità fissata per gli altri componenti".
L'espressione "Collegio Sindacale" contenuta nel titolo e nel corpo degli artt. 16 e 17 dell'accordo di che trattasi è sostituita con "Collegio dei revisori contabili".
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 21 della