§ 2.2.29 - L.R. 16 dicembre 1997, n. 52.
Modifiche dell'accordo fra la Regione Puglia e la Regione Basilicata per l'organizzazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali o a partecipazione regionale
Data:16/12/1997
Numero:52


Sommario
Art. 1.      La presente legge approva le modificazioni dell'Accordo fra la Regione Puglia e la Regione Basilicata per l'organizzazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, allegato alla Legge [...]
Art. 2.      Nell'articolo 6 del suddetto Accordo sono soppresse le parole: "Collegio sindacale", le quali sono così sostituite: "Collegio dei Revisori Contabili".
Art. 3.      Nell'articolo 9, comma 3, del predetto Accordo sono soppresse le parole " ed ai componenti il Collegio sindacale".
Art. 4.      L'espressione "Collegio Sindacale" contenuta nel titolo e nel corpo degli artt. 16 e 17 dell'accordo di che trattasi è sostituita con "Collegio dei revisori contabili".
Art. 5.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 2.2.29 - L.R. 16 dicembre 1997, n. 52. [1]

Modifiche dell'accordo fra la Regione Puglia e la Regione Basilicata per l'organizzazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale.

(B.U. 21 dicembre 1997, n. 72).

 

     Art. 1.

     La presente legge approva le modificazioni dell'Accordo fra la Regione Puglia e la Regione Basilicata per l'organizzazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, allegato alla Legge Regionale 23 gennaio 1980, n. 8.

 

     Art. 2.

     Nell'articolo 6 del suddetto Accordo sono soppresse le parole: "Collegio sindacale", le quali sono così sostituite: "Collegio dei Revisori Contabili".

 

     Art. 3.

     Nell'articolo 9, comma 3, del predetto Accordo sono soppresse le parole " ed ai componenti il Collegio sindacale".

    Nel citato articolo 9, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:

"Spetta ai componenti del Collegio dei Revisori contabili una indennità annua lorda in misura pari al 10% degli emolumenti del direttore generale dell'Unità Sanitaria locale sul cui territorio di competenza ha sede l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale.

Al Presidente del Collegio compete una maggiorazione pari al 20% dell' indennità fissata per gli altri componenti".

 

     Art. 4.

     L'espressione "Collegio Sindacale" contenuta nel titolo e nel corpo degli artt. 16 e 17 dell'accordo di che trattasi è sostituita con "Collegio dei revisori contabili".

 

     Art. 5.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 21 della L.R. 30 gennaio 2007, n. 1.