§ 2.2.13 - L.R. 23 agosto 1989, n. 22.
Norme per l'organizzazione dell'Ente di Sviluppo Agricolo in Basilicata e relativo ruolo organico del personale.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali o a partecipazione regionale
Data:23/08/1989
Numero:22


Sommario
Art. 1.  (Norma di principio).
Art. 2.  (Compiti e finalità).
Art. 3.  (Settori).
Art. 4.  (Direzione generale).
Art. 5.  (Ufficio segreteria, amministrazione e personale).
Art. 6.  (Ufficio piani, programmi e lavoro).
Art. 7.  (Ufficio sviluppo agricolo).
Art. 8.  (Ufficio Provinciale di Potenza).
Art. 9.  (Unità operative territoriali).
Art. 10.  (Direttore Generale).
Art. 11.  (Ufficiale Rogante).
Art. 12.  (Dotazione organica della struttura).
Art. 13.  (Conferenze di organizzazione).
Art. 14.  (Trattamento giuridico ed economico).
Art. 15.  (Trattamento di quiescenza e previdenza del personale dell'ESAB).
Art. 16.  (Norma di rinvio).
Art. 17.  (Norma finanziaria).
Art. 18.      La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.


§ 2.2.13 - L.R. 23 agosto 1989, n. 22.

Norme per l'organizzazione dell'Ente di Sviluppo Agricolo in Basilicata e relativo ruolo organico del personale.

 

Art. 1. (Norma di principio).

     L'organizzazione dell'Ente di Sviluppo Agricolo in Basilicata E.S.A.B. ed il relativo ruolo organico del personale di cui alla presente legge sono finalizzati al perseguimento degli scopi e degli obiettivi sanciti dalla legge dello Stato n. 386 del 30-4-1976 e da quella della Regione Basilicata n. 26 del 25-7-1977 e successive modificazioni ed integrazioni.

     La struttura dell'Ente è ordinata dalla presente legge, secondo i principi della collegialità operativa, della qualificazione e responsabilizzazione del personale.

 

     Art. 2. (Compiti e finalità).

     Il modello operativo dell'E.S.A.B. si basa sulla integrazione interdisciplinare per conseguire:

     - il raccordo organico tra la struttura centrale e le articolazioni territoriali;

     - la corrispondenza delle strutture operative alla materia ed agli obbiettivi di intervento;

     - il ruolo tecnico - operativo nell'ambito delle competenze proprie dell'Ente.

 

     Art. 3. (Settori).

     L'Ente di Sviluppo Agricolo in Basilicata ha una struttura organizzativa suddivisa nel modo seguente:

     - struttura centrale costituita dalla Direzione Generale con sede in Matera;

     - articolazioni territoriali costituite dalla struttura provinciale di Potenza e dalle Unità Operative Territoriali in numero non superiore a dieci.

 

     Art. 4. (Direzione generale).

     La Direzione Generale sovrintende al funzionamento complessivo della struttura dell'Ente nell'ambito degli indirizzi emanati dagli organi direttivi ed attraverso la razionale, efficace utilizzazione del Personale.

     Essa si articola in 4 Uffici:

     1) Segreteria Generale ed amministrazione;

     2) Piani, programmi e lavori;

     3) Ufficio Sviluppo Agricolo;

     4) Ufficio provinciale di Potenza.

     Gli Uffici sono articolati in Servizi ed Unità Operative e semplici.

     Nei limiti dell'organico la denominazione dei Servizi e delle Unità, il loro incardinamento negli Uffici e la individuazione dei compiti specifici, salvo quanto già previsto nella presente legge, sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

 

     Art. 5. (Ufficio segreteria, amministrazione e personale).

     Cura:

     - gli affari generali della Presidenza, del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo;

     - i rapporti con la Regione e con gli Organi;

     - gli adempimenti riguardanti l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;

     - la stampa, le pubbliche relazioni e la tenuta della biblioteca;

     - la manutenzione dell'archivio generale e la gestione del protocollo;

     - gli affari generali;

     - la gestione del personale, in particolare gli adempimenti relativi allo stato giuridico, la quiescenza e la previdenza;

     - le procedure per l'inquadramento del personale in attuazione delle leggi di recepimento del contratto nazionale;

     - la programmazione dell'attività formativa e dell'aggiornamento professionale del personale;

     - gli adempimenti amministrativi relativi alle procedure concorsuali, bandi di concorso e pubblicazioni;

     - la redazione e la gestione del bilancio nonché la predisposizione di rendiconti consuntivi;

     - il riscontro, l'emissione degli ordinativi di pagamento e le registrazioni contabili in ordine alla competenza del personale e ai lavori in concessione o diretti dall'Ente;

     - la contabilità, la cassa e l'economato, nonché tutti gli adempimenti connessi alla gestione contabile finanziaria delle entrate e delle uscite;

     - l'attività relativa alla corresponsione delle integrazioni dei prezzi comunitari per i prodotti agricoli;

     - la gestione del Centro Elaborazione Elettronico dei dati;

     - l'amministrazione del patrimonio dell'Ente, la tenuta dell'inventario, la gestione degli automezzi e delle attrezzature;

     - la consulenza in ordine agli esposti legali, cura il contenzioso ed assume la rappresentanza in giudizio attraverso il proprio servizio legale;

     - le procedure espropriative per pubblica utilità, preliminari ed esecutive, in relazione alla realizzazione delle opere infrastrutturali;

     - la predisposizione degli atti relativi alla indizione delle gare di appalto;

     - cura la consulenza e l'assistenza tecnico - giuridica richiesta dagli organi dell'Ente;

     - formula i pareri legati sulle questioni concernenti l'attività ed i rapporti esterni dell'Ente;

     - assume la rappresentanza, la difesa, il patrocinio e l'assistenza dell'Ente dinanzi alle giurisdizioni, ordinarie e speciali, di qualsiasi ordine e in tutti i gradi e le fasi del giudizio;

     - predispone ricorsi amministrativi;

     - cura la raccolta e la organizzazione della documentazione giuridica e giurisprudenziale.

 

     Art. 6. (Ufficio piani, programmi e lavoro).

     - Predispone piani e programmi operativi di interesse agricolo riguardanti il miglioramento delle strutture fondiarie ed agrarie in relazione agli indirizzi della Regione;

     - conduce studi e ricerche con riferimento al territorio regionale anche sulla base dei dati e delle esperienze delle strutture territoriali competenti per materia verificandone il raccordo con le scelte degli Enti delegati e strumentali nell'ambito della programmazione agricola regionale;

     - valuta e definisce, anche sulla base di proposte delle strutture territoriali, la fattibilità dei piani di ricomposizione ed ingrossamento fondiario comprensoriale, miranti alla costituzione di unità aziendali competitive, da realizzare con i sussidi legislativi e finanziari previsti dalle norme nazionali, regionali e comunitarie vigenti;

     - sovrintende alle attività di attuazione dell'articolo 9 della legge n. 386 del 30-4-1976 in ordine alla gestione dei terreni e delle opere della Riforma Fondiaria;

     - svolge studi e ricerche in materia di terre abbandonate e forma i piani pluriennali per il relativo utilizzo;

     - cura la formazione e la gestione della "Banca della terra";

     - definisce i rapporti dell'Ente, sulla base delle istruttorie delle strutture territoriali con gli assegnatari in ordine alle operazioni relativi alla compravendita dei terreni, alle espropriazioni, alle occupazioni, alle assegnazioni, al riscatto ed all'affrancazione dei terreni in virtù della legge di riforma fondiaria;

     - verifica costantemente la rispondenza dell'attività della struttura provinciale e di quelle periferiche con le scelte programmatiche dell'Ente.

     Cura inoltre:

     - la progettazione esecutiva, la direzione dei lavori, la loro contabilizzazione, la revisione dei prezzi e la rendicontazione finale, relativi alle opere che l'Ente realizza nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali;

     - l'assistenza gratuita, ove richiesta, nella progettazione, direzione dei lavori e rendicontazione di opere ed impianti realizzati direttamente dalle cooperative di I e II grado;

     - la predisposizione degli atti relativi alla indizione delle gare di appalto dei lavori edili e stradali;

     - la esecuzione dei lavori relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria della proprietà dell'Ente;

     - la realizzazione di impianti, attrezzature e servizi di interesse comune per i produttori agricoli con particolare riferimento a quelli riguardanti le attività zootecniche.

 

     Art. 7. (Ufficio sviluppo agricolo).

     Cura:

     - le iniziative di carattere dimostrativo di divulgazione ed applicazione dei risultati della ricerca e sperimentazione conseguiti dagli Istituti Universitari, dagli Istituti Sperimentali, dal CNR e dall'Agrobios;

     - proposte di interventi e progetti per favorire, potenziare e qualificare l'impresa agricola familiare;

     - tutte le iniziative mirate allo sviluppo e al potenziamento della cooperazione e delle altre forme associative nel settore agricolo, anche in funzione dell'ammodernamento del sistema agroindustriale;

     - lo sviluppo e le promozione delle forme cooperative e associative e la realizzazione di impianti di trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici;

     - le prestazioni di assistenza economica e finanziaria in favore dei produttori agricoli singoli e/o associati, dei consorzi di cooperative e delle società miste;

     - l'osservazione del mercato riguardante le colture per i singoli prodotti agricoli, i prezzi, nonché i centri di commercializzazione, allo scopo di fornire ai produttori agricoli, singoli o associati notizie certe e sicure;

     - la realizzazione delle iniziative di carattere promozionale di valorizzazione e di penetrazione dei prodotti agricoli lucani sui mercati italiani ed esteri.

 

     Art. 8. (Ufficio Provinciale di Potenza).

     L'Ufficio Provinciale attua i programmi dell'Ente nell'ambito territoriale della Provincia ed assicura il raccordo funzionale tra la struttura centrale e quella periferica e cura:

     - l'assistenza tecnica nella gestione di sodalizi cooperativi nella fase di loro avviamento;

     - iniziative miranti all'elevazione del livello manageriale dell'imprenditore agricolo e quello degli altri addetti;

     - iniziative volte alla valorizzazione dei prodotti agricoli provinciali;

     - le informazioni sulla evoluzione della domanda dei beni di consumo sugli orientamenti da adottare;

     - la gestione dei compiti ad esaurimento (Riforma Fondiaria, AIMA);

     - gli interventi per lo sviluppo delle imprese agricole singole o associate;

     - la organizzazione di azienda di servizio nel settore zootecnico e le iniziative dirette al risanamento zootecnico, al miglioramento genetico, all'assistenza ai coltivatori in ordine all'allevamento ed all'acquisto del bestiame, mezzi e attrezzature;

     - i compiti di informazione sulle quotazioni di mercato nell'ambito nazionale e comunitario;

     - la esecuzione, la direzione dei lavori, la loro contabilizzazione e la rendicontazione finale ed il collaudo relativi alle opere che l'Ente realizza nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali;

     - l'assistenza gratuita, ove richiesta, nella progettazione, direzione dei lavori e rendicontazione di opere ed impianti realizzati direttamente da Cooperative di I e II grado;

     - la esecuzione dei lavori relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria della proprietà dell'Ente;

     - la realizzazione di impianti, attrezzature e servizi di interesse comune per i produttori agricoli con particolare riferimento a quelli riguardanti le attività zootecniche.

 

     Art. 9. (Unità operative territoriali).

     Le UOT operano sul territorio ed assicurano compiti di carattere tecnico operativo, in stretta collaborazione con i soggetti istituzionali destinatari di delega.

     In particolare:

     - svolgono attività di assistenza tecnica diretta alle imprese singole ed associate nonché di assistenza per la contabilità agraria e per l'elaborazione dei piani aziendali di sviluppo;

     - elaborano, su richiesta dei produttori singoli o associati, progetti di miglioramento fondiario ed agrario;

     - garantiscono la presenza continua sul territorio in relazione ai programmi di investimento regionale ed alla migliore utilizzazione delle vocazioni locali;

     - forniscono indicazioni alle imprese agricole per l'orientamento produttivo e la migliore conduzione delle aziende;

     - curano ogni altra attività operativa ad essi richiesta per il raggiungimento di particolari finalità agricole.

 

     Art. 10. (Direttore Generale).

     Alla Direzione Generale, di cui all'art. 4, è preposto un Direttore Generale, nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i dipendenti dell'ESAB appartenenti alla X fascia funzionale o tra i dipendenti dello Stato o di Enti pubblici aventi qualifica corrispondente o equiparabile o tra persone particolarmente competenti nei problemi della tecnica, dello sviluppo e della programmazione agricola, anche con l'eventuale ricorso a convenzione così come disciplinata dall'art. 20 della L.R. n. 29 del 23-12- 1986.

     Il Direttore Generale svolge le funzioni di Segretario nelle sedute del Consiglio e del Comitato Esecutivo e ne controfirma i verbali. Controfirma i contratti e gli atti che comportano impegni di spesa.

     In caso di assenza od impedimento le funzioni di Direttore Generale vengono svolte da altro Dirigente di Ufficio.

 

     Art. 11. (Ufficiale Rogante).

     Un funzionario dell'ESAB con qualifica dirigenziale, in possesso di uno dei diplomi di laurea richiesti per la partecipazione al concorso di segretario comunale, designato dal Comitato Esecutivo quale Ufficiale Rogante, riceve in forma pubblica amministrativa i contratti dell'ESAB nonché i processi verbali di aggiudicazione nelle aste e nelle licitazioni private, ai sensi dell'art. 40 tabella D della legge 8-6-1962, n. 604 e con l'osservanza delle norme prescritte dalla legge notarile, in quanto applicabili.

     L'Ufficiale Rogante delegato assume tutte le funzioni previste dal Regolamento di Contabilità di Stato, approvato con R.D. 23-5-1924, n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni.

     Per gli atti di particolare complessità, il Comitato Esecutivo può incaricare, con apposito provvedimento, un notaio.

 

     Art. 12. (Dotazione organica della struttura).

     L'organico dell'Ente è così definito:

     Ruolo organico del personale dell'ESAB

 

 

Qualifica funzionale                Livello              Dotazione

                                                         Organica

2ª Qualifica Dirigenz.                X                       4

1ª Qualifica Dirigenz.                IX                     15

Funzionario                           VIII                   60

Istruttore Dirett.                    VII                    65

Istruttore                            VI                     79

Collab. Profess.                      V                      20

Esecutore                             IV                     32

Operatore                             III                    17

Ausiliario                            II                      6

                      TOTALE                                298

 

 

     La gestione dell'organico e la determinazione dei profili professionali deve tendere al raggiungimento delle seguenti dotazioni settoriali: 60% figure tecniche; 25% figure amministrative; 15% figure d'ordine.

     Per il funzionamento della struttura dell'Ente si applicano le norme contenute nella L.R. 12-3-84 n. 6, nel titolo IV della L.R. 6-6-86 n. 9 di "Ristrutturazione degli uffici della Regione" e, in quanto applicabili, nei suoi Regolamenti di attuazione adottati dal Consiglio regionale con deliberazioni nn. 240 e 241 del 25 novembre 1986.

     I profili professionali relativi alle qualifiche funzionali indicate nel ruolo organico di cui al 1° comma sono quelli allegati alla L.R. n. 9/1986.

 

     Art. 13. (Conferenze di organizzazione).

     Le Conferenze di organizzazione rappresentano la forma istituzionale attraverso la quale si sostanzia la partecipazione attiva dei dipendenti dell'Ente all'organizzazione e promulgazione del lavoro nonché alla migliore funzionalità dei servizi.

     Le conferenze di organizzazione costituiscono il tramite attraverso il quale l'Amministrazione dell'ESAB fornisce la conoscenza del quadro programmatico nel quale si colloca, in rapporto alle iniziative ed agli obiettivi fissati dagli organi di direzione politica, l'attività delle singole strutture organizzative e l'apporto di ciascun dipendente.

     Le Conferenze di organizzazione verificano la efficienza delle strutture, delle procedure, dei rapporti di lavoro tra le diverse strutture, i compiti individualmente assegnati in rapporto alla professionalità, le risultanze del processo lavorativo svolto e le sue prospettive, evidenziando la corretta utilizzazione individuale anche in riferimento alle attività formative e di aggiornamento. Le conferenze si svolgono in orari di lavoro ed i dipendenti sono tenuti a parteciparvi.

     La partecipazione avviene in condizioni di parità e indipendente dalle qualifiche funzionali e dalle posizioni di lavoro ricoperte.

     Le rappresentanze sindacali possono essere presenti alle conferenze al solo scopo di ottenere conoscenza di carattere generale e di acquisire ogni elemento utile a tutelare la professionalità dei dipendenti e di diritti loro riconosciuti.

     Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Esecutivo e sentite le Organizzazioni Sindacali, stabilisce, con deliberazioni, i livelli ai quali possono essere tenute le conferenze, i modi della loro convocazione, la loro frequenza.

 

     Art. 14. (Trattamento giuridico ed economico).

     Al personale dell'ESAB è attribuito lo stato giuridico ed il trattamento economico che compete al personale della Regione Basilicata in base alle leggi regionali.

     Per esso si applica, altresì, tutta la normativa contenuta nelle leggi regionali di recepimento degli accordi di lavoro concernenti il personale delle Regioni a Statuto ordinario.

 

     Art. 15. (Trattamento di quiescenza e previdenza del personale dell'ESAB). [1]

     Il personale dell'ESAB e obbligatoriamente iscritto, ai sensi della L. 27-10-88, n. 482, alla Cassa Pensioni per i dipendenti degli Enti Locali (CPDEL) ed ai fini del trattamento di fine esercizio, all'Istituto Nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli Enti Locali (INADEL), conservando la complessiva anzianità maturata presso l'Ente di provenienza.

     Ai fini pensionistici, per la ricongiunzione di tutti i servizi e periodi assicurativi connessi con il servizio prestato presso le diverse Amministrazioni o Enti di provenienza con iscrizione a forma obbligatoria diversa dalla CPDEL, che non abbiano dato luogo a pensione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 della L. 7-2-79 n. 29.

     Al personale dell'ESAB l'indennità premio di fine servizio è determinata nel rispetto e secondo le disposizioni di cui all'art. 2 della L.R. 2-9-1983, n. 29.

     L'anticipazione sull'indennità di anzianità, già corrisposta dall'Ente ai propri dipendenti in servizio alla data del 31-8-1977 ai sensi della L.R. n. 48/78, viene conservata dal personale quale acconto sulla maturanda indennità di fine rapporto.

     Il "Fondo di previdenza", in godimento dal personale proveniente dal cessato Ente di Sviluppo in Puglia e Lucania è conservato limitatamente al personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 26 del 25-7-1977.

     Per quanto non previsto nel presente articolo, si richiama la normativa statale vigente in materia.

 

     Art. 16. (Norma di rinvio).

     Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme si fa riferimento alle leggi regionali ed alle norme vigenti per il personale di ruolo della Regione Basilicata.

 

     Art. 17. (Norma finanziaria).

     All'onere per l'attuazione della presente legge si farà fronte con gli stanziamenti previsti sul cap. 3380 del Bilancio regionale 1989 avente per oggetto: "Spese di funzionamento dell'ESAB".

     La spesa relativa agli anni successivi sarà stabilita con leggi di bilancio degli esercizi corrispondenti.

 

     Art. 18.

     La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

 


[1] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.R. 12 marzo 1990, n. 9.