Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 24/12/1992 |
Numero: | 26 |
Sommario |
Art. 1. Il ruolo unico del personale della Regione è costituito dalla pianta organica, determinata per livello funzionale, riportata nella tabella allegata che sostituisce l'allegato 1 alla L.R. n. 9 [...] |
Art. 2. Le posizioni di staff. S7 "Promozione industriale" del Dipartimento Attività Produttive, S8 "Formazione permanente" del Dipartimento Cultura e Formazione e Promozione dell'immagine e della [...] |
Art. 3. I posti di nuova istituzione di cui alla presente ridefinizione della Pianta Organica, dovranno essere coperti mediante concorsi pubblici, salvo specifiche, speciali, settoriali prescrizioni di [...] |
Art. 4. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 2.1.57 - L.R. 24 dicembre 1992, n. 26.
Revisione della pianta organica di cui alla L.R. n. 9/1986.
Il ruolo unico del personale della Regione è costituito dalla pianta organica, determinata per livello funzionale, riportata nella tabella allegata che sostituisce l'allegato 1 alla
Le posizioni di staff. S7 "Promozione industriale" del Dipartimento Attività Produttive, S8 "Formazione permanente" del Dipartimento Cultura e Formazione e Promozione dell'immagine e della cultura regionale S2, di cui all'art. 7 della L.R. 9/86, sono soppresse.
I relativi compiti indicati nell'allegato 4 alla medesima legge sono trasferiti rispettivamente all'ufficio 51, che assume la denominazione "Lavoro emigrazione ed industria", all'ufficio 56 "Formazione Professionale" e all'Ufficio 10, che assume la denominazione "Stampa, pubbliche relazioni e promozione dell'immagine regionale". Le rispettive declaratorie di cui all'allegato 3 della L.R. 9/86 sono così modificate ed integrate:
(Omissis) [1].
I posti di nuova istituzione di cui alla presente ridefinizione della Pianta Organica, dovranno essere coperti mediante concorsi pubblici, salvo specifiche, speciali, settoriali prescrizioni di legge.
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.
ALLEGATO N. 1
(Omissis) [2]
[1] Modifica ed integra l'allegato 3 alla
[2] Sostituisce l'allegato 1 alla