Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 14/12/1992 |
Numero: | 19 |
Sommario |
Art. 1. La presente legge disciplina il trasferimento del personale della Regione alle Province di Potenza e Matera per l'esercizio delle funzioni ad esse trasferite in materia di trasporti pubblici [...] |
Art. 2. Sarà trasferito alle predette Province rispettivamente un contingente di 3 unità così individuate: 1 IX q.f., 1 VIII q.f., 1 VII q.f. |
Art. 3. La Giunta procede ai trasferimenti secondo quanto stabilito dall'art. 6 della L.R. n. 21 del 18 maggio 1988. |
Art. 4. Le Amministrazioni provinciali di Potenza e Matera adotteranno i conseguenti provvedimenti di adeguamento delle proprie dotazioni organiche ed inquadreranno nei rispettivi ruoli il personale [...] |
Art. 5. Il personale sarà inquadrato, nella medesima posizione giuridica ed economica acquisita presso la Regione ivi compresa l'anzianità già maturata. |
Art. 6. [2] |
Art. 7. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. |
§ 2.1.55 - L.R. 14 dicembre 1992, n. 19.
Trasferimento del personale regionale alle Province di Potenza e Matera per effetto della L.R. 9.9.1981, n. 18.
La presente legge disciplina il trasferimento del personale della Regione alle Province di Potenza e Matera per l'esercizio delle funzioni ad esse trasferite in materia di trasporti pubblici locali ai sensi dell'art. 14 della
Sarà trasferito alle predette Province rispettivamente un contingente di 3 unità così individuate: 1 IX q.f., 1 VIII q.f., 1 VII q.f.
La Giunta procede ai trasferimenti secondo quanto stabilito dall'art. 6 della
Le Amministrazioni provinciali di Potenza e Matera adotteranno i conseguenti provvedimenti di adeguamento delle proprie dotazioni organiche ed inquadreranno nei rispettivi ruoli il personale trasferito.
(Omissis) [1].
Il personale sarà inquadrato, nella medesima posizione giuridica ed economica acquisita presso la Regione ivi compresa l'anzianità già maturata.
La Regione, con l'approvazione della legge di bilancio annuale di previsione, assegna alle Province di Potenza e Matera un importo pari alla spesa per retribuzione fissa annuale prevista per il personale di cui all'art. 2, comprensiva degli oneri contributivi.
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.
[1] Modifica l'allegato 1 alla
[2] Articolo abrogato dall’art. 36 della