Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 10/08/1990 |
Numero: | 26 |
Sommario |
Art. unico. Il primo comma dell'art. 27 della L.R. 9 dell'86 va interpretato nel senso che tutte le procedure concorsuali, ivi comprese quelle relative alla prima applicazione della stessa legge regionale, [...] |
§ 2.1.50 - L.R. 10 agosto 1990, n. 26.
Interpretazione autentica dell'art. 27 della L.R. 6-6-86 n. 9. Ristrutturazione degli uffici regionali.
Il primo comma dell'art. 27 della L.R. 9 dell'86 va interpretato nel senso che tutte le procedure concorsuali, ivi comprese quelle relative alla prima applicazione della stessa legge regionale, sono disciplinate dal regolamento approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 29 aprile 1975 in esecuzione dell'art. 29 della L.R. 16/74 e, segnatamente, dalle norme contenute nell'art. 17, non modificate dal regolamento di cui all'art. 28 della citata legge regionale 9/86 che ha disciplinato esclusivamente i termini e le modalità delle procedure transitorie.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.