Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 01/02/1988 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. A decorrere dal 1° luglio 1977 nella base del calcolo per la determinazione del compenso orario per le prestazioni di lavoro straordinario, di cui all'art. 44 della legge regionale 25-7-74 n. [...] |
Art. 2. L'onere presumibile in L. 100 milioni derivante dalla applicazione della presente legge farà carico al cap. 360 del Bilancio 1979 e per gli anni successivi sullo stesso o corrispondente capitolo [...] |
Art. 3. La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata. |
§ 2.1.40 - L.R. 1 febbraio 1988, n. 4.
Modifiche ed integrazioni all'art. 44 della L.R. 25-7-1974, n. 16.
A decorrere dal 1° luglio 1977 nella base del calcolo per la determinazione del compenso orario per le prestazioni di lavoro straordinario, di cui all'art. 44 della legge regionale 25-7-74 n. 16, è compresa anche la misura mensile dell'indennità integrativa speciale spettante, alla data del 1° gennaio di ogni anno, alla generalità del personale in attività di servizio.
La misura complessiva così ottenuta è arrotondata a lire 10 per eccesso.
A decorrere dal 1° gennaio 1978, ai fini della determinazione del compenso orario per le prestazioni di lavoro straordinario, è considerato anche l'importo della 13ª mensilità, ragguagliata a mese, dell'anno immediatamente precedente.
L'onere presumibile in L. 100 milioni derivante dalla applicazione della presente legge farà carico al cap. 360 del Bilancio 1979 e per gli anni successivi sullo stesso o corrispondente capitolo del Bilancio regionale.
La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.