§ 2.1.40 - L.R. 1 febbraio 1988, n. 4.
Modifiche ed integrazioni all'art. 44 della L.R. 25-7-1974, n. 16.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:01/02/1988
Numero:4


Sommario
Art. 1.      A decorrere dal 1° luglio 1977 nella base del calcolo per la determinazione del compenso orario per le prestazioni di lavoro straordinario, di cui all'art. 44 della legge regionale 25-7-74 n. [...]
Art. 2.      L'onere presumibile in L. 100 milioni derivante dalla applicazione della presente legge farà carico al cap. 360 del Bilancio 1979 e per gli anni successivi sullo stesso o corrispondente capitolo [...]
Art. 3.      La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.


§ 2.1.40 - L.R. 1 febbraio 1988, n. 4.

Modifiche ed integrazioni all'art. 44 della L.R. 25-7-1974, n. 16.

 

Art. 1.

     A decorrere dal 1° luglio 1977 nella base del calcolo per la determinazione del compenso orario per le prestazioni di lavoro straordinario, di cui all'art. 44 della legge regionale 25-7-74 n. 16, è compresa anche la misura mensile dell'indennità integrativa speciale spettante, alla data del 1° gennaio di ogni anno, alla generalità del personale in attività di servizio.

     La misura complessiva così ottenuta è arrotondata a lire 10 per eccesso.

     A decorrere dal 1° gennaio 1978, ai fini della determinazione del compenso orario per le prestazioni di lavoro straordinario, è considerato anche l'importo della 13ª mensilità, ragguagliata a mese, dell'anno immediatamente precedente.

 

     Art. 2.

     L'onere presumibile in L. 100 milioni derivante dalla applicazione della presente legge farà carico al cap. 360 del Bilancio 1979 e per gli anni successivi sullo stesso o corrispondente capitolo del Bilancio regionale.

 

     Art. 3.

     La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.