§ 2.1.39 - L.R. 2 settembre 1987, n. 28.
Interpretazione autentica dell'art. 117 della L.R. 25-7-1974 n. 16 e del IV comma dell'art. 9 della L.R. 4-4-1977 n. 13.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:02/09/1987
Numero:28


Sommario
Art. 1.      Il termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 117 della L.R. 25-7- 1974, n. 16 e del quarto comma dell'art. 9 della L.R. 4-4-77, n. 13 è da ritenersi perentorio.


§ 2.1.39 - L.R. 2 settembre 1987, n. 28.

Interpretazione autentica dell'art. 117 della L.R. 25-7-1974 n. 16 e del IV comma dell'art. 9 della L.R. 4-4-1977 n. 13.

 

Art. 1.

     Il termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 117 della L.R. 25-7- 1974, n. 16 e del quarto comma dell'art. 9 della L.R. 4-4-77, n. 13 è da ritenersi perentorio.

     Restano salvi eventuali deliberati, esecutivi ai sensi di legge, posti in essere dalla Giunta regionale.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.