§ 2.1.20 - L.R. 10 luglio 1981, n. 18.
Norme per il recepimento del secondo accordo relativo al personale della Regione. [*]


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:10/07/1981
Numero:18


Sommario
Art. 1.  (Finalità della legge).
Art. 2.  (Coordinamento).
Art. 3.  (Assenza per infermità).
Art. 4.  (Interruzione ferie).
Art. 5.  (Reclutamento del personale).
Art. 6.  (Formazione e aggiornamento professionale).
Art. 7.  (Trattamento economico iniziale).
Art. 8.  (Progressione economica).
Art. 9.  (Lavoro ordinario notturno e festivo).
Art. 10.  (Lavoro straordinario).
Art. 11.  (Trattenute per scioperi brevi).
Art. 12.  (Mobilità del personale fra le Regioni e gli Enti locali).
Art. 13.  (Informazione).
Art. 14.  (Contrattazione decentrata).
Art. 15.  (Benefici per riparametrazione professionale).
Art. 16.  (Inquadramento nei nuovi livelli retributivi).
Art. 17.  (Riconoscimento anzianità).
Art. 18.  (Concorsi interni).
Art. 19.  (Inquadramento nel settimo livello).
Art. 20.  (Pensionabilità).
Art. 21.  (Personale di ruolo della formazione professionale).
Art. 22.  (Inquadramento del personale di ruolo di altre regioni).
Art. 23.  (Inquadramento personale proveniente dallo Stato ed Enti soppressi).
Art. 24.  (Validità del contratto).


§ 2.1.20 - L.R. 10 luglio 1981, n. 18.

Norme per il recepimento del secondo accordo relativo al personale della Regione. [*]

 

Art. 1. (Finalità della legge).

     Con la presente legge la Regione Basilicata recepisce i contenuti del contratto nazionale per il personale delle Regioni a statuto ordinario per il triennio 1979/81 e disciplina, in conformità, lo stato giuridico ed il trattamento economico del proprio personale.

 

CAPO I

STATO GIURIDICO DEL PERSONALE

 

     Art. 2. (Coordinamento).

     Il compenso per la funzione di coordinamento di cui all'art. 10 della legge regionale 22-2-1980, n. 11, a decorrere dall'1-2-1981, è fissato nella misura del 20% del valore iniziale del nuovo livello ottavo.

     Detto compenso non è utile agli effetti della tredicesima mensilità, del lavoro straordinario e non è pensionabile.

 

     Art. 3. (Assenza per infermità). [1]

 

     Art. 4. (Interruzione ferie).

     La fruizione del congedo ordinario è interrotta qualora il dipendente sia costretto ad un ricovero ospedaliero o contragga una grave malattia ovvero subisca un infortunio grave.

     Occorre, in ogni caso, che l'infermità venga adeguatamente e tempestivamente documentata.

 

     Art. 5. (Reclutamento del personale).

     Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di ammissione all'impiego regionale, è consentito, per il reclutamento del personale con peculiari professionalità, di adottare procedure speciali articolate nelle due fasi di seguito specificate:

     a) la prima consistente in una selezione dei candidati sulla base dei titoli professionali e di servizio e previo esame colloquio per l'ammissione ad un corso finalizzato alla formazione specifica dei candidati stessi;

     b) la seconda consistente in una prova finale di accertamento della formazione conseguita nel predetto corso con conseguente predisposizione di una graduatoria di merito per il conferimento dei posti messi a concorso.

     Per l'attuazione delle due suddette fasi, il regolamento per l'ammissione agli impieghi regionali, di cui all'art. 29 della L.R. 25-7- 74, n. 16 individuerà espressamente le peculiarità di cui al 1° comma del presente articolo e le modalità di espletamento della prova-colloquio e della prova finale di accertamento prevista al termine del corso di formazione, nonché i criteri per la partecipazione ai corsi del personale regionale, mediante l'utilizzo del congedo straordinario di cui alla lett. i) dell'art. 18 della L.R. 22-2-80, n. 11.

 

     Art. 6. (Formazione e aggiornamento professionale).

     La Regione promuove e favorisce forme permanenti di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale.

     La definizione dei piani dei corsi di qualificazione e aggiornamento, la definizione di orari privilegiati e l'uso parziale delle 150 ore sono demandati alla contrattazione decentrata a livello regionale.

     Il personale che, in base ai predetti programmi, è tenuto a partecipare ai corsi di formazione cui la Regione lo iscrive, è considerato in servizio a tutti gli effetti e i relativi oneri sono a carico della Regione.

     Qualora i corsi si svolgono fuori sede, compete, ricorrendone i presupposti, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese secondo la normativa vigente.

 

CAPO II

TRATTAMENTO ECONOMICO

 

     Art. 7. (Trattamento economico iniziale).

     A decorrere dal 1° febbraio 1981 lo stipendio iniziale annuo lordo spettante al personale regionale, per ciascun livello funzionale, è stabilito come segue:

 

 

Livello funzionale                          Stipendio iniziale

     I                                          2.160.000

     I (dopo  6  mesi)                          2.400.000

    II                                          2.688.000

   III                                          3.012.000

    IV                                          3.372.000

     V                                          4.140.000

    VI                                          4.920.000

   VII                                          5.964.000

  VIII                                          8.700.000

 

 

     Art. 8. (Progressione economica).

     Lo stipendio iniziale annuo lordo previsto dal precedente art. 7 è suscettibile di incrementi per classi e scatti alle condizioni e nelle misure sottoindicate:

     a) otto classi biennali di importo pari all'otto per conto del valore iniziale di livello;

     b) scatti periodici biennali del 2,50% da attribuire dopo l'8ª classe calcolati sullo stipendio iniziale di livello aumentato del valore delle classi.

     Il numero degli scatti biennali è determinato in modo da garantire il raggiungimento della quantità di incremento economico realizzabile nel corrispondente livello funzionale al 40° anno di anzianità secondo l'accordo per il triennio 1976/78, recepito con legge regionale 22-2-1980, n. 11.

     In caso di nascita di figli è concessa una maggiorazione dello stipendio, comprensivo delle classi maturate, pari al 2,50 per cento, alle condizioni previste per l'attribuzione di aumenti biennali anticipati di stipendio al personale civile dello Stato. La maggiorazione è riassorbita all'atto del conferimento della successiva classe o scatto di stipendio.

     Le classi e gli aumenti biennali periodici, anche se convenzionali, si conferiscono, in analogia con quanto stabilito dal 4° comma dell'art. 24 della legge dello Stato 11-7-1980, n. 312 con decorrenza dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto.

 

     Art. 9. (Lavoro ordinario notturno e festivo). [3]

 

     Art. 10. (Lavoro straordinario).

     Le misure orarie dei compensi per lavoro straordinario restano congelate, per il periodo di validità del contratto 1979/81, negli importi determinati ai sensi dell'art. 24 della L.R. 22-2-1980, n. 11, fatti salvi gli incrementi derivati dall'indennità integrativa speciale.

     In caso di eccezionali ed indilazionabili esigenze di servizio e per specifiche posizioni di lavoro, è consentito autorizzare con le procedure indicate all'ultimo comma dell'art. 16 della L.R. 22-2-1980, n. 11, un numero complessivo di dipendenti, non superiore al due per cento dell'organico, ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario in misura eccedente il limite individuale di 300 ore annue indicato nello steso ultimo comma dell'art. 16.

     I dipendenti cui può applicarsi il disposto del comma precedente, sono individuati tra quelli che operano in diretta collaborazione per il funzionamento degli organi istituzionali della Regione.

     I limiti di cui all'art. 16 della L.R. 22-2-1980, n. 11 sono aumentati del 100% per il personale dipendente impegnato in attività connesse alla ricostruzione delle zone terremotate, sentite le Organizzazioni Sindacali del personale [2].

 

     Art. 11. (Trattenute per scioperi brevi).

     Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa, le trattenute sulle retribuzioni sono limitate alla effettiva durata dell'astensione dal lavoro.

     In tal caso la trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria del lavoro straordinario, senza le maggiorazioni, aumentata della quota corrispondente agli emolumenti a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa predetta, con esclusione, in ogni caso, delle quote di aggiunta di famiglia.

     Viene confermato il limite annuale di 12 ore per le assemblee in orario di lavoro.

 

     Art. 12. (Mobilità del personale fra le Regioni e gli Enti locali).

     Dopo un anno trascorso in posizione di comando presso Enti locali, i dipendenti regionali possono essere a questi trasferiti quando la normativa degli Enti stessi ne consenta l'inquadramento nei propri ruoli, sempreché esista disponibilità di posti nei relativi livelli funzionali corrispondenti a quelli di appartenenza presso la Regione.

     Il relativo provvedimento di autorizzazione è adottato, su richiesta dell'Amministrazione interessata, dalla Giunta regionale con il consenso del dipendente.

     Dopo un anno trascorso in posizione di comando presso la Regione, i dipendenti di Enti locali possono essere inquadrati nel ruolo regionale.

     Il provvedimento di inquadramento è adottato dalla Giunta regionale con il consenso del dipendente previa intesa con la amministrazione interessata a condizione che esista la disponibilità del posto in organico corrispondente al livello funzionale rivestito dal dipendente nell'ente di provenienza; la decorrenza degli effetti giuridici ed economici dell'inquadramento coincide con la data di esecutività del relativo provvedimento ed è contestuale alla cancellazione dei ruoli dell'Ente di provenienza.

     Il dipendente trasferito si colloca nella posizione retributiva corrispondente a quella in godimento.

 

CAPO III

DIRITTI SINDACALI

 

     Art. 13. (Informazione).

     Nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali ed al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza dei servizi, la Regione garantisce una costante e tempestiva informazione alle organizzazioni sindacali sugli atti e sui provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, nonché i programmi e gli investimenti della Regione.

     L'informazione riguarda sia gli atti e i provvedimenti che direttamente attengono alle materie predette, sia atti o provvedimenti relativi agli altri oggetti dai quali, comunque, discendono conseguenze riguardanti il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi.

     L'informazione avviene a livello di strutture sindacali orizzontali e verticali.

 

     Art. 14. (Contrattazione decentrata).

     Nell'ambito e nei limiti della disciplina dell'accordo contrattuale nazionale, sono demandate agli organi regionali, previo confronto in sede regionale con le organizzazioni sindacali del personale firmatarie dell'accordo nazionale che viene recepito con la presente legge, le decisioni sulle seguenti materie:

     a) formazione e aggiornamento professionale, nel quadro dei programmi regionali, nonché riqualificazione in relazione ai programmi di sviluppo e adeguamento della struttura operativa regionale;

     b) articolazione degli orari di lavoro;

     c) standards di rendimento comprese le verifiche periodiche dei risultati del lavoro straordinario;

     d) sistemi, criteri e modalità per i riscontri di produttività volti a migliorare l'efficienza dei servizi nonché connessi criteri di valutazione;

     e) proposte concernenti la gestione dei servizi sociali riguardanti il personale dipendente;

     f) organizzazione interna e funzionamento degli uffici e dei servizi.

     Qualora a seguita di ristrutturazione dei servizi emergano nuovi profili professionali si provvederà all'inquadramento nei livelli mediante la contrattazione decentrata.

     A tal fine la Regione procederà, mediante riqualificazione professionale del personale in servizio, con concorso interno ai fini dell'inquadramento.

     Gli accordi decentrati non possono comportare modificazioni al trattamento economico previsto dalla presente legge, in conformità all'accordo contrattuale nazionale.

 

CAPO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 15. (Benefici per riparametrazione professionale).

     A decorrere dal 10 febbraio 1981 al personale di ruolo della Regione è attribuito il beneficio economico mensile, a titolo di riparametrazione professionale, di seguito specificato:

 

 

Livello funzionale                         Beneficio mensile

     I                                         L.  45.000

     I (dopo 6 mesi)                           L.  51.500

    II                                         L.  51.500

   III                                         L.  55.000

    IV                                         L.  61.200

     V                                         L. 101.250

    VI                                         L. 128.700

   VII                                         L. 133.600

  VIII                                         L. 180.416

 

 

     Art. 16. (Inquadramento nei nuovi livelli retributivi). [4]

     L'inquadramento economico nei nuovi livelli retributivi previsti dal precedente art. 7 è disposto sulla base del maturato economico determinato come segue:

     a) stipendio tabellare in godimento al 31-1-1981 comprensivo di scatti e classi acquisite, escluso quanto anticipato con deliberazione di Giunta regionale n. 2779 del 29-5-1980;

     b) beneficio per riparametrazione professionale di cui al precedente art. 15, calcolato per dodici mensilità;

     c) valutazione della anzianità complessiva di servizio determinata ai sensi del seguente art. 17.

     La posizione giuridica ed economica nel livello è determinata con le modalità previste dall'art. 45 della legge regionale 22 febbraio 1980, n. 11.

 

     Art. 17. (Riconoscimento anzianità).

     L'anzianità di servizio effettivamente reso presso la Regione e quella precedente presa a base ai fini dell'inquadramento ai sensi della legge regionale 25-7-74, n. 16 e successive modificazioni e integrazioni vengono valutate con decorrenza 1-2-1981 nella misura di lire 800 al mese per ogni anno di anzianità.

 

     Art. 18. (Concorsi interni).

     La percentuale fissata dal settimo comma dell'art. 44 della L.R. 22-2- 80, n. 11, per la determinazione dei posti disponibili nei concorsi interni per il passaggio al quarto, quinto e sesto livello, è aumentata dal trenta per cento al cinquanta per cento, ferme restando tutte le altre condizioni, termini e modalità previsti nella predetta legge.

 

     Art. 19. (Inquadramento nel settimo livello).

     Per la maturazione del triennio di servizio richiesta dal secondo comma dell'art. 44 della legge regionale 22-2-1980, n. 11, ai fini dell'inquadramento nel settimo livello funzionale, è valutato, nella misura del cinquanta per cento per un massimo di un anno e mezzo, anche il servizio effettivamente prestato nella qualifica di Collaboratore o nella carriera di concetto o equivalente.

 

     Art. 20. (Pensionabilità).

     Il beneficio «una tantum» di lire 120.000 rapportato al mese, per l'anno 1979 e le anticipazioni per il 1980 e gennaio 1981 corrisposti ai sensi della deliberazione di Giunta regionale N. 2779 del 29-5-1980 sono assoggettati alle normali ritenute, comprese quelle assistenziali e previdenziali e, pertanto, sono pensionabili.

 

     Art. 21. (Personale di ruolo della formazione professionale).

     Fino alla definizione della disciplina contrattuale in applicazione della legge 21-12-1978, n. 845, vengono confermate le collocazioni funzionali del personale addetto alle attività di Formazione Professionale previste dalla legge regionale 22-2-1980, n. 11.

     Fermo restando l'orario di lavoro fissato in 36 ore settimanali, è demandata alla contrattazione decentrata a livello regionale la articolazione dell'orario medesimo, finalizzato al soddisfacimento delle diverse esigenze dell'attività di formazione.

 

     Art. 22. (Inquadramento del personale di ruolo di altre regioni).

     Con le stesse modalità e condizioni dell'art. 12 della presente legge è consentito l'inquadramento del personale regionale di ruolo in posizione di comando presso la Regione Basilicata alla data del 22-7-1980.

 

     Art. 23. (Inquadramento personale proveniente dallo Stato ed Enti soppressi).

     Il personale proveniente dallo Stato e dagli Enti soppressi ex D.P.R. 24-7-1977, n. 616 o legge 21-10-78, n. 641 o legge 20-3-75, n. 70, destinatari rispettivamente del contratto dei dipendenti statali e del contratto del parastato, con successiva legge regionale, sarà inquadrato dall'1-2-1981 con le modalità che saranno definite in sede nazionale anche per quanto riguarda gli aspetti previdenziali e comunque tali da evitare cumulo di benefici nell'arco del triennio.

 

     Art. 24. (Validità del contratto).

     Il periodo di validità del contratto triennale recepito con la presente legge, scade il 31 dicembre 1981, ferma restando la decorrenza dal 1° gennaio 1979.

 

 


[*] Vedi ora L.R. 12 marzo 1984, n. 6.

[1] Integra l'art. 20 della L.R. 22 febbraio 1980, n. 11.

[3] Sostituisce l'art. 26, commi 1 e 2, della L.R. 22 febbraio 1980, n. 11.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 22 ottobre 1981, n. 42.

[4] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.R. 7 agosto 1981, n. 22, concernente la "Rettifica dell'art. 16 della L.R. 18/81".