§ 2.1.12 - L.R. 3 novembre 1979, n. 38.
Gestione diretta del servizio di informatica regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:03/11/1979
Numero:38


Sommario
Art. 1.      Per la gestione del servizio di informatica, la Regione istituisce, nell'ambito del Dipartimento Programmazione di cui all'art. 14 della legge regionale 25 luglio 1974, n. 16, l'Ufficio «Centro [...]
Art. 2.      Il Comitato Tecnico della Programmazione, di cui all'art. 12 della legge regionale 3 febbraio 1978, n. 7 integrato dal Responsabile del Centro Elaborazione Dati e dal Responsabile dell'Ufficio [...]
Art. 3.      Per la finalità di cui al precedente art. 1 la Regione bandisce pubblici concorsi per titoli ed esami per l'assegnazione del Direttore del Centro e dei tecnici analisti, programmatori, operatori [...]
Art. 4.      Per l'espletamento dei concorsi di cui al precedente articolo 3 si osserveranno le norme dell'art. 28 e seguenti della legge regionale 25 luglio 1974, n. 16 e del vigente Regolamento per [...]
Art. 5.      Al personale esterno inquadrato ai sensi del precedente art. 4 compete il trattamento economico di cui agli artt. 97 e 98 della legge regionale 25 luglio 1974, n. 16.
Art. 6.      Al dipendenti addetti ai servizi di informatica regionale compete per il servizio ordinario notturno prestato fra le ore 22 e le ore 6 un compenso aggiuntivo pari a L. 400 all'ora.


§ 2.1.12 - L.R. 3 novembre 1979, n. 38.

Gestione diretta del servizio di informatica regionale.

 

Art. 1.

     Per la gestione del servizio di informatica, la Regione istituisce, nell'ambito del Dipartimento Programmazione di cui all'art. 14 della legge regionale 25 luglio 1974, n. 16, l'Ufficio «Centro Elaborazione Dati», con le seguenti attribuzioni:

     - realizza l'ammodernamento delle strutture amministrative e tecniche della Regione (mediante elaborazione elettronica dei dati), sviluppando procedure finalizzate a una gestione ottimale dei servizi;

     - coordina il trattamento delle informazioni relative ai fenomeni economici e sociali del territorio e ne cura la memorizzazione, al fine di creare un'unica banca dei dati per la costituzione di un sistema informativo regionale integrato;

     - fornisce agli Enti pubblici e agli Organismi economici e sociali della Regione informazioni di carattere legislativo, economico, sociale e amministrativo anche attraverso collegamenti a distanza via terminali;

     - cura la crescita e l'aggiornamento continuo delle proprie conoscenze sulle tecniche gestionali e sullo sviluppo dei sistemi informativi, per evitare i fenomeni di obsolescenza propri di questo particolare settore.

 

     Art. 2.

     Il Comitato Tecnico della Programmazione, di cui all'art. 12 della legge regionale 3 febbraio 1978, n. 7 integrato dal Responsabile del Centro Elaborazione Dati e dal Responsabile dell'Ufficio del Piano:

     - predispone entro il 30 settembre il piano annuale di attività, formulato sulla base delle indicazioni espresse dalla Giunta regionale, ed individua le procedure di automazione delle attività interne dell'Amministrazione regionale, ricercando le interrelazioni esistenti tra le singole procedure e la pianificazione economica regionale;

     - predispone, altresì, annualmente un organico documento sullo stato di attuazione del sistema informativo regionale e sul programma di sviluppo di esso.

 

     Art. 3.

     Per la finalità di cui al precedente art. 1 la Regione bandisce pubblici concorsi per titoli ed esami per l'assegnazione del Direttore del Centro e dei tecnici analisti, programmatori, operatori e perforatori occorrenti per l'espletamento del servizio, nonché dei tecnici per le apparecchiature ausiliarie (scarbonatrici, taglierine elettroniche ecc.).

     A tale scopo, la Tabella organica del personale è incrementata dei seguenti posti:

     - nella qualifica di Responsabile di Ufficio: posti n. 1;

     - nella qualifica di Funzionario: posti n. 10;

     - nella qualifica di Collaboratore: posti n. 15;

     - nella qualifica di Assistente: posti n. 30;

     - nella qualifica di Operatore: posti n. 2.

 

     Art. 4.

     Per l'espletamento dei concorsi di cui al precedente articolo 3 si osserveranno le norme dell'art. 28 e seguenti della legge regionale 25 luglio 1974, n. 16 e del vigente Regolamento per l'espletamento dei concorsi di assunzione all'impiego presso la Regione.

     I vincitori dei singoli concorsi saranno inquadrati nelle seguenti qualifiche funzionali del ruolo del personale della Regione:

     - nella qualifica di Responsabile di Ufficio: il Direttore del Centro;

     - nella qualifica di Funzionario: i tecnici analisti;

     - nella qualifica di Collaboratore: i tecnici programmatori;

     - nella qualifica di Assistente: i tecnici operatori e perforatori;

     - nella qualifica di Operatore: i tecnici addetti alle apparecchiature ausiliarie.

 

     Art. 5.

     Al personale esterno inquadrato ai sensi del precedente art. 4 compete il trattamento economico di cui agli artt. 97 e 98 della legge regionale 25 luglio 1974, n. 16.

     Per il trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza si applicano allo stesso personale gli artt. 100 e seguenti della medesima legge regionale e successive modificazioni.

 

     Art. 6.

     Al dipendenti addetti ai servizi di informatica regionale compete per il servizio ordinario notturno prestato fra le ore 22 e le ore 6 un compenso aggiuntivo pari a L. 400 all'ora.

     Per il servizio ordinario di turno prestato in giorno festivo compete un compenso aggiuntivo di L. 2.700 per prestazioni di durata superiore alla metà dell'orario di turno e di L. 1.350 per prestazioni di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore.