Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 04/04/1977 |
Numero: | 13 |
Sommario |
Art. 7. (Omissis) |
Art. 8. Le qualifiche di «Commesso Capo» e di «Usciere Capo» riportate in corrispondenza della qualifica regionale «Commesso» di cui alla tabella A richiamata dall'art. 116 2° comma della legge [...] |
Art. 9. (Omissis) |
Art. 10. (Omissis) |
Art. 11. (Omissis) |
§ 2.1.8 - L.R. 4 aprile 1977, n. 13.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 16 del 25 luglio 1974.
Artt. 1 - 6. [1]
(Omissis) [2].
Gli effetti economici derivanti dall'applicazione del presente articolo decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Le qualifiche di «Commesso Capo» e di «Usciere Capo» riportate in corrispondenza della qualifica regionale «Commesso» di cui alla tabella A richiamata dall'art. 116 2° comma della
La disposizione di cui al comma precedente, relativa all'inquadramento nella qualifica di «Operatore», si applica anche al personale proveniente da Enti nel cui regolamento non siano previste le qualifiche di «Commesso Capo» o di «Usciere Capo» e che, comunque, abbia una anzianità di almeno 10 anni di servizio.
Gli effetti economici derivanti dall'applicazione del presente articolo decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.
(Omissis) [3].
E' escluso dal beneficio di cui al presente articolo il personale già immesso nella qualifica immediatamente superiore a quella del primo inquadramento, in applicazione dell'art. 117 della
Gli effetti giuridici ed economici derivanti dall'applicazione del presente articolo decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.
(Omissis) [4].
Gli effetti economici derivanti dall'applicazione del presente articolo decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.
(Omissis) [1].
Artt. 12. - 13. (Disposizioni finanziarie e pubblicazione).
(Omissis).
[1] Integrano e modificano la
[2] Modifca l'art. 114, lett. b), della
[3] Modifica l'art. 117 della
[4] Integra l'art. 123 della
[1] Integrano e modificano la