§ 1.5.13 - L.R. 12 agosto 1996, n. 40.
Modifica all'art. 9 della L.R. 31.8.1995, n. 60 - Norme per il riordinamento delle funzioni amministrative in materia di espropriazione per pubblica [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.5 ordinamento istituzionale e deleghe agli enti locali
Data:12/08/1996
Numero:40


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 1.5.13 - L.R. 12 agosto 1996, n. 40.

Modifica all'art. 9 della L.R. 31.8.1995, n. 60 - Norme per il riordinamento delle funzioni amministrative in materia di espropriazione per pubblica utilità. Delega di funzioni agli Enti Locali - Disciplina dei poteri espropriativi relativi alle opere di interventi dei consorzi per le aree di sviluppo industriale.

 

Art. 1. [1]

 

     Art. 2.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

 


[1] Sostituisce l'art. 9 della L.R. 31 agosto 1995, n. 60.