§ 1.5.2 - L.R. 20 giugno 1974, n. 7.
Delega ai Comuni, alle Province e ad altri Enti pubblici per l'esecuzione dei lavori previsti dall'art. 4 del D.L. 21 settembre 1973, n. 564 convertito, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.5 ordinamento istituzionale e deleghe agli enti locali
Data:20/06/1974
Numero:7


Sommario
Art. 1.      In applicazione dell'articolo 9 del D.L. 21 settembre 1973, n. 564, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1973, n. 371, e dell'art. 55 dello Statuto regionale, la Regione [...]
Art. 2.      Il Presidente della Giunta regionale, verificata l'esistenza delle condizioni di cui al precedente articolo 1, adotterà con decreto i provvedimenti di esercizio della delega per i singoli Enti, [...]


§ 1.5.2 - L.R. 20 giugno 1974, n. 7.

Delega ai Comuni, alle Province e ad altri Enti pubblici per l'esecuzione dei lavori previsti dall'art. 4 del D.L. 21 settembre 1973, n. 564 convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1973, n. 731.

 

Art. 1.

     In applicazione dell'articolo 9 del D.L. 21 settembre 1973, n. 564, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1973, n. 371, e dell'art. 55 dello Statuto regionale, la Regione Basilicata delega l'esecuzione dei lavori previsti nell'articolo 4 dello stesso Decreto Legge, di competenza di Comuni, Province ed altri Enti pubblici, agli Enti medesimi quando questi forniscano garanzie di provvedere con adeguate attrezzature tecniche e ne abbiano fatto richiesta entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del sopradetto Decreto Legge.

 

     Art. 2.

     Il Presidente della Giunta regionale, verificata l'esistenza delle condizioni di cui al precedente articolo 1, adotterà con decreto i provvedimenti di esercizio della delega per i singoli Enti, su conforme parere della Giunta.