§ 1.2.3 - L.R. 22 giugno 1973, n. 13.
Spese e contributi per convegni, indagini conoscitive, studi, ricerche ed altre attività per fini istituzionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:22/06/1973
Numero:13


Sommario
Art. 1.      Il Consiglio dispone convegni, indagini conoscitive, studi e ricerche per il raggiungimento dei fini istituzionali della Regione con particolare riferimento alla programmazione economica [...]
Art. 2. 
Art. 3.      Nell'assumere le iniziative di cui agli articoli precedenti, il Consiglio, la Giunta e l'Ufficio di Presidenza rispettivamente determinano la misura della spesa da impegnare e le modalità di [...]


§ 1.2.3 - L.R. 22 giugno 1973, n. 13.

Spese e contributi per convegni, indagini conoscitive, studi, ricerche ed altre attività per fini istituzionali.

(B.U. 25 luglio 1973, n. 19)

 

Art. 1.

     Il Consiglio dispone convegni, indagini conoscitive, studi e ricerche per il raggiungimento dei fini istituzionali della Regione con particolare riferimento alla programmazione economica regionale.

     Delibera inoltre la pubblicazione di una rivista quindicinale secondo le norme di un apposito regolamento che sarà emesso entro tre mesi, al fine di incentivare e divulgare la conoscenza dei problemi regionali e di documentare l'attività e gli interventi della Regione.

     Quando ne ravvisi l'utilità dispone la pubblicazione e la diffusione di studi, documentazioni, opuscoli e monografie specie di carattere giuridico, sociale ed economico e concede sovvenzioni, sussidi o premi ad enti, istituti, società, agenzie di stampa, editori, studiosi e giornalisti.

 

     Art. 2. [1]

     La Giunta Regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, nell'ambito delle rispettive competenze, sono autorizzati, quando ne ravvisino l'utilità ad organizzare convegni o a concedere contributi per la loro organizzazione, allo scopo di dibattere ed approfondire argomenti di interesse regionale. Sono altresì autorizzati a disporre indagini conoscitive, studi e ricerche, al fine di acquisire dati, notizie ed ogni altro elemento utile per la soluzione dei problemi di particolare importanza.

     La Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza, nell’ambito delle rispettive competenze, sono autorizzati a disporre la pubblicazione e la diffusione di studi, documentazioni, opuscoli e monografie specie di carattere giuridico, sociale ed economico, a concedere sovvenzioni, sussidi o premi ad enti, istituti, organizzazioni, associazioni, società, agenzie di stampa, editori, studiosi e giornalisti per prestazioni o manifestazioni di interesse della Regione [2].

 

     Art. 3.

     Nell'assumere le iniziative di cui agli articoli precedenti, il Consiglio, la Giunta e l'Ufficio di Presidenza rispettivamente determinano la misura della spesa da impegnare e le modalità di erogazione.

     Ai destinatari dei contributi di cui al 30 comma dell'art. 1 incombe l'obbligo di dimostrare e documentare l'impiego delle somme ricevute, secondo la destinazione prevista nel provvedimento di concessione.

 

 


[1] Articolo così modificato e integrato dalla L.R. 27 maggio 1975, n. 41.

[2] Comma così modificato dall'art. 36 della L.R. 4 agosto 2011, n. 17.