§ 6.2.1 – L.R. 10 gennaio 1986, n. 2.
Norme per il trasferimento agli enti destinatari dei beni immobili assegnati alle Regioni ai sensi dell'art. 139 del T.U. delle leggi sugli interventi [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 finanze, demanio, patrimonio
Data:10/01/1986
Numero:2


Sommario
Art. 1.      Le opere pubbliche realizzate e collaudate dalla Cassa per il Mezzogiorno, assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 139 del T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con [...]
Art. 2.      Le opere di cui all'art. 1 sono trasferite con le seguenti modalità
Art. 3.      I beni sono trasferiti nello stato attuale di fatto e di diritto: gli Enti destinatari continuano o subentrano nella titolarità di tutte le situazioni attive e passive inerenti alla gestione ed [...]
Art. 4. 
Art. 5.      Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale trasmette ai singoli Enti destinatari, l'elenco, precedentemente approvato con [...]
Art. 6.  (Urgenza).


§ 6.2.1 – L.R. 10 gennaio 1986, n. 2.

Norme per il trasferimento agli enti destinatari dei beni immobili assegnati alle Regioni ai sensi dell'art. 139 del T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218.

(B.U. 28 gennaio 1986, n. 2).

 

Art. 1.

     Le opere pubbliche realizzate e collaudate dalla Cassa per il Mezzogiorno, assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 139 del T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, sono trasferite in proprietà agli Enti Locali e agli Enti originariamente concessionari o affidatari delle opere, che ne assumono la gestione e la manutenzione ad ogni effetto di legge.

     Sono escluse dalla presente normativa le opere acquedottistiche realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno, trasferite alla Regione Abruzzo, la cui destinazione è disciplinata da apposito provvedimento di legge regionale.

     Sono del pari esclusi dalla presente normativa gli immobili realizzati o riadattati dalla Cassa per il Mezzogiorno per essere in tutto o in parte destinati a sede o attività dei Centri di Servizi Culturali direttamente gestiti dalla Regione Abruzzo per effetto della delibera CIPE 12 dicembre 1972 e della successiva L.R. 6 luglio 1978, n. 35: all'eventuale trasferimento di tali immobili ed all'individuazione degli Enti destinatari si provvederà con apposita legge regionale che riordini natura, funzioni e organizzazione dei Centri suddetti e del Settore della Giunta Regionale in cui sono inseriti [1].

 

     Art. 2.

     Le opere di cui all'art. 1 sono trasferite con le seguenti modalità:

     - opere e strutture scolastiche relative ad Istituti di istruzione tecnica - Enti destinatari: Province;

     - opere e strutture scolastiche relative ad Istituti di istruzione obbligatoria e ad Istituti di istruzione professionale ed in genere strutture scolastiche alla cui manutenzione i Comuni sono tenuti ai sensi dell'art. 91 - 1° comma - lettera F) T.U.L.C.P. 3 marzo 1934,n. 383, strutture socio educative per l'infanzia - Enti destinatari: Comuni [2];

     - opere di bonifica fondiaria - Enti destinatari: Consorzi di Bonifica integrale;

     - opere di bonifica montana - Enti destinatari: Consorzi di Bonifica Montana;

     - opere stradali a servizio delle opere di sviluppo industriale - Enti destinatari: Consorzi Abruzzesi per le Aree ed i nuclei di sviluppo industriale;

     - opere e strutture ospedaliere Comuni nella cui circoscrizione sono situate le opere e le strutture, con vincolo di destinazione per le attività delle Unità Locali Socio-Sanitarie competenti per territorio;

     - opere stradali in genere - Enti destinatari: Province, Comuni, Comunità Montane o Consorzi di Bonifica a seconda che trattasi di opere a servizio della viabilità intercomunale, comunale, rurale o afferente ad opere di bonifica;

     - opere di interesse storico, architettonico, artistico o turistico - Enti destinatari: Comuni.

     In ogni caso, in difetto di altri criteri, le opere verranno trasferite agli Enti pubblici competenti per settore o per materia in base alla categoria dell'opera.

     In mancanza di tale criterio il trasferimento avrà luogo in favore dell'Ente originariamente concessionario dell'opera.

     Per le opere stradali di interesse interprovinciale la Giunta Regionale provvederà alla definizione dei rapporti di trasferimento mediante apposita convenzione con l'ANAS.

 

     Art. 3.

     I beni sono trasferiti nello stato attuale di fatto e di diritto: gli Enti destinatari continuano o subentrano nella titolarità di tutte le situazioni attive e passive inerenti alla gestione ed alla conservazione degli immobili.

 

     Art. 4. [3]

     [I beni conservano il vincolo di destinazione originario.

     Il Consiglio Regionale, su istanza motivata degli Enti interessati, potrà autorizzare, in caso di permanente inutilizzabilità funzionale delle Opere, la loro trasformazione patrimoniale, prescrivendo le necessarie garanzie per assicurare la destinazione pubblica dei beni di nuova acquisizione.

     In caso di inutilizzazione parziale o totale di detti beni la Regione ha diritto di preferenza in ordine all'eventuale utilizzazione di beni stessi per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali o di altre attività di rilevante interesse pubblico.]

 

     Art. 5.

     Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale trasmette ai singoli Enti destinatari, l'elenco, precedentemente approvato con delibera della Giunta regionale, dei beni pervenuti alla Regione e trasferiti agli Enti stessi ai sensi dell'art. 1, con i documenti e le posizioni di archivio, eventualmente esistenti presso la Regione, relativi a ciascuna unità immobiliare, applicandosi, per quanto riguarda il regime delle iscrizioni e delle trascrizioni presso gli uffici immobiliari, le vigenti norme statali che disciplinano la successione dei beni pubblici alle Regioni e agli Enti locali territoriali.

 

     Art. 6. (Urgenza).

     (Omissis).


[1] Comma aggiunto con art. 1 L.R. 1 ottobre 1986, n. 61.

[2] Periodo così sostituito con art. 1 L.R. 1 ottobre 1986, n. 61.

[3] Articolo abrogato dall’art. 2 bis della L.R. 8 gennaio 1993, n. 3, introdotto dall’art. 63 della L.R. 25 agosto 2006, n. 29.