§ 6.1.194 - L.R. 10 gennaio 2011, n. 3.
Modifica alla legge regionale 9 gennaio 2010, n. 2: 'Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010. Bilancio pluriennale 2010-2012'.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 programmazione, bilancio, contabilità
Data:10/01/2011
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Inserimento dell’art. 34 quater nella l.r. 2/2010
Art. 2.  Entrata in vigore


§ 6.1.194 - L.R. 10 gennaio 2011, n. 3.

Modifica alla legge regionale 9 gennaio 2010, n. 2: 'Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010. Bilancio pluriennale 2010-2012'.

(B.U. 14 gennaio 2011, n. 6 Speciale)

 

Art. 1. Inserimento dell’art. 34 quater nella l.r. 2/2010

1. Dopo l’articolo 34 ter della legge regionale 9 gennaio 2010, n. 2: “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010. Bilancio pluriennale 2010-2012”, è inserito il seguente:

 

“Art. 34 quater. Agenzia Sanitaria Regionale

1. Ai sensi dell’art. 47 della l.r. 3/2002, è approvato l’allegato bilancio, per l’esercizio finanziario 2010, dell’Agenzia Sanitaria Regionale – A.S.R..

2. Ai sensi della l.r. 10 marzo 2008, n. 5 (Un sistema di garanzie per la salute – Piano sanitario regionale 2008-2010), è autorizzata l’iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, del seguente stanziamento relativo al finanziamento in favore dell’Agenzia Sanitaria Regionale – A.S.R.:

- Euro 2.250.000,00 al capitolo 12.01.001 – 81509 per il finanziamento dell’Agenzia Sanitaria Regionale – A.S.R.;

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’ASR è tenuta ad adottare i provvedimenti di variazione del bilancio così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.

4. In caso di inadempimento, si provvede in via sostitutiva”.

 

     Art. 2. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.