§ 6.1.83 - L.R. 22 febbraio 2000, n. 16.
Applicazione dell'imposta regionale sui canoni demaniali riguardanti le concessioni demaniali relative ai trabocchi ed agli enti pubblici. [*]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 programmazione, bilancio, contabilità
Data:22/02/2000
Numero:16


Sommario
Art. 1.      Ai fini dell'applicazione dell'imposta di cui alla L.R. 4 gennaio 1972, n. 11 e successive modificazioni, le concessioni demaniali riguardanti i trabocchi rientrano in quelle previste dalla [...]
Art. 2.      L'imposta regionale di cui all'art. 2 alla L.R. 4.1.1972, n. 1, e successive modificazioni relative alle concessioni demaniali rilasciate in favore degli Enti Pubblici e Consorzi di Bonifica per [...]
Art. 3.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 6.1.83 - L.R. 22 febbraio 2000, n. 16.

Applicazione dell'imposta regionale sui canoni demaniali riguardanti le concessioni demaniali relative ai trabocchi ed agli enti pubblici. [*]

(B.U. n. 8 bis del 10 marzo 2000).

 

Art. 1.

     Ai fini dell'applicazione dell'imposta di cui alla L.R. 4 gennaio 1972, n. 11 e successive modificazioni, le concessioni demaniali riguardanti i trabocchi rientrano in quelle previste dalla lett. d) dell'art. 01 della legge 494/1993.

 

     Art. 2.

     L'imposta regionale di cui all'art. 2 alla L.R. 4.1.1972, n. 1, e successive modificazioni relative alle concessioni demaniali rilasciate in favore degli Enti Pubblici e Consorzi di Bonifica per impianti pubblici o di pubblico interesse è ridotta al 2% del canone di concessione statale.

 

     Art. 3.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

[*] Il Governo ha precisato che l'art. 2 della L. 281/70 prevede che l'imposta è dovuta dal concessionario "contestualmente e con le medesime modalità del canone di concessione".