§ 6.1.80 - L.R. 27 dicembre 1999, n. 146.
Interpretazione autentica dell'art. 2 della L.R. 4 gennaio 1972, n. 1recante: Norme in materia di tributi propri della Regione.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 programmazione, bilancio, contabilità
Data:27/12/1999
Numero:146


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 6.1.80 - L.R. 27 dicembre 1999, n. 146.

Interpretazione autentica dell'art. 2 della L.R. 4 gennaio 1972, n. 1recante: Norme in materia di tributi propri della Regione.

(B.U. n. 31 Straord. del 28 dicembre 1999).

 

Art. 1. [1]

     L'Art. 2 della L.R. 4 gennaio 1972, n. 1 va interpretato nel senso che sono escluse dall'applicazione dell'imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile, le concessioni sulle aree del demanio marittimo di cui all'art. 01 della legge n. 494 del 4/12/1993, alla cui estensione si è provveduto con l'art. 10 della L.R. n. 141 del 17 dicembre 1997.

 

     Art. 2.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Articolo così corretto con errata corrige pubblicato nel B.U. 28 gennaio 2000, n. 3.