§ 6.1.46 - L.R. 20 dicembre 1994, n. 99.
Interpretazione autentica dell'art. 1 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 22 avente per oggetto: «Certificazione di regolarità contabile per gli [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 programmazione, bilancio, contabilità
Data:20/12/1994
Numero:99


Sommario
Art. unico.      La norma di cui all'art. 1 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 22, va intesa nel senso che l'obbligo di certificazione contabile per Enti


§ 6.1.46 - L.R. 20 dicembre 1994, n. 99.

Interpretazione autentica dell'art. 1 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 22 avente per oggetto: «Certificazione di regolarità contabile per gli enti beneficiari di contributi regionali».

(B.U. n. 34 del 30 dicembre 1994).

 

Art. unico.

     La norma di cui all'art. 1 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 22, va intesa nel senso che l'obbligo di certificazione contabile per Enti

- Pubblici e privati - (con esclusione degli Enti locali territoriali) ed

Associazioni beneficiarie di contributi regionali per un importo annuo

superiore a lire 20 milioni ricorre esclusivamente nei casi in cui si

tratti di contributi finanziati con risorse proprie della Regione.