§ 6.1.4 - L.R. 12 luglio 1977, n. 32.
Abbandono dei crediti di modico valore.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 programmazione, bilancio, contabilità
Data:12/07/1977
Numero:32

§ 6.1.4 - L.R. 12 luglio 1977, n. 32.

Abbandono dei crediti di modico valore.

(B.U. n. 31 del 10 agosto 1977).

 

     Articolo unico.

     E' consentito l'abbandono da parte della Regione dei crediti derivanti da violazioni alle leggi tributarie, quando gli stessi siano di importo non superiore a L. 1.000.

     Al relativo annullamento si procede mediante decreti cumulativi del Presidente della Giunta Regionale.