§ 6.1.1 - L.R. 3 maggio 1972, n. 8.
Servizio Tesoreria della Regione Abruzzo.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 programmazione, bilancio, contabilità
Data:03/05/1972
Numero:8


Sommario
Art. 1.      E' istituito il servizio di Tesoreria della Regione Abruzzo
Art. 2.      Il Consiglio regionale affida, a trattativa privata, e alle migliori condizioni, il servizio di Tesoreria ad Istituto bancario, operante nel territorio della Regione, di notoria rispondenza e [...]
Art. 3.      Il servizio di Tesoreria è regolato dal capitolato speciale approvato dal Consiglio
Art. 4.      La vigilanza sulla regolare esecuzione del servizio di Tesoreria spetta alla Giunta regionale
Art. 5.  (Urgenza).


§ 6.1.1 - L.R. 3 maggio 1972, n. 8.

Servizio Tesoreria della Regione Abruzzo.

(B.U. n. 7 del 1 maggio 1972).

 

Art. 1.

     E' istituito il servizio di Tesoreria della Regione Abruzzo.

 

     Art. 2.

     Il Consiglio regionale affida, a trattativa privata, e alle migliori condizioni, il servizio di Tesoreria ad Istituto bancario, operante nel territorio della Regione, di notoria rispondenza e dotato di adeguate strutture tecniche-organizzative.

 

     Art. 3.

     Il servizio di Tesoreria è regolato dal capitolato speciale approvato dal Consiglio.

     I rapporti con l'Istituto bancario incaricato dell'espletamento del servizio di Tesoreria sono disciplinati da apposita convenzione.

     Il capitolato speciale è parte integrante della convenzione [1].

 

     Art. 4.

     La vigilanza sulla regolare esecuzione del servizio di Tesoreria spetta alla Giunta regionale.

 

     Art. 5. (Urgenza).

     (Omissis).

 


[1] V. art. 59 L.R. 29 dicembre 1977, n. 81.