§ 5.4.223 - L.R. 9 febbraio 2000, n. 4.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 16.6.1997, n. 100: Accademia internazionale per le arti e le scienze dell'immagine.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.4 beni e attività culturali
Data:09/02/2000
Numero:4


Sommario
Art. 1.      La Regione Abruzzo in qualità di Socio Fondatore dell'Accademia Internazionale per le Arti e le Scienze dell'Immagine, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 2 della L.R. 100/97, partecipa [...]
Art. 2.      L'Accademia Internazionale per le Arti e le Scienze dell'Immagine per gli scopi di cui all'art. 1 è autorizzata a contrarre un mutuo necessario all'acquisizione della sede in cui esercita la [...]
Art. 3.      All'onere derivante dalla realizzazione di quanto disciplinato degli articoli che precedono, la Regione Abruzzo partecipa con un contributo massimo di L. 350.000.000 annui o, comunque, non [...]
Art. 4.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, quantificato in un massimo di L. 350.000.000 annui a partire dall'esercizio finanziario 2000, si provvede con i fondi già iscritti nel [...]
Art. 5.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


§ 5.4.223 - L.R. 9 febbraio 2000, n. 4.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 16.6.1997, n. 100: Accademia internazionale per le arti e le scienze dell'immagine.

(B.U. n. 15 Spec. del 18 febbraio 2000).

 

Art. 1.

     La Regione Abruzzo in qualità di Socio Fondatore dell'Accademia Internazionale per le Arti e le Scienze dell'Immagine, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 2 della L.R. 100/97, partecipa alla realizzazione della necessaria dotazione patrimoniale per l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Accademia stessa.

 

     Art. 2.

     L'Accademia Internazionale per le Arti e le Scienze dell'Immagine per gli scopi di cui all'art. 1 è autorizzata a contrarre un mutuo necessario all'acquisizione della sede in cui esercita la propria attività.

     Il mutuo dovrà essere stipulato alle migliori condizioni di mercato e, comunque, la Direzione preposta all'Area "Risorse umane, finanziarie e strumentali" valuterà, prioritariamente, la sussistenza di tale presupposto riservandosi, eventualmente, l'indicazione di un Istituto mutuante con cui contrarre il mutuo stesso.

 

     Art. 3.

     All'onere derivante dalla realizzazione di quanto disciplinato degli articoli che precedono, la Regione Abruzzo partecipa con un contributo massimo di L. 350.000.000 annui o, comunque, non superiore alla rata annua.

     Il contributo stesso è erogato sulla base di idonea documentazione attestante la contrazione dell'indebitamento di cui all'art. 2.

 

     Art. 4.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, quantificato in un massimo di L. 350.000.000 annui a partire dall'esercizio finanziario 2000, si provvede con i fondi già iscritti nel bilancio di previsione per l'esercizio 2000 e nella tabella "A" allegata alla legge finanziaria per il triennio 2000-2002, al Cap. 61663 dello stato di previsione della spesa.

     Per gli esercizi successivi al 2002 e per tutta la durata dell'ammortamento che non deve superare i venti anni, la legge finanziaria di accompagnamento dei rispettivi bilanci di previsione provvede ad assicurare la relativa copertura nei limiti sopra fissati.

     Nell'ipotesi di scioglimento dell'Accademia Internazionale per le arti e le Scienze dell'Immagine l'immobile acquistato dalla stessa con l'autorizzazione prevista dalla presente legge, viene acquisito al patrimonio della Regione Abruzzo.

 

     Art. 5.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.