§ 5.4.148 - L.R. 29 ottobre 1996, n. 112.
Ripristino delle norme contenute nella L.R. 16 giugno 1981, n. 19 - «Contributo alla Deputazione Abruzzese di Storia Patria» nonché modifica alla [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.4 beni e attività culturali
Data:29/10/1996
Numero:112


Sommario
Art. 1.      1. All'art. 27, comma unico, della L.R. 10 settembre 1993, n. 56 sono soppresse le parole «16 giugno 1981, n. 19 - Contributo finanziario alla Deputazione Abruzzese di Storia Patria».
Art. 2.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 100.000.000 annue, si provvede, per l'anno 1996, introducendo le seguenti variazioni, per competenza e cassa, nello [...]
Art. 3.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


§ 5.4.148 - L.R. 29 ottobre 1996, n. 112.

Ripristino delle norme contenute nella L.R. 16 giugno 1981, n. 19 - «Contributo alla Deputazione Abruzzese di Storia Patria» nonché modifica alla L.R. 10.9.1993, n. 56.

(B.U. n. 21 del 15 novembre 1996).

 

Art. 1.

     1. All'art. 27, comma unico, della L.R. 10 settembre 1993, n. 56 sono soppresse le parole «16 giugno 1981, n. 19 - Contributo finanziario alla Deputazione Abruzzese di Storia Patria».

     2. Per effetto della abrogazione di cui al precedente comma, riprendono efficacia le norme contenute nella citata L.R. 16 giugno 1981, n. 19.

     3. A decorrere dal primo gennaio 1996, il contributo di cui all'art. 1 della citata L.R. n. 19/81 è elevato a lire 100.000.000 (lire centomilioni) e l'utilizzo dello stesso dovrà essere debitamente rendicontato ai sensi della normativa regionale vigente in materia di controllo (L.R. n. 22/86).

 

     Art. 2.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 100.000.000 annue, si provvede, per l'anno 1996, introducendo le seguenti variazioni, per competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio:

     Cap. 323000 «Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi»

     in diminuzione L. 100.000.000

     Cap. 61622 denominato: «Contributo della Deputazione Abruzzese di Storia Patria»

     in aumento L. 100.000.000

     La partita n. 24 dell'elenco n. 3 del bilancio di previsione 1996 è corrispondentemente ridotta.

     Per gli esercizi successivi al 1996 il relativo onere grava sui corrispondenti capitoli dei relativi bilanci regionali.

 

     Art. 3.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.