§ 5.4.104 - L.R. 2 agosto 1993, n. 33.
Rifinanziamento LL.RR. n. 66 e n. 68 del 22.8.1989 - «Interventi in favore del Liceo Musicale G. Braga di Teramo».


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.4 beni e attività culturali
Data:02/08/1993
Numero:33


Sommario
Art. 1.      La Regione Abruzzo concede un contributo, limitatamente all'anno 1993, al Liceo Musicale «G. Braga» di Teramo, per la finalità di cui all'art. 1 della citata legge regionale n. 66 del 22 agosto [...]
Art. 2.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutata per l'anno 1993 in lire 250.000.000, si provvede ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, [...]
Art. 3.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 5.4.104 - L.R. 2 agosto 1993, n. 33.

Rifinanziamento LL.RR. n. 66 e n. 68 del 22.8.1989 - «Interventi in favore del Liceo Musicale G. Braga di Teramo».

(B.U. n. 30 del 5 agosto 1993).

 

Art. 1.

     La Regione Abruzzo concede un contributo, limitatamente all'anno 1993, al Liceo Musicale «G. Braga» di Teramo, per la finalità di cui all'art. 1 della citata legge regionale n. 66 del 22 agosto 1989.

 

     Art. 2.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutata per l'anno 1993 in lire 250.000.000, si provvede ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al cap. 323000 - quota parte delle partite n. 5 e 6, dell'elenco n. 3, ridotte rispettivamente di lire 120.000.000 e lire 130.000.000 - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1992.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1993 è istituito ed iscritto nel Sett. 06, Tit. 1, cat. 6, sez. 6 il cap. 61660 denominato: «Interventi in favore del Liceo Musicale «G. Braga di Teramo» con lo stanziamento, in termini di sola competenza di lire 250.000.000.

 

     Art. 3.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.