§ 5.4.90 - L.R. 23 luglio 1992, n. 62.
Adesione della Regione Abruzzo al Consorzio di ricerca del Gran Sasso.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.4 beni e attività culturali
Data:23/07/1992
Numero:62


Sommario
Art. 1.      1. La Regione Abruzzo, nell'ambito delle finalità di promozione scientifica e ambientale dell'area su cui grava il Laboratorio di Fisica Nucleare del Gran Sasso, previste dall'art. 4 della legge [...]
Art. 2.      1. Il Presidente della Giunta regionale o suo delegato rappresenta la Regione nell'Assemblea dei Consorziati e partecipa al Consiglio di amministrazione del Consorzio. Lo stesso Presidente [...]
Art. 3.      1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1992 in L. 50 milioni, si provvede introducendo le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa nello [...]
Art. 4.  (Urgenza).


§ 5.4.90 - L.R. 23 luglio 1992, n. 62.

Adesione della Regione Abruzzo al Consorzio di ricerca del Gran Sasso.

(B.U. n. 26 del 11 agosto 1992).

 

Art. 1.

     1. La Regione Abruzzo, nell'ambito delle finalità di promozione scientifica e ambientale dell'area su cui grava il Laboratorio di Fisica Nucleare del Gran Sasso, previste dall'art. 4 della legge 29 novembre 1990, n. 366, aderisce al «Consorzio di Ricerca del Gran Sasso», quale socio promotore.

     2. A tal fine la Regione partecipa al fondo di dotazione istituito per il raggiungimento delle finalità del Consorzio, erogando un contributo di L. 50 milioni.

     3. La Giunta regionale approva lo statuto del Consorzio, così come ogni sua variazione o proposta di modifica.

     4. Il Consorzio ha durata di cinque anni.

     Allo scadere del quinquennio la rete di rilevamento e controllo ambientale entra a far parte dei servizi tecnici dello Stato.

 

     Art. 2.

     1. Il Presidente della Giunta regionale o suo delegato rappresenta la Regione nell'Assemblea dei Consorziati e partecipa al Consiglio di amministrazione del Consorzio. Lo stesso Presidente indica, altresì uno o più membri del Comitato Tecnico Scientifico, individuandolo tra esperti in materie tecniche-scientifiche [1].

 

     Art. 3.

     1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1992 in L. 50 milioni, si provvede introducendo le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa nello stato di previsione della spesa del bilancio dell'esercizio 1992:

Cap. 324000 denominato «Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri con seguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese in conto capitale»

- in diminuzione L. 50.000.000

Cap. 012500 (di nuova istituzione ed iscrizione nel Sett. 01, Tit. 2, Ctg. 4, Sez. 10, Voce economica 3) denominato: «Adesione della Regione Abruzzo al Consorzio di Ricerca del Gran Sasso»

- in aumento L. 50.000.000

     2. La partita n. 8 dell'elenco allegato al bilancio è

corrispondentemente ridotta.

 

     Art. 4. (Urgenza).

     (Omissis).

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 29 dicembre 1995, n. 153.