§ 5.4.69 - L.R. 23 luglio 1991, n. 39.
Contributo finanziario a Premi vari.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.4 beni e attività culturali
Data:23/07/1991
Numero:39


Sommario
Art. 1.      La Regione Abruzzo, al fine di valorizzare particolari, rilevanti e prestigiose testimonianze della cultura abruzzese, è autorizzata ad intervenire finanziariamente a favore delle sottoelencate [...]
Art. 2.      L'intervento finanziario a favore delle Istituzioni di cui al precedente art. 1, per l'anno 1990, è disposto dalla Giunta regionale, previa presentazione, al Servizio Promozione Culturale, di [...]
Art. 3.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1991, in lire 855.000.000, si provvede ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre [...]
Art. 4.  (Urgenza).


§ 5.4.69 - L.R. 23 luglio 1991, n. 39. [1]

Contributo finanziario a Premi vari.

(B.U. n. 25 del 6 agosto 1991).

 

Art. 1.

     La Regione Abruzzo, al fine di valorizzare particolari, rilevanti e prestigiose testimonianze della cultura abruzzese, è autorizzata ad intervenire finanziariamente a favore delle sottoelencate Istituzioni, per le manifestazioni programmate dalle stesse:

     Fondazione Premio Michetti (Francavilla al Mare) Lire 135.000.000;

     Premio Scanno (Scanno - AQ) Lire 80.000.000;

     Casa di Dante in Abruzzo (Torre dei Passeri - PE) Lire 65.000.000;

     Premio Flaiano (Pescara) Lire 65.000.000;

     Centro Studi Dannunziani (Pescara) Lire 60.000.000;

     Premio Teramo (Teramo) Lire 50.000.000;

     Premio G. Capograssi (Sulmona - AQ) Lire 45.000.000;

     Arti figurative Rinascimentali (Consorzio Beni Culturali - L'Aquila) Lire 30.000.000;

     Premio Sulmona delle Arti (Sulmona - AQ) Lire 32.000.000;

     Premio Vasto (Vasto - CH) Lire 32.000.000;

     Premio Poesia Tagliacozzo (Tagliacozzo - AQ) Lire 28.000.000;

     Premio Regionale Architettura (Teramo) Lire 25.000.000;

     Premio «M. Caniglia» (Sulmona - AQ) Lire 25.000.000;

     Premio Città di Penne (Penne - PE) Lire 20.000.000;

     Danza Estate (Roseto degli Abruzzi - TE) Lire 20.000.000;

     Biennale d'Arte Sacra (Centro Stauros - Pescara) Lire 10.000.000;

     Premio Agorà (Giulianova - TE) Lire 15.000.000;

     Premio Antonelli (Castilenti - TE) Lire 15.000.000;

     Premio Pagliaccetti (Teramo) Lire 15.000.000;

     Premio Nazionale Poesia dialettale (Lanciano) Lire 15.000.000;

     A la corte de lo governatore (Civitella del Tronto - TE) Lire 15.000.000;

     Omnia Homini (L'Aquila) Lire 10.000.000;

     Premio «M. Mazzacurati» (Giulianova - TE) Lire 10.000.000;

     Premio Emigrazione (Pratola Peligna - AQ) Lire 10.000.000;

     Premio E. Mattei (Civitella Roveto - AQ) Lire 5.000.000;

     Triennale Internazionale d'arte sacra (Celano - AQ) Lire 5.000.000;

     Premio G. D'Aristotile (Corropoli - TE) Lire 5.000.000;

     Celommi (Roseto degli Abruzzi - TE) Lire 5.000.000;

     Accademia Baptistiana (Atri - TE) Lire 3.000.000;

     Premio Saggistica Storica (Mosciano S. Angelo - TE) Lire 5.000.000;

     TOTALE Lire 855.000.000.

 

     Art. 2.

     L'intervento finanziario a favore delle Istituzioni di cui al precedente art. 1, per l'anno 1990, è disposto dalla Giunta regionale, previa presentazione, al Servizio Promozione Culturale, di una dettagliata relazione illustrativa del programma svolto, del consuntivo delle spese sostenute e della documentazione di cui alla L.R. n. 22 del 27 giugno 1986.

 

     Art. 3.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1991, in lire 855.000.000, si provvede ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al Cap. 323000 - quota parte delle partite n. 1 e n. 2 dell'elenco n. 3 - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1990.

     Lo stanziamento del cap. 061636 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1991 denominato: «Contributo finanziario a premi vari» è incrementato, in termini di sola competenza, di lire 855.000.000».

 

     Art. 4. (Urgenza).

     (Omissis).

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 9 agosto 2013, n. 28.