§ 5.4.41 - L.R. 6 aprile 1989, n. 27.
Contributo finanziario a Premi vari.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.4 beni e attività culturali
Data:06/04/1989
Numero:27


Sommario
Art. 1.      La Regione Abruzzo, al fine di valorizzare particolari, rilevanti e prestigiose testimonianze della cultura abruzzese, è autorizzata ad intervenire con i seguenti contributi a favore delle [...]
Art. 2.      Il contributo è concesso dalla Giunta regionale a favore delle istituzioni di cui al precedente art. 1 e viene erogato, previa presentazione, al Servizio promozionale culturale, di una [...]


§ 5.4.41 - L.R. 6 aprile 1989, n. 27. [1]

Contributo finanziario a Premi vari.

(B.U. n. 17 del 26 aprile 1989).

 

Art. 1.

     La Regione Abruzzo, al fine di valorizzare particolari, rilevanti e prestigiose testimonianze della cultura abruzzese, è autorizzata ad intervenire con i seguenti contributi a favore delle sottoelencate istituzioni, per le manifestazioni programmate dalle stesse.

 

 

- Premio Scanno (Scanno - AQ)                       L. 100.000.000

- Fondazione Premio Michetti

  (Francavilla al Mare - CH)                        L. 100.000.000

- Centro Studi Dannunziani (Pescara)                L.  60.000.000

- Premio Flaiano (Pescara)                          L.  60.000.000

- Premio Teramo (Teramo)                            L.  60.000.000

- Premio Regionale di Architettura (Teramo)         L.  60.000.000

- Casa di Dante (Torre dei Passeri - PE)            L.  75.000.000

- Premio Sulmona delle Arti (Sulmona - AQ)          L.  40.000.000

- Alternative Attuali (L'Aquila)                    L.  35.000.000

- Premio Vasto (Vasto - CH)                         L.  35.000.000

- Premio Avezzano (Avezzano - AQ)                   L.  25.000.000

- Premio Città di Penne (Penne - PE)                L.  20.000.000

- Premio Agorà (Giulianova - TE)                    L.  15.000.000

- Premio Arsita (Arsita - TE)                       L.  10.000.000

 

 

     Art. 2.

     Il contributo è concesso dalla Giunta regionale a favore delle istituzioni di cui al precedente art. 1 e viene erogato, previa presentazione, al Servizio promozionale culturale, di una dettagliata relazione illustrativa del programma svolto e del consuntivo delle spese sostenute.

 

     Artt. 3. - 4. (Norma finanziaria - Urgenza).

     (Omissis).

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 9 agosto 2013, n. 28.