§ 5.4.27 - L.R. 14 dicembre 1987, n. 93.
Contributi per manifestazioni culturali.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.4 beni e attività culturali
Data:14/12/1987
Numero:93


Sommario
Art. 1.      La Regione Abruzzo, al fine di valorizzare particolari, rilevanti e prestigiose testimonianze della cultura abruzzese, è autorizzata ad intervenire con i seguenti contributi a favore delle [...]
Art. 2.      Il contributo è concesso dalla Giunta regionale a favore delle istituzioni di cui al precedente art. 1 e viene erogato previa presentazione al Servizio promozionale culturale di una dettagliata [...]


§ 5.4.27 - L.R. 14 dicembre 1987, n. 93. [1]

Contributi per manifestazioni culturali.

(B.U. n. 37 del 19 dicembre 1987).

 

Art. 1.

     La Regione Abruzzo, al fine di valorizzare particolari, rilevanti e prestigiose testimonianze della cultura abruzzese, è autorizzata ad intervenire con i seguenti contributi a favore delle sottoelencate istituzioni, per le manifestazioni programmate dalle stesse:

 

 

  -  Fondazione Premio Michetti-Francavilla al Mare L. 80.000.000

  -  Premio Scanno                                  L. 80.000.000

  -  Centro studi Dannunziani - Pescara             L. 60.000.000

  -  Premio Flaiano Pescara                         L. 60.000.000

  -  Premio Teramo                                  L. 60.000.000

  -  Casa di Dante - Torre dei Passeri              L. 60.000.000

  -  Premio Sulmona delle Arti                      L. 40.000.000

  -  Alternative Attuali - L'Aquila                 L. 35.000.000

  -  Premio Vasto                                   L. 35.000.000

  -  Premio Avezzano                                L. 20.000.000

  -  Premio Città di Penne                          L. 20.000.000

  -  Agorà di Giulianova                            L. 10.000.000

  -  Premio Arsita                                  L.  5.000.000

 

 

     Art. 2.

     Il contributo è concesso dalla Giunta regionale a favore delle istituzioni di cui al precedente art. 1 e viene erogato previa presentazione al Servizio promozionale culturale di una dettagliata relazione da cui risulti la destinazione delle somme percepite.

 

     Artt. 3. - 4. (Norma finanziaria - Urgenza).

     (Omissis).

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 9 agosto 2013, n. 28.